TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2742/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2742/2022 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. MARIO ANDREUCCI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca-Via del Toro n. 5, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore,
e NG. (C.F. , Controparte_2 C.F._1
e NG. (C.F. ), CP_3 C.F._2
con il patrocinio del Prof. Avv. ANDREA BARTALENA e dell'Avv. GAETANO TOSCANO, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Pisa-Via Santa Maria 31, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: concorrenza sleale
1 CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca: in via istruttoria ammettersi i capitoli di prova Parte_1 testimoniale da 29 a 65 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc di cui non è stata disposta l'ammissione nell'ordinanza istruttoria;
nel merito, accertare e dichiarare che la ha posto in essere, con il Controparte_1 concorso dei sig.ri e , atti di concorrenza sleale commessi per mezzo dello storno di CP_3 Controparte_2 dipendenti;
conseguentemente, inibire alla società convenuta ed ai sig.ri e la CP_3 Controparte_2 continuazione dell'attività di concorrenza sleale, assumendo gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
ordinare la pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale. Condannare, infine, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, con condanna limitata all'an debeatur e con riserva di agire con separato giudizio per la determinazione e condanna al pagamento dell'esatto ammontare del risarcimento del danno. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per NG. NG. : in via istruttoria, insistono Controparte_1 CP_3 Controparte_2 nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2) e 3) c.p.c., e non ammesse dal G.I.; nel merito “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria: A) nel merito, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate da Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
B) in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze
[...] del presente giudizio (comprese quelle tecniche, in caso di ammissione di CTU), con maggiorazione degli onorari nella misura del 15%, oltre CNP ed IVA come per legge, e con condanna di ai sensi dell'art. 96, co. Parte_1 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice per tutte le ragioni esposte in narrativa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
l'NG. e l'NG. deducendo che la predetta società, Controparte_1 CP_3 Controparte_2
con il concorso degli altri due convenuti, aveva posto in essere atti di concorrenza sleale per mezzo dello storno di dipendenti ed ha dunque richiesto di inibire la continuazione dell'attività di concorrenza sleale, assumendo gli opportuni provvedimenti affinché ne venissero eliminati gli effetti e di ordinare la pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, formulando altresì una domanda di condanna generica al risarcimento del danno, limitata all'an della pretesa, con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- opera nel settore della costruzione di macchinari ed impianti per la Parte_1
produzione della carta e nel settore della produzione e commercializzazione di cappe e impianti per la produzione di vapore che, insieme al cilindro monolucido (comunemente noto come “Yankee”) costituiscono gli apparati del sistema di asciugamento della carta;
- società controllata dalla multinazionale con sede in Controparte_1 CP_1
Austria, è uno dei principali competitor della società attrice, operando nel medesimo
2 settore produttivo e svolgendo la propria attività nel distretto cartario di nello CP_3 stabilimento di Marlia, adiacente a quello in cui opera l'attrice;
- per l'attività produttiva si avvale di personale altamente specializzato, Parte_1
impegnato sia nella fase di ricerca e sviluppo tecnologico dei macchinari, sia nella fase di assistenza al cliente, per l'installazione dell'impianto; inoltre, a partire dal 1.8.2015 ha acquisito anche la società specializzata nella realizzazione e Controparte_4
commercializzazione di cappe e impianti per la produzione di vapore ed il relativo personale altamente specializzato;
- a partire dal 2019, l'NG. , già e Project Controparte_2 Controparte_5 di e l'NG. già CP_5 Pt_1 CP_3 Controparte_6 Pt_1
ed in precedenza amministratore delegato di , una volta passati alle dipendenze di CP_4
, hanno avviato una massiccia attività di reclutamento del personale della CP_1 Pt_1 consentendo l'acquisizione alla società convenuta di 9 dipendenti dotati di Pt_1
particolari conoscenze tecniche nel settore delle cappe ed impianti per produrre vapore e nella specie Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
e
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
mentre ad altri dipendenti erano state formulate proposte di assunzione, declinate;
- la predetta opera di storno di dipendenti altamente specializzati è stata realizzata in forza dei rapporti personali e diretti, intessuti nel periodo di comune impiego presso Pt_1
formulando offerte di assunzione dopo aver acquisito conoscenza del trattamento riconosciuto da ai dipendenti ed offrendo un trattamento economico anche tre Pt_1
volte superiore rispetto a quello goduto presso dal personale contattato, il tutto Pt_1 con l'intento di danneggiare il principale concorrente sul mercato, procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
- l'attrice è stata costretta ad attivarsi per individuare altre figure professionali da inserire nel proprio organigramma svolgendo attività di selezione di nuovo personale, attività di formazione post assunzione e sostenendo i relativi costi.
Si sono costituiti l'NG. e l'NG. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
evidenziando:
3 in rito
- che l'attrice aveva domandato la tutela inibitoria avvalendosi solo del rito ordinario e non già anche in via cautelare, in tal senso denotando l'assenza di un reale e concreto pregiudizio in atto, tant'è che la pretesa era stata limitata alla sola richiesta di condanna in punto di an debeatur;
- la nullità della citazione sotto il profilo della causa petendi, risultando carente l'esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, giacché l'attrice non aveva dedotto alcunché nell'atto introduttivo né circa i presupposti costitutivi dell'azione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. ossia in ordine alla qualità (posizione e ruolo nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente) e quantità del personale stornato, alle difficoltà eventualmente conosciute dall'impresa oggetto di storno per la sostituzione del personale sottrattole dall'impresa concorrente, alle modalità con cui si è integrato il passaggio di dipendenti da un'impresa all'altra, con primario riferimento ai metodi eventualmente adottati dall'una per determinare i dipendenti dell'altra a trasferirsi presso di sé, né circa il danno asseritamente subito in conseguenza della condotta illecita;
- l'inammissibilità della domanda di condanna limitata ab origine al solo an della pretesa, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1784/2022; nel merito che:
- la perdita dei dipendenti non era dipesa dall'illecita attività dei convenuti bensì da ragioni di insoddisfazione nei riguardi della situazione che aveva determinato un Pt_1
notevole flusso di personale in uscita negli anni dal 2018 al 2022, da imputarsi a scelte organizzative dell'attrice ed in particolare: la decisione di imporre ai dipendenti la stipula di un patto di non concorrenza in favore della società, con radicale preclusione di qualsiasi promozione o aumento di stipendio in caso di mancata stipula e di contro il riconoscimento di un compenso forfettario aggiuntivo per chi invece vi aderisse;
la scarsa propensione al riconoscimento di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi ed incrementi di livello nei confronti dei dipendenti;
le frequenti ristrutturazioni interne con conseguente incertezza in ordine all'allocazione delle mansioni nei diversi reparti, oltre ad una complessiva ristrutturazione aziendale a seguito dell'acquisto del 90% del capitale
4 sociale di da parte di;
la richiesta ai dipendenti di Pt_1 Parte_2
prestazioni sempre più gravose, a partire dalla pandemia Covid-19;
- l'attrice non aveva precisato né esposto le modalità con le quali i convenuti NG. ed CP_3
NG. avrebbero realizzato la condotta di sviamento;
CP_2
- l'attrice non aveva fornito alcun elemento a sostegno del danno asseritamente lamentato.
Respinte le eccezioni preliminari formulate dalle parti convenute, la causa è stata istruita mediante escussione di testimoni.
All'udienza del 9.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In rito
In rito, devono essere respinte le eccezioni preliminari formulate dai convenuti in ordine alla nullità della citazione sotto il profilo della edictio actionis, quanto all'indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea ed in ordine all'inammissibilità della domanda di condanna generica.
Sulla nullità dell'atto di citazione.
Il perimetro della domanda formulata dall'attrice è ben delineato e sono facilmente evincibili dalla lettura dell'atto introduttivo i fatti posti a fondamento della pretesa azionata.
L'attrice propone un'azione ex art. 2598 comma 3 c.c. assumendo che la convenuta, di concerto con l'NG. e l'NG. abbia realizzato atti di concorrenza sleale tramite storno di CP_3 CP_2
dipendenti.
A tale scopo allega i fatti costitutivi della pretesa: la natura e tipologia di attività esercitata dalle due società comparenti, entrambe impegnate nel medesimo settore produttivo, quello cartario e facenti parte, peraltro, del medesimo distretto industriale lucchese, avendo i propri stabilimenti nel territorio di Marlia;
la quantità, nove (il riferimento iniziale ad undici dipendenti è all'evidenza da intendersi comprensivo anche dei due convenuti, in precedenza a loro volta dipendenti di di lavoratori passati alle dipendenze della convenuta, oltre ad altri che, Pt_1
seppur contattati, non avevano accettato le offerte;
la professionalità specifica di ciascuno dei
5 dipendenti di transitati in , individuando per ciascuno l'iniziale inquadramento Pt_1 CP_1
contrattuale, il settore di competenza, il know-how acquisito alle dipendenze di (pagine Pt_1 da 6 a 9 dell'atto introduttivo); le modalità con le quali tale storno si sarebbe realizzato, ossia in ragione dei pregressi rapporti professionali intessuti dai convenuti con i dipendenti stornati, allorquando tutti si trovavano alle dipendenze di per il tramite della formulazione di Pt_1
offerte di assunzione, dopo aver acquisito conoscenza del trattamento riconosciuto da ai Pt_1
dipendenti e con proposta di trattamento economico anche tre volte superiore rispetto a quello goduto presso la conseguente perdita del personale altamente specializzato impiegato Pt_1
in uno specifico ambito produttivo;
la necessità di sopperire alle professionalità già formate e di elevate competenze tecniche, fuoriuscite dall'organico, tramite un'intensa attività di selezione e formazione di nuovo personale tecnico.
E del resto, proprio in ragione del chiaro perimetro entro cui si colloca la domanda attorea non è mai stato revocato in dubbio che l'oggetto del giudizio afferisce a materia deferita alla competenza del Tribunale ordinario e non già alla sezione specializzata Imprese, proprio perché si fa questione di appropriazione di informazioni aziendali, di informazioni riguardo i processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. know how aziendale, in senso ampio) mediante storno di dipendenti, ossia di atti di concorrenza sleale “pura”.
È infatti possibile scindere le ipotesi di concorrenza sleale in due differenti fattispecie: la fattispecie di concorrenza sleale interferente con la tutela della proprietà industriale e intellettuale e la fattispecie di concorrenza sleale c.d. “pura”, ossia non interferente con la tutela della proprietà industriale e intellettuale. Infatti, laddove si facesse questione di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale, in cui la prospettata lesione degli interessi e della tutela della proprietà industriale della società danneggiata riguardasse privative ovvero violazione dell'esclusività o di altri diritti di proprietà intellettuale direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all'accertamento dell'illecito concorrenziale, la competenza sarebbe deferita alla sezione specializzata (in tal senso ex aliis Cass. civ., Sez. VI Ord.,
09.5.2017, n. 11309).
L'atto di citazione non è dunque nullo, risultando individuati tanto il petitum quanto la causa petendi della pretesa.
6 Sull'ammissibilità della domanda di condanna generica.
È ammissibile la domanda di condanna generica formulata dall'attrice.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (12.10.2022, n. 29862), che risolve la vexata quaestio circa la proponibilità di domanda limitata ab origine al solo accertamento dell'an debeatur, è da ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dai convenuti nella comparsa di risposta. Coerentemente con quanto statuito dalla
Suprema Corte, nel giudizio in cui l'attore formuli espressa riserva di determinazione del quantum in un separato e successivo giudizio, il giudice può limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti del risarcimento, ossia la ricorrenza del fatto illecito lesivo e le relative conseguenze dannose, e, su istanza di parte, può pronunciare una condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. Trattasi di un'applicazione concreta della fattispecie appena richiamata.
Altra e diversa questione, che non attiene all'ammissibilità in rito ma al merito della lite, invece si pone in punto di accertamento in concreto dell'ipotizzata lesione degli interessi della società danneggiata;
nella fattispecie, poiché si assume sussistente un'ipotesi di concorrenza sleale mediante lo storno di dipendenti, dunque un'ipotesi di concorrenza sleale “pura”, tale accertamento ha ad oggetto le informazioni aziendali, i processi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali, ovverosia il c.d. know how latamente inteso, configurabile nella professionalità raggiunta dai dipendenti stornati, nonché dalla conoscenza che questi hanno della società di provenienza. Incombe, infatti, sulla parte che domandi l'accertamento, anche limitato al solo an, dare prova nel merito della lesione che afferma provocata dalla condotta anticoncorrenziale.
Nel merito.
Venendo al merito della vicenda, ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto (su cui si è detto sopra), compie atti di concorrenza sleale chiunque si avvale, sia direttamente sia indirettamente, di qualunque mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
La norma in esame, che ai nn. 1 e 2 delinea le fattispecie tipiche di concorrenza sleale, prevede al n. 3 la clausola generale della correttezza professionale quale regola cui gli imprenditori dovranno attenersi per evitare di danneggiare i concorrenti e compiere atti di concorrenza sleale.
7 Le regole di leale concorrenza tra imprenditori, principio cardine dell'ordinamento interno e recepite anche livello sovranazionale (le regole di concorrenza dell'area UE, cui entrambe le società comparenti appartengono, sono soggette a una serie di controlli ed equilibri interni, nonché al pieno controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell'UE) devono essere adeguatamente bilanciate con altri diritti costituzionalmente tutelati (e parimenti tutelati a livello sovranazionale), in particolare con il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.) ma anche con il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.).
Dunque, la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività di per sé legittime (Cass., sez. I, 16.3.2022, n. 8581 che richiama Cass. 6712/
1996, Cass. 5671/1998, Cass. 20228/2013). Infatti, qualunque impresa, in ossequio ai principi della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione del lavoro, può assumere dipendenti che abbiano lavorato presso un'impresa concorrente, adottando le strategie e tecniche che ritenga più efficaci e opportune per avvantaggiarsi sui propri competitor, purché ciò avvenga con mezzi leciti (vedasi sul punto anche Cass., Sez. Lav., 17.2.2020, n. 3865).
Aderendo ad un'interpretazione orientata alla necessità di garantire e bilanciare la leale concorrenza con i diritti, sanciti costituzionalmente, della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, potrà ritenersi invece configurabile un'ipotesi di concorrenza sleale mediante lo storno di dipendenti, quando la condotta sia finalizzata a creare nocumento all'altrui impresa, di talché lo storno di dipendenti diventa vietato se attuato con animus nocendi, ossia la precisa intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (vedasi Cass., sez. I, 19.7.2022 ,
n. 22625 e nello stesso senso Cass. civ. 9386/2012; Cass. civ.13424/2008:
“costituisce concorrenza sleale a norma dell' art. 2598, n. 3, c.c. l'assunzione di dipendenti altrui
e la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per
l'utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle
8 nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione”).
Dunque, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, recepito anche dalle corti di merito, il solo fatto che un imprenditore offra ai lavoratori di altra impresa prospettive remunerative ed economiche migliori o una sistemazione professionale più soddisfacente così provocandone il passaggio alla propria azienda non rappresenta di per sé un atto illecito, giacché “è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali” (Cass. sez. I, 16.3.2022, n.8581).
Per postulare l'illiceità della condotta del concorrente occorre, invece, che lo storno sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e con l'intento del soggetto operante di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva dei concorrenti al fine di procurarsi un vantaggio competitivo indebito, dovendo in giudizio emergere la prova che “l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato” (Cass. sez. I, 16.3.2022, n.8581).
In siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato e la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sostituzione del personale trasmigrato ed i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare ad un'impresa concorrente, nonché complessivamente la sussistenza di comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale, obiettivamente contrassegnati dall'attitudine di disarticolare l'altrui attività imprenditoriale ed idonei a disgregare in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore, procurandosi un vantaggio competitivo indebito (Cass., sez. I, 28.05.2024 n. 14944), il passaggio diretto dei dipendenti dall'impresa stornata a quella stornante o comunque la mera simulazione di un passaggio indiretto.
9 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda di parte attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata, non potendosi ritenere configurabile, da parte dei convenuti, una complessiva strategia diretta a svuotare l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative, mediante sottrazione di uno staff e delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite o comunque un esito deliberatamente diretto a paralizzarne l'attività produttiva.
Occorre innanzitutto muovere dall'organigramma e dal tessuto produttivo delle due società coinvolte nel giudizio (precisando che il doc. 27 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. di parte attrice è illeggibile).
Trattasi di imprese entrambe del settore cartario, i cui dipendenti soggiacciono al CCNL area metalmeccanica. La sede operativa (italiana) delle società è limitrofa, nel distretto cartario di
Marlia, ma le dimensioni sono notevolmente diverse, risultando che nel periodo in Pt_1
contestazione (tra il 2019 ed il 2022) aveva un organico medio di oltre 200 dipendenti a fronte di circa 45 dipendenti alle dipendenze di società a sua volta parte del Controparte_1
gruppo facente capo ad RI Austria.
Premette l'attrice e la circostanza non è smentita dalla convenuta che le società sono pacificamente “competitors”, nell'area di mercato di riferimento, in quanto entrambe si occupano di analoga tipologia di attività fornendo servizi correlati alla progettazione e costruzione di macchinari ed impianti per la produzione della carta ed, in tale ambito, si occupano anche della progettazione, costruzione e commercializzazione di cappe e impianti per la produzione di vapore. In ordine a tale ultima attività, entrambe le società implementano, sviluppano e forniscono la tecnologia di asciugamento carta, che impiega il cosiddetto cilindro monolucido.
Sul punto, è utile richiamare la testimonianza di dipendente con Testimone_1 Pt_1
ruolo apicale in quanto responsabile dell'Ufficio commerciale e direttore vendite presso Pt_1
il quale ha dichiarato che tecnologia di asciugamento carta rappresenta una soluzione tecnica che,
a livello operativo, è analogamente implementata nelle due società comparenti tuttavia
“all'interno della nostra azienda [ndr. è denominata . Non utilizziamo la Pt_1 CP_7 denominazione “PRIME STEEL YANKEE AND COMBO”; è che ha denominato nel suo CP_1
progetto pubblicato la tecnologia come sopra [ndr. per il progetto Astrabel] premetto che non risultano brevetti sulla tecnologia suddetta”.
10 Il teste NG. sentito a prova contraria ha ulteriormente precisato e Persona_9 specificato che “la tecnologia combo non è un prodotto ma un processo di asciugamento. È un processo di asciugamento impiegato non solo da ma anche da altre aziende;
dal 2010 Pt_1 in poi circa”.
Indubbio, dunque, che il know how delle due società comparenti sia assimilabile, sviluppando la propria attività produttiva in analogo settore produttivo e mediante impiego di una tecnologia speculare. Parimenti, le due società, come emerso dalla documentazione versata in atti e dall'esame dei testimoni, hanno anche una struttura interna simile, come è di norma nelle imprese dell'area metalmeccanica, strutturate in genere in un ufficio tecnico, impegnato nelle fasi di progettazione, ricerca e sviluppo, in un'area commerciale, che gestisce la contrattazione con il cliente finale, ed in un'area che gestisce l'installazione del macchinario ed il suo avviamento, posto che normalmente l'attività imprenditoriale non si limita alla sola progettazione (con apposita attività di ricerca e sviluppo) ed implementazione dei macchinari secondo le richieste del mercato di riferimento, ma anche alla loro installazione ed eventualmente al successivo servizio di fornitura di ricambi ed assistenza presso il cliente finale, con controlli periodici e manutenzione.
Afferma in proposito il teste , responsabile del settore che “il Testimone_2 Parte_3
Know how della nostra azienda è racchiuso nella parte tecnica e nella parte customer service;
anzi, direi che nell'area customer service è finanche superiore avendo ad oggetto la fase di assistenza sul macchinario”.
Ciò premesso, l'attrice afferma che il reclutamento di nove unità di personale, oltre ai due convenuti, ha avuto riguardo al personale che svolgeva la propria attività nella cosiddetta area
”, settore che riferisce racchiudere in sé competenze di carattere trasversale, onde CP_6
appropriarsi di soggetti che avevano particolari conoscenze tecniche (sulla progettazione, sul montaggio e sulla commercializzazione) delle cappe ed impianti per produrre vapore e della tecnologia che utilizza il cilindro , sottolineando che il personale stornato era Parte_4
impiegato in tutte le fasi che vanno dalla ricerca sviluppo, progettazione, commercializzazione, installazione ed assistenza in fase di avviamento e successiva di manutenzione.
11 In primo luogo, va senz'altro escluso dal computo dei dipendenti asseritamente stornati Per_8
poiché costui, uscito da e prima di spostarsi presso è
[...] Pt_1 Controparte_1
stato per un periodo di sei mesi assunto da nello stabilimento di Piano di Controparte_8
Coreglia. Trattasi dunque di caso in cui non vi è stato passaggio diretto tra l'impresa stornata e quella stornante ed al contempo non è emerso, all'esito dell'istruttoria, che si sia trattato di ipotesi di passaggio solo simulato, posto peraltro che, come dichiarato dallo stesso e non Per_8 contestato dalle altre parti, la si occupa anch'essa di progettazione di macchine di cartiera CP_8 ma in un settore diverso rispetto alle società comparenti (“converting”).
Per quel che concerne gli altri dipendenti, dall'esame testimoniale è emerso invece che in quella definita come “area Energy” e così qualificata anche negli atti di causa dall'attrice era impiegati solo una parte dei dipendenti passati in , mentre alcuni di essi provenivano dall'Ufficio CP_1
Tecnico o dal diverso settore cioè dal gruppo dedicato prioritariamente Controparte_9 all'assistenza ai clienti, mansione quest'ultima che necessariamente comporta un confronto ed una collaborazione tra l'area progettuale, l'area commerciale e quella di installazione e messa in servizio.
In particolare, l'NG. (responsabile tecnologia, ricerca e sviluppo) ha chiarito che Testimone_3
“l'area tecnica è composta da un'area progettuale in cui ci sono circa 80 persone;
all'interno sono a loro volta divisi in base alle rispettive competenze, il settore Energy è una di queste divisioni tecniche. Circa 10 persone afferisco all' . Inoltre, all'interno del gruppo CP_6 CP_6 un nucleo di specialisti è andato a comporre il gruppo denominato “Research and Developement”
(“R&D”), precisando che quest'ultimo reparto, attualmente diretto dallo stesso teste, è stato costruito con l'NG. ed esiste “da circa 5/6 anni quest' area aziendale”; trattasi Controparte_2
di reparto composto a sua volta da tecnici, con circa 6/7 persone che seguono trasversalmente vari ambiti, anche in ragione del fatto che è un settore dedicato alla ricerca e lo sviluppo.
Infine, c'è un'area diversa denominata “service”, composta da circa 15/20 tecnici, afferente all'epoca dei fatti all'area commerciale ed in cui sono impiegati anche tecnici, in quanto occorre personale specializzato che sappia provvedere alla messa in funzione del macchinario e all'installazione, con costante interlocuzione con l'area progettuale.
12 Analogamente ha dichiarato “Oggi i dipendenti dell'ufficio tecnico sono circa Testimone_2
80; in area Energy circa 12” e gli altri testi sentiti sul punto hanno fornito indicazioni assimilabili sulla dimensione dell'area del gruppo ” (composto all'incirca da 10/15 CP_6
persone).
Ancor più nello specifico l'NG. ha precisato “il reparto ed Enviroment è Per_1 CP_6
composto da circa 15/20 persone. Di queste, nel 2015 vi erano 4 persone che si occupavano della parte tecnica e commerciale ovvero AT cioè io, OI. Nel settembre CP_3 Per_10
2018 queste 4 persone non c'erano più, ha lasciato l'azienda nel 2015, OI ha Per_10
ottenuto nuova mansione nel 2017, si era dimesso, dunque di questo nucleo di 4 persone CP_3 sono rimasto solo io”.
Al gruppo afferiva dunque l'NG. quale fondatore del gruppo ricerca e sviluppo, CP_6 CP_2 mentre l'NG. era responsabile commerciale e specialista del monolucido. Nella medesima CP_3 area afferivano inoltre l'NG. e per loro stessa Per_1 Persona_5 Persona_6
ammissione.
Gli altri sei dipendenti erano impiegati in reparti differenti dall'“area Energy”, strettamente intesa e come sopra individuata dai testimoni: era inquadrato in ufficio tecnico, ma Persona_7 con mansione di progettazione interfaccia civile di tutto l'impianto cartiera, Persona_2 afferiva all'area costumer service, con particolare competenza per installazione, messa in servizio e manutenzione del cilindro monolucido, così come afferiva Persona_4 Persona_3 all'area costumer service con più generale competenza nel settore dell'installazione, messa in servizio e manutenzione dei macchinari prodotti dalla era Pt_1 Persona_9
inquadrato come Project Management con competenza estesa a tutto il macchinario e non solo agli impianti di asciugatura ed alla tecnologia del monolucido.
Evidente e comprensibile che chi lavora in area commerciale, poiché si occupa di individuare il potenziale acquirente, raccoglierne le richieste, gestire la contrattazione commerciale finalizzata alla vendita ed installazione del prodotto, debba costantemente coordinarsi e confrontarsi con l'ufficio tecnico che dello sviluppo e progettazione del bene da vendere a terzi si occupa e parimenti analoga interlocuzione è immaginabile o presumibile anche per coloro che sono incaricati dell'installazione ed afferenti all'area che i testi individuano come “service”, poiché
13 devono mettere in servizio il macchinario presso il cliente finale e provvedere ad eventuali interventi, successivi all'installazione (ad esempio, eventuale installazione di pezzi di ricambio e manutenzione), dunque dovendone conoscere approfonditamente le caratteristiche ed il funzionamento.
Tale interlocuzione è valida per tutte le possibili articolazioni dell'attività produttiva svolta, dunque chiaramente anche per quel settore che, in modo più specifico, si occupa di progettazione, vendita ed installazione di sistemi di asciugatura carta tramite cilindro monolucido.
Ciò però non porta automaticamente ad inferire che lo spostamento “in blocco” dei dipendenti indicati ed afferenti a settore diversi, seppur coordinati ed in senso lato riferibili alle competenze racchiuse nel know how specialistico dell'area Energy, sia stato in grado di fatto di paralizzare o rallentare grandemente l'attività produttiva dell'impresa asseritamente stornata.
A tale ultimo proposito, difetta, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova del vantaggio competitivo indebito che avrebbe acquisito per il tramite del personale assunto, nel senso della CP_1
maggiore e più rilevante fetta di mercato specialistico sottratta al concorrente per il tramite del personale transitato.
Non risulta che per la fuoriuscita dei 9 dipendenti, oltre ai 2 convenuti, abbia dovuto Pt_1 dismettere la produzione, l'implementazione e lo sviluppo della tecnologia del monolucido o che abbia perso valide occasioni di contrattazione, con quantificazione della relativa perdita in termini economici e di fatturato. A tale proposito, è solo il caso di precisare che i risultati negativi riscontrabili in relazione all'anno 2020 devono imputarsi, come del resto emerge dalla stessa relazione di gestione aziendale, anche e soprattutto alla crisi legata alla diffusione del virus
SARS-CoV-2, che ha determinato un rallentamento ed una contrazione globale dei ricavi di tutte le attività produttive, mentre non si riscontra dalla documentazione in atti alcuna perdita di fatturato per l'anno 2021, neppure con riguardo allo specifico settore dedicato alla tecnologia del monolucido, né del resto sul punto alcunché l'attrice puntualmente deduce.
Al contempo difetta la prova delle relative conseguenze dannose della presunta condotta anticoncorrenziale, affermando soltanto l'attrice che le conseguenze predette sarebbero da correlare ai costi sostenuti per la sostituzione del personale passato alle dipendenze di
[...]
senza che tuttavia sia emerso che la condotta tenuta abbia minato all'efficienza CP_1
14 complessiva dell'impresa attrice, rallentandone o rendendone più difficile l'attività economica o pregiudicandone la posizione nel mercato di riferimento.
È comprensibile che sia stato difficile sostituire dipendenti dotati di particolari e consolidate competenze tecniche, che il processo abbia richiesto tempo, ma con quali costi in concreto, in termini di posizione sul mercato, e con quali conseguenze, in termini di funzionamento proficuo dell'ufficio tecnico (anche alla luce dell'elevato numero di personale complessivamente destinato a tale settore), dell'area commerciale e delle installazioni e più in generale dell'assistenza al cliente finale non è emerso all'esito dell'istruttoria.
Ed in ogni caso, il personale è stato validamente sostituito, seppur all'esito di un percorso formativo.
Si osservi ancora che, come dichiarato in sede di esame testimoniale e per stessa ammissione di parte attrice, tutti i dipendenti che si sono trasferiti da ad hanno ottenuto una Pt_1 CP_1
miglior condizione contrattuale rispetto a quella di partenza. Parimenti, tutti i testi hanno rappresentato la scelta autonoma e la decisione maturata indipendentemente dal condizionamento presunto dei convenuti di ricercare migliori condizioni di lavoro, in quanto non più soddisfatti della propria posizione nell'azienda di provenienza o, alcuni di essi, per ragioni di organizzazione aziendale (si vedano in particolare le testimonianze dell'NG. e di che Per_2 Persona_3
hanno rappresentato di non aver apprezzato la riorganizzazione aziendale conseguente all'avvento della direzione di nell'area di riferimento, di e Tes_2 Persona_3 [...]
che hanno rappresentato criticità nei rapporti non solo con , ma anche con Per_4 Tes_2
responsabile del settore risorse umane). Persona_11
Rientra come già detto nella libera scelta del lavoratore aspirare a condizioni lavorative migliori e più soddisfacenti, ricercando condizioni non solo stipendiali ma anche ambientali e di crescita professionale, che valorizzino la professionalità acquisita.
Si osservi infine quanto alla questione della stipula di patto di non concorrenza da parte dell'NG. che l'imprenditore che recluta il lavoratore dimissionario non è tenuto a rispettare gli CP_2
accordi inerenti al precedente rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 28.5.2024, n.14944) e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale
15 scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica, prova che, come già detto, non è raggiunta nel caso di specie.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile e di alta complessità, secondo i parametri medi.
Ai sensi dell'art 96 c.p.c., il giudice condanna la parte al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, su istanza dell'altra parte, se risulta che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ed, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma 3).
La sanzione de quo si pone quale presidio dell'abuso dei diritti processuali;
la norma persegue indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in generale, la ragionevole durata del processo, con lo scoraggiare le cause pretestuose (così ex multis Cass. n. 17902/2010; Cass. n. 21570/2012; Cass. n. 3003/2014; Cass. n. 22465/2014; Cass.
n. 24410/2017).
Secondo un orientamento più restrittivo, condiviso da questo giudice, anche nel caso di condanna ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., in virtù della collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 96 - norma dedicata alla responsabilità aggravata - debbono ricorrere i presupposti della mala fede, intesa come coscienza dell'infondatezza della domanda, o la colpa grave, da intendersi come imprudenza o trascuratezza elevata per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa, situazione che non si ritiene ricorra nella fattispecie, in cui l'attrice non ha spiegato in modo abusivo o dilatorio le proprie difese processuali ed attesa la notevole ed articolata istruttoria che si è resa necessaria per addivenire alla decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
16 2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
ad in persona del legale rappresentante pro tempore, all'NG. Controparte_1
ed all'NG. e le spese di lite che liquida complessivamente in Controparte_2 CP_3
€14.103, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2742/2022 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. MARIO ANDREUCCI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca-Via del Toro n. 5, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore,
e NG. (C.F. , Controparte_2 C.F._1
e NG. (C.F. ), CP_3 C.F._2
con il patrocinio del Prof. Avv. ANDREA BARTALENA e dell'Avv. GAETANO TOSCANO, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Pisa-Via Santa Maria 31, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: concorrenza sleale
1 CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca: in via istruttoria ammettersi i capitoli di prova Parte_1 testimoniale da 29 a 65 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc di cui non è stata disposta l'ammissione nell'ordinanza istruttoria;
nel merito, accertare e dichiarare che la ha posto in essere, con il Controparte_1 concorso dei sig.ri e , atti di concorrenza sleale commessi per mezzo dello storno di CP_3 Controparte_2 dipendenti;
conseguentemente, inibire alla società convenuta ed ai sig.ri e la CP_3 Controparte_2 continuazione dell'attività di concorrenza sleale, assumendo gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
ordinare la pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale. Condannare, infine, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, con condanna limitata all'an debeatur e con riserva di agire con separato giudizio per la determinazione e condanna al pagamento dell'esatto ammontare del risarcimento del danno. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per NG. NG. : in via istruttoria, insistono Controparte_1 CP_3 Controparte_2 nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2) e 3) c.p.c., e non ammesse dal G.I.; nel merito “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria: A) nel merito, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate da Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
B) in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze
[...] del presente giudizio (comprese quelle tecniche, in caso di ammissione di CTU), con maggiorazione degli onorari nella misura del 15%, oltre CNP ed IVA come per legge, e con condanna di ai sensi dell'art. 96, co. Parte_1 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice per tutte le ragioni esposte in narrativa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
l'NG. e l'NG. deducendo che la predetta società, Controparte_1 CP_3 Controparte_2
