Sentenza 9 aprile 2024
Decreto cautelare 7 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Parere sospensivo 29 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00670/2026REG.PROV.COLL.
N. 00080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2025, proposto da
Comune di Alvignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carmine Mallardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comitato No Antenna Alvignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Ruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6867/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. OR RT e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società INWIT s.p.a. ha impugnato avanti il Tar per la Campania il provvedimento prot. n. 12479 con il quale il Comune di Alvignano ha “sospeso” l’inizio dei lavori di installazione di una infrastruttura costituita da un palo poligonale metallico destinata ad ospitare antenne necessarie per l’erogazione del servizio di telefonia mobile di Tim s.p.a., finanziata con fondi PNRR.
2 - Il Comune ha fondato tale inibitoria sull’indisponibilità dell’area da parte della società, dando atto della intervenuta scadenza del termine apposto al preliminare di acquisto in data 21/2/24 trasmesso da Inwit.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando, tra l’altro, che “in data 8/11/2024 la ricorrente ha inviato a mezzo pec al Comune di Alvignano copia del contratto di locazione relativo al suolo in ct. al fg. 19 p.lla 5457 (indicato nell’istanza di autorizzazione unica), stipulato il 28/10/24, ovvero in data antecedente all’inizio dei lavori. Cosicché il presupposto fattuale posto a fondamento dell’atto impugnato risulta – allo stato - non sussistente”.
4 – Il Comune ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
In data 10 gennaio 2025, è intervenuto in giudizio ad adiuvandum il Comitato NO ANTENNA –ALVIGNANO.
Al riguardo, va precisato che l’interventore può solo sostenere le ragioni fatte valere dal ricorrente, senza poter aggiungere in via autonoma ulteriori ragioni, ampliando il thema decidendum. Per l’effetto, risultano inammissibili i rilievi con i quali il Comitato contesta l’idoneità della relazione elettromagnetica prodotta dalla società appellata unitamente alla sua istanza di installazione dell’impianto.
4.1 – Con il primo motivo di appello si deduce che il Tar avrebbe errato nell’accogliere il ricorso, stante la mancanza in data 8.11.24 (data di adozione del provvedimento impugnato) di un valido titolo di disponibilità delle aree oggetto d’intervento.
4.1 – Con il secondo motivo, parte appellante contesta che il contratto di locazione esibito dalla controparte presenta delle omissioni che ledono diritti di terzi. Infatti, sulla particella 5457 del Foglio 19 insiste una servitù di passaggio come da atto per notaio Criscuolo rep nr 15704 racc 5903 del 05.08.1992.
Il Comune prospetta inoltre che ove l’istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria, ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l’amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell’istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un’ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità.
5 – L’appello è infondato.
La motivazione del provvedimento impugnato e la prospettazione di cui all’appello non considerano che INWIT s.p.a. non era tenuta ad allegare all’istanza alcun titolo comprovante la disponibilità dell’area di intervento, non essendo tale adempimento previsto dall’art. 44 del D. Lgs. n. 259/03 (costituente normativa speciale), né essendo il predetto titolo contemplato nel catalogo dei documenti da produrre, di cui all’All. n. 13 – Mod. A del medesimo D. Lgs n. 259/03.
Al riguardo, la giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI, 23.10.2024, n. 8500) ha già affermato che “la dimostrazione della piena proprietà/disponibilità dell’area non è richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche nella fase di presentazione dell’istanza per ottenere l’autorizzazione alla installazione dell’impianto”.
Ciò precisato, da un lato, si rileva che, contrariamente alla tesi di parte appellante, l’istanza originaria doveva ritenersi completa.
Inoltre, si osserva che la società ha inviato al Comune il contratto di locazione stipulato in data 28.10.2024, prima della comunicazione di inizio dei lavori del 30.10.2024, per cui, nel momento in cui ha intrapreso l’esecuzione delle opere, aveva la piena disponibilità dell’area di intervento.
5.1 – Quanto ai vincoli presente sull’area, non è dato comprendere in che termini questi sarebbero incompatibili con la realizzazione dell’impianto.
In ogni caso, i terzi che in ipotesi dovessero subire un pregiudizio ben potranno attivarsi al fine di tutelare le loro ragioni.
Più in generale, è noto che “in sede di rilascio del titolo abilitativo, il Comune non può ritenersi onerato di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati” (Cons. Stato, Sez. VI, 23.10.2023, n. 9147).
6 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto, a prescindere dagli ulteriori rilievi svolti da parte appellante, stante l’accertata illegittimità del provvedimento impugnato. Per la stessa ragione, visto il rigetto dell’appello, non è necessario esaminare le eccezioni preliminari avanzate dalla società appellata.
6.1 - Vista la soccombenza, il Comune appellante dovrà rifondere le spese di lite di Inwit, così come liquidate in dispositivo. Rispetto alle altre parti del giudizio le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello.
Condanna il Comune appellate alla refusione delle spese di lite in favore di INWIT s.p.a., che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RG De LI, Presidente
OR RT, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR RT | RG De LI |
IL SEGRETARIO