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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/12/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGN 1495/2023
Avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
promossa da:
, nata il [...] in [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Idà (c.f. - PEC C.F._2
, Email_1
ATTORE contro
, nato il [...] in [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Fernando Casertano (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
CONVENUTO nell'interesse di
, nata il [...] in [...], (c.f. Controparte_2
), C.F._5
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti: come da verbale dell'udienza del 12.11.2025
Per il P.M.: Visto in data 23.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha esercitato azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. Parte_1
269 e 270 c.c., nei confronti del signor per sentire accertare e dichiarare che il Controparte_1 convenuto è il padre della figlia , nata il [...] in [...] Controparte_2 relazione intrattenuta dall'attrice con il convenuto. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - accertare che il Sig. CP_1
è il padre biologico della minore nata a [...] il
[...] Controparte_2
29.05.2006; - per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rocca di Papa (RM) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- inoltre per l'effetto, porre a carico del Sig.
un assegno di mantenimento in favore del minore Controparte_1 Controparte_2 pari almeno ad euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla data di nascita;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
A sostegno della domanda ha allegato di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il convenuto e che dalla loro unione è nata una figlia denunciata all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pascani
(Romania) con il nome . Controparte_2
Ha, altresì, allegato che durante i primi anni di vita della bimba il padre fosse, anche se in maniera incostante, presente sua nella vita benché non l'avesse mai riconosciuta formalmente.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non ha contestato la relazione sentimentale ma il quantum richiesto dalla madre a titolo di concorso al mantenimento della figlia.
Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia producendo, altresì, TEST molecolare del DNA del 16.10.2024 – prodotto dall'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Biomedicina e prevenzione, Laboratorio di genetica forense ove è risultato che è figlia biologica di al Controparte_2 Controparte_1
99,99%.
All'udienza del 12 novembre 2025, è comparsa la figlia, la quale ha Controparte_2 dichiarato: “presto il consenso al riconoscimento di paternità da parte del Sig. , non Controparte_1 viviamo insieme ci vediamo due tre volte al mese ho 19 anni. lavoro come cameriera a Grottaferrata in un ristorante Da Leo, ho un contratto in regola prendo 9030 euro al mese vivo con mia madre. Ho interrotto gli studi al quarto superiore. Il contratto è come apprendista il contratto ha una durata di pagina 2 di 4 due anni, ho iniziato a marzo di quest'anno. Voglio mantenere il mio cognome materno senza
l'aggiunta del cognome paterno”.
All'esito della prefata udienza, i procuratori delle parti hanno precisato come da accordo depositato in data 20.12.2024 ove le stesse, dando atto della paternità biologica del signor hanno Controparte_1 concluso prevedendo che “Il sig. corrisponderà a favore della figlia CP_1 Controparte_2 un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili;
- La sig.ra rinuncia agli arretrati Parte_1 del mantenimento con decorrenza dalla data di nascita di così come richiesto Controparte_2 inizialmente nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che, nonostante il raggiungimento della maggiore età della figlia, la legittimazione processuale del genitore che ha proposto la domanda originaria persista in virtù del principio sancito dalla suprema Corte secondo cui: “Nonostante il carattere "personalissimo" ("ex" art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art.
300 c.p.c., primo comma) (cfr. Cass. civ., Sez. I, 14/05/2005, n. 10131).
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo ritiene il Tribunale come possa ritenersi provata la paternità biologica del signor CP_1
alla luce degli esiti del TEST del DNA e della mancata contestazione della domanda da parte
[...] del convenuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale dichiara che , nata il Controparte_2
29.5.2006 in Pascani (Romania), è figlia di nato il [...] in [...] Controparte_1
Con riferimento agli aspetti economici, ritiene il Tribunale di poter recepire gli accordi conclusi dalle parti.
Infine, la signora , intervenuta all'udienza dinanzi al giudice delegato ha Controparte_2 chiesto che, in caso di riconoscimento della paternità, il cognome del padre non venga aggiunto o sostituito a quello della madre e che la figlia possa conservare il cognome materno.
Sul punto, la domanda è meritevole di accoglimento tenuto conto del prolungato disinteresse serbato dal padre convenuto nei confronti della figlia.
Come noto, il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta. Tale diritto deve consentire di individuare la persona in relazione all'ambiente in cui è cresciuto sino all'accertamento della vera paternità. pagina 3 di 4 Reputa, nel caso concreto, il Tribunale che il cognome finora assunto da possa Controparte_2 considerarsi elemento connotativo e distintivo della sua identità personale, tenuto conto che ha ora 19 anni e che è da sempre conosciuta con questo nome nell'ambito in cui è cresciuta.
Il cognome materno può pertanto certamente essere mantenuto.