con il concorso degli altri due convenuti, aveva posto in essere atti di concorrenza sleale per mezzo dello storno di dipendenti ed ha dunque richiesto di inibire la continuazione dell'attività di concorrenza sleale, assumendo gli opportuni provvedimenti affinché ne venissero eliminati gli effetti e di ordinare la pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, formulando altresì una domanda di condanna generica al risarcimento del danno, limitata all'an della pretesa, con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- opera nel settore della costruzione di macchinari ed impianti per la Parte_1
produzione della carta e nel settore della produzione e commercializzazione di cappe e impianti per la produzione di vapore che, insieme al cilindro monolucido (comunemente noto come “Yankee”) costituiscono gli apparati del sistema di asciugamento della carta;
- società controllata dalla multinazionale con sede in Controparte_1 CP_1
Austria, è uno dei principali competitor della società attrice, operando nel medesimo
2 settore produttivo e svolgendo la propria attività nel distretto cartario di nello CP_3 stabilimento di Marlia, adiacente a quello in cui opera l'attrice;
- per l'attività produttiva si avvale di personale altamente specializzato, Parte_1
impegnato sia nella fase di ricerca e sviluppo tecnologico dei macchinari, sia nella fase di assistenza al cliente, per l'installazione dell'impianto; inoltre, a partire dal 1.8.2015 ha acquisito anche la società specializzata nella realizzazione e Controparte_4
commercializzazione di cappe e impianti per la produzione di vapore ed il relativo personale altamente specializzato;
- a partire dal 2019, l'NG. , già e Project Controparte_2 Controparte_5 di e l'NG. già CP_5 Pt_1 CP_3 Controparte_6 Pt_1
ed in precedenza amministratore delegato di , una volta passati alle dipendenze di CP_4
, hanno avviato una massiccia attività di reclutamento del personale della CP_1 Pt_1 consentendo l'acquisizione alla società convenuta di 9 dipendenti dotati di Pt_1
particolari conoscenze tecniche nel settore delle cappe ed impianti per produrre vapore e nella specie Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
e
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
mentre ad altri dipendenti erano state formulate proposte di assunzione, declinate;
- la predetta opera di storno di dipendenti altamente specializzati è stata realizzata in forza dei rapporti personali e diretti, intessuti nel periodo di comune impiego presso Pt_1
formulando offerte di assunzione dopo aver acquisito conoscenza del trattamento riconosciuto da ai dipendenti ed offrendo un trattamento economico anche tre Pt_1
volte superiore rispetto a quello goduto presso dal personale contattato, il tutto Pt_1 con l'intento di danneggiare il principale concorrente sul mercato, procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
- l'attrice è stata costretta ad attivarsi per individuare altre figure professionali da inserire nel proprio organigramma svolgendo attività di selezione di nuovo personale, attività di formazione post assunzione e sostenendo i relativi costi.
Si sono costituiti l'NG. e l'NG. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
evidenziando:
3 in rito
- che l'attrice aveva domandato la tutela inibitoria avvalendosi solo del rito ordinario e non già anche in via cautelare, in tal senso denotando l'assenza di un reale e concreto pregiudizio in atto, tant'è che la pretesa era stata limitata alla sola richiesta di condanna in punto di an debeatur;
- la nullità della citazione sotto il profilo della causa petendi, risultando carente l'esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, giacché l'attrice non aveva dedotto alcunché nell'atto introduttivo né circa i presupposti costitutivi dell'azione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. ossia in ordine alla qualità (posizione e ruolo nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente) e quantità del personale stornato, alle difficoltà eventualmente conosciute dall'impresa oggetto di storno per la sostituzione del personale sottrattole dall'impresa concorrente, alle modalità con cui si è integrato il passaggio di dipendenti da un'impresa all'altra, con primario riferimento ai metodi eventualmente adottati dall'una per determinare i dipendenti dell'altra a trasferirsi presso di sé, né circa il danno asseritamente subito in conseguenza della condotta illecita;
- l'inammissibilità della domanda di condanna limitata ab origine al solo an della pretesa, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1784/2022; nel merito che:
- la perdita dei dipendenti non era dipesa dall'illecita attività dei convenuti bensì da ragioni di insoddisfazione nei riguardi della situazione che aveva determinato un Pt_1
notevole flusso di personale in uscita negli anni dal 2018 al 2022, da imputarsi a scelte organizzative dell'attrice ed in particolare: la decisione di imporre ai dipendenti la stipula di un patto di non concorrenza in favore della società, con radicale preclusione di qualsiasi promozione o aumento di stipendio in caso di mancata stipula e di contro il riconoscimento di un compenso forfettario aggiuntivo per chi invece vi aderisse;
la scarsa propensione al riconoscimento di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi ed incrementi di livello nei confronti dei dipendenti;
le frequenti ristrutturazioni interne con conseguente incertezza in ordine all'allocazione delle mansioni nei diversi reparti, oltre ad una complessiva ristrutturazione aziendale a seguito dell'acquisto del 90% del capitale
4 sociale di da parte di;
la richiesta ai dipendenti di Pt_1 Parte_2
prestazioni sempre più gravose, a partire dalla pandemia Covid-19;
- l'attrice non aveva precisato né esposto le modalità con le quali i convenuti NG. ed CP_3
NG. avrebbero realizzato la condotta di sviamento;
CP_2
- l'attrice non aveva fornito alcun elemento a sostegno del danno asseritamente lamentato.
Respinte le eccezioni preliminari formulate dalle parti convenute, la causa è stata istruita mediante escussione di testimoni.
All'udienza del 9.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In rito
In rito, devono essere respinte le eccezioni preliminari formulate dai convenuti in ordine alla nullità della citazione sotto il profilo della edictio actionis, quanto all'indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea ed in ordine all'inammissibilità della domanda di condanna generica.
Sulla nullità dell'atto di citazione.
Il perimetro della domanda formulata dall'attrice è ben delineato e sono facilmente evincibili dalla lettura dell'atto introduttivo i fatti posti a fondamento della pretesa azionata.
L'attrice propone un'azione ex art. 2598 comma 3 c.c. assumendo che la convenuta, di concerto con l'NG. e l'NG. abbia realizzato atti di concorrenza sleale tramite storno di CP_3 CP_2
dipendenti.
