Articolo 24 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217
Articolo 23
Versione
17 gennaio 2012
Art. 24. Disposizioni finali 1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 . Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 17 gennaio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente