Art. 24. Disposizioni finali 1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 . Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.