A tale scopo allega i fatti costitutivi della pretesa: la natura e tipologia di attività esercitata dalle due società comparenti, entrambe impegnate nel medesimo settore produttivo, quello cartario e facenti parte, peraltro, del medesimo distretto industriale lucchese, avendo i propri stabilimenti nel territorio di Marlia;
la quantità, nove (il riferimento iniziale ad undici dipendenti è all'evidenza da intendersi comprensivo anche dei due convenuti, in precedenza a loro volta dipendenti di di lavoratori passati alle dipendenze della convenuta, oltre ad altri che, Pt_1
seppur contattati, non avevano accettato le offerte;
la professionalità specifica di ciascuno dei
5 dipendenti di transitati in , individuando per ciascuno l'iniziale inquadramento Pt_1 CP_1
contrattuale, il settore di competenza, il know-how acquisito alle dipendenze di (pagine Pt_1 da 6 a 9 dell'atto introduttivo); le modalità con le quali tale storno si sarebbe realizzato, ossia in ragione dei pregressi rapporti professionali intessuti dai convenuti con i dipendenti stornati, allorquando tutti si trovavano alle dipendenze di per il tramite della formulazione di Pt_1
offerte di assunzione, dopo aver acquisito conoscenza del trattamento riconosciuto da ai Pt_1
dipendenti e con proposta di trattamento economico anche tre volte superiore rispetto a quello goduto presso la conseguente perdita del personale altamente specializzato impiegato Pt_1
in uno specifico ambito produttivo;
la necessità di sopperire alle professionalità già formate e di elevate competenze tecniche, fuoriuscite dall'organico, tramite un'intensa attività di selezione e formazione di nuovo personale tecnico.
E del resto, proprio in ragione del chiaro perimetro entro cui si colloca la domanda attorea non è mai stato revocato in dubbio che l'oggetto del giudizio afferisce a materia deferita alla competenza del Tribunale ordinario e non già alla sezione specializzata Imprese, proprio perché si fa questione di appropriazione di informazioni aziendali, di informazioni riguardo i processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. know how aziendale, in senso ampio) mediante storno di dipendenti, ossia di atti di concorrenza sleale “pura”.
È infatti possibile scindere le ipotesi di concorrenza sleale in due differenti fattispecie: la fattispecie di concorrenza sleale interferente con la tutela della proprietà industriale e intellettuale e la fattispecie di concorrenza sleale c.d. “pura”, ossia non interferente con la tutela della proprietà industriale e intellettuale. Infatti, laddove si facesse questione di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale, in cui la prospettata lesione degli interessi e della tutela della proprietà industriale della società danneggiata riguardasse privative ovvero violazione dell'esclusività o di altri diritti di proprietà intellettuale direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all'accertamento dell'illecito concorrenziale, la competenza sarebbe deferita alla sezione specializzata (in tal senso ex aliis Cass. civ., Sez. VI Ord.,
09.5.2017, n. 11309).
L'atto di citazione non è dunque nullo, risultando individuati tanto il petitum quanto la causa petendi della pretesa.
6 Sull'ammissibilità della domanda di condanna generica.
È ammissibile la domanda di condanna generica formulata dall'attrice.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (12.10.2022, n. 29862), che risolve la vexata quaestio circa la proponibilità di domanda limitata ab origine al solo accertamento dell'an debeatur, è da ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dai convenuti nella comparsa di risposta. Coerentemente con quanto statuito dalla
Suprema Corte, nel giudizio in cui l'attore formuli espressa riserva di determinazione del quantum in un separato e successivo giudizio, il giudice può limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti del risarcimento, ossia la ricorrenza del fatto illecito lesivo e le relative conseguenze dannose, e, su istanza di parte, può pronunciare una condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. Trattasi di un'applicazione concreta della fattispecie appena richiamata.
Altra e diversa questione, che non attiene all'ammissibilità in rito ma al merito della lite, invece si pone in punto di accertamento in concreto dell'ipotizzata lesione degli interessi della società danneggiata;
nella fattispecie, poiché si assume sussistente un'ipotesi di concorrenza sleale mediante lo storno di dipendenti, dunque un'ipotesi di concorrenza sleale “pura”, tale accertamento ha ad oggetto le informazioni aziendali, i processi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali, ovverosia il c.d. know how latamente inteso, configurabile nella professionalità raggiunta dai dipendenti stornati, nonché dalla conoscenza che questi hanno della società di provenienza. Incombe, infatti, sulla parte che domandi l'accertamento, anche limitato al solo an, dare prova nel merito della lesione che afferma provocata dalla condotta anticoncorrenziale.
Nel merito.
Venendo al merito della vicenda, ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto (su cui si è detto sopra), compie atti di concorrenza sleale chiunque si avvale, sia direttamente sia indirettamente, di qualunque mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
La norma in esame, che ai nn. 1 e 2 delinea le fattispecie tipiche di concorrenza sleale, prevede al n. 3 la clausola generale della correttezza professionale quale regola cui gli imprenditori dovranno attenersi per evitare di danneggiare i concorrenti e compiere atti di concorrenza sleale.
7 Le regole di leale concorrenza tra imprenditori, principio cardine dell'ordinamento interno e recepite anche livello sovranazionale (le regole di concorrenza dell'area UE, cui entrambe le società comparenti appartengono, sono soggette a una serie di controlli ed equilibri interni, nonché al pieno controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell'UE) devono essere adeguatamente bilanciate con altri diritti costituzionalmente tutelati (e parimenti tutelati a livello sovranazionale), in particolare con il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.) ma anche con il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.).
Dunque, la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività di per sé legittime (Cass., sez. I, 16.3.2022, n. 8581 che richiama Cass. 6712/
1996, Cass. 5671/1998, Cass. 20228/2013). Infatti, qualunque impresa, in ossequio ai principi della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione del lavoro