L'intervenuto accordo giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, Prima Sezione Civile, visti gli articoli 291 e seguenti c.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che nato il [...] in [...] (c.f. ) è Controparte_1 C.F._3 padre di , nata il [...] in [...] (c.f. Controparte_2
) e che quest'ultima è figlia di nato il [...] in C.F._5 Controparte_1
Romania (c.f. ) C.F._3
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
3. dispone che a venga mantenuto il cognome materno Controparte_2
”; CP_2
4. dispone, in conformità all'accordo di cui in motivazione;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGN 1495/2023
Avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
promossa da:
, nata il [...] in [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Idà (c.f. - PEC C.F._2
, Email_1
ATTORE contro
, nato il [...] in [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Fernando Casertano (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
CONVENUTO nell'interesse di
, nata il [...] in [...], (c.f. Controparte_2
), C.F._5
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti: come da verbale dell'udienza del 12.11.2025
Per il P.M.: Visto in data 23.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha esercitato azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. Parte_1
269 e 270 c.c., nei confronti del signor per sentire accertare e dichiarare che il Controparte_1 convenuto è il padre della figlia , nata il [...] in [...] Controparte_2 relazione intrattenuta dall'attrice con il convenuto. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - accertare che il Sig. CP_1
è il padre biologico della minore nata a [...] il
[...] Controparte_2
29.05.2006; - per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rocca di Papa (RM) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- inoltre per l'effetto, porre a carico del Sig.
un assegno di mantenimento in favore del minore Controparte_1 Controparte_2 pari almeno ad euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla data di nascita;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
A sostegno della domanda ha allegato di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il convenuto e che dalla loro unione è nata una figlia denunciata all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pascani
(Romania) con il nome . Controparte_2
Ha, altresì, allegato che durante i primi anni di vita della bimba il padre fosse, anche se in maniera incostante, presente sua nella vita benché non l'avesse mai riconosciuta formalmente.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non ha contestato la relazione sentimentale ma il quantum richiesto dalla madre a titolo di concorso al mantenimento della figlia.
Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia producendo, altresì, TEST molecolare del DNA del 16.10.2024 – prodotto dall'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Biomedicina e prevenzione, Laboratorio di genetica forense ove è risultato che è figlia biologica di al Controparte_2 Controparte_1
99,99%.
All'udienza del 12 novembre 2025, è comparsa la figlia, la quale ha Controparte_2 dichiarato: “presto il consenso al riconoscimento di paternità da parte del Sig. , non Controparte_1 viviamo insieme ci vediamo due tre volte al mese ho 19 anni. lavoro come cameriera a Grottaferrata in un ristorante Da Leo, ho un contratto in regola prendo 9030 euro al mese vivo con mia madre. Ho interrotto gli studi al quarto superiore. Il contratto è come apprendista il contratto ha una durata di pagina 2 di 4 due anni, ho iniziato a marzo di quest'anno. Voglio mantenere il mio cognome materno senza
l'aggiunta del cognome paterno”.
All'esito della prefata udienza, i procuratori delle parti hanno precisato come da accordo depositato in data 20.12.2024 ove le stesse, dando atto della paternità biologica del signor hanno Controparte_1 concluso prevedendo che “Il sig. corrisponderà a favore della figlia CP_1 Controparte_2 un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili;
- La sig.ra rinuncia agli arretrati Parte_1 del mantenimento con decorrenza dalla data di nascita di così come richiesto Controparte_2 inizialmente nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che, nonostante il raggiungimento della maggiore età della figlia, la legittimazione processuale del genitore che ha proposto la domanda originaria persista in virtù del principio sancito dalla suprema Corte secondo cui: “Nonostante il carattere "personalissimo" ("ex" art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art.
300 c.p.c., primo comma) (cfr. Cass. civ., Sez. I, 14/05/2005, n. 10131).
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo ritiene il Tribunale come possa ritenersi provata la paternità biologica del signor CP_1
alla luce degli esiti del TEST del DNA e della mancata contestazione della domanda da parte
[...] del convenuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale dichiara che , nata il Controparte_2
29.5.2006 in Pascani (Romania), è figlia di nato il [...] in [...] Controparte_1
Con riferimento agli aspetti economici, ritiene il Tribunale di poter recepire gli accordi conclusi dalle parti.
Infine, la signora , intervenuta all'udienza dinanzi al giudice delegato ha Controparte_2 chiesto che, in caso di riconoscimento della paternità, il cognome del padre non venga aggiunto o sostituito a quello della madre e che la figlia possa conservare il cognome materno.
Sul punto, la domanda è meritevole di accoglimento tenuto conto del prolungato disinteresse serbato dal padre convenuto nei confronti della figlia.
Come noto, il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta. Tale diritto deve consentire di individuare la persona in relazione all'ambiente in cui è cresciuto sino all'accertamento della vera paternità. pagina 3 di 4 Reputa, nel caso concreto, il Tribunale che il cognome finora assunto da possa Controparte_2 considerarsi elemento connotativo e distintivo della sua identità personale, tenuto conto che ha ora 19 anni e che è da sempre conosciuta con questo nome nell'ambito in cui è cresciuta.
Il cognome materno può pertanto certamente essere mantenuto.
L'intervenuto accordo giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, Prima Sezione Civile, visti gli articoli 291 e seguenti c.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che nato il [...] in [...] (c.f. ) è Controparte_1 C.F._3 padre di , nata il [...] in [...] (c.f. Controparte_2
) e che quest'ultima è figlia di nato il [...] in C.F._5 Controparte_1
Romania (c.f. ) C.F._3
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
3. dispone che a venga mantenuto il cognome materno Controparte_2
”; CP_2
4. dispone, in conformità all'accordo di cui in motivazione;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4