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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 820/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
SALE (c.f. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Luciano Lobina, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli avvocati
Alessandro Doa e Mariantonietta Piras
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2024 il signor Parte_1
premesso di essere invalido in misura pari o superiore all'80% e di aver cessato la propria attività lavorativa, ha convenuto in giudizio l' al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 503,
pagina 1 per cui aveva presentato inutilmente domanda amministrativa in data
20.2.2023.
2. Ha resistito in giudizio l' , eccependo esclusivamente il difetto CP_1
del requisito sanitario.
3. La causa, istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u., è
stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato a carico del ricorrente le seguenti affezioni: “-
sclerosi multipla (EDSS: 1.5) in trattamento farmacologico
immunosoppressivo con presenza di disturbi urinari e mnesici
interessanti specificamente la memoria episodica a lungo termine con
difficoltà attentive-esecutive, parestesie e oscillazioni posturali;
˗
ipoacusia percettiva bilaterale con caratteri di trauma acustico cronico;
˗ spondilodiscoartrosi con discopatie mutilivello”.
Secondo il giudizio espresso dal consulente tecnico, che non v'è
motivo di disattendere, in quanto esente da vizi logici e congruamente motivato, è da ritenersi che “la capacità lavorativa, in occupazioni
confacenti alle attitudini, del Sig. debba considerarsi Parte_1
ridotta in misura non inferiore all'80% sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa (20.02.23)”.
Il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione del beneficio qui invocato dal ricorrente risulta, quindi, essere stato accertato.
Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla pensione anticipata di vecchiaia,
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, e quindi dal 1° marzo 2023.
Ed infatti, all'epoca l'assicurato aveva già compiuto l'età pensionabile prevista dalla legge, e risultavano soddisfatti, altresì, i requisiti di
pagina 2 anzianità assicurativa e contributiva: trattasi di fatti in alcun modo contestati dall' convenuto nella memoria di costituzione. CP_1
Si precisa, inoltre, che nel caso di specie non si ritiene applicabile l'istituto della c.d. finestra mobile introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n.
78 (convertito con modifiche nella l. 30 luglio 2010, n. 122), con spostamento in avanti della decorrenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico.
Il Tribunale ritiene di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che, in situazioni analoghe, ha escluso che la previsione di cui all'art. 12 del citato decreto – legge possa estendersi fino ad incidere sulla posizione dei soggetti, invalidi in misura pari o superiore all'80%, già esonerati dall'innalzamento dell'età pensionabile disposto ex
D. Lgs. 30.12.1992, n. 503 (si veda, in termini, Tribunale di Milano,
17.9.2015, n. 2360, contenente ulteriori riferimenti di giurisprudenza;
nella giurisprudenza di questo Tribunale, si veda la sentenza pubblicata in data 24.11.2017, nella causa R.G. n. 3055/2016, estensore dott. R.
Ponticelli).
Si è infatti osservato come l'art. 12 del D.L. n. 78/2010, che disciplina la posizione dei soggetti che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia all'età di 65 anni, debba essere considerato una disposizione di stretta interpretazione ed in quanto tale non possa trovare applicazione che per i casi in esso espressamente contemplati, tra cui non compare la situazione, peraltro del tutto peculiare e specifica, di coloro i quali,
versando in stato di invalidità pari o superiore all'80%, risultano destinatari di una disciplina derogatoria e più favorevole.
5. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione delle spese CP_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014,
osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale, relativa alle cause di valore indeterminabile.
pagina 3 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
6. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire la Parte_1
pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. 30.12.1992,
n. 503, con decorrenza dal 1° marzo 2023;
2) per l'effetto, condanna l' all'erogazione della prestazione e dei CP_1
ratei scaduti, oltre accessori di legge, con decorrenza dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Luciano Lobina;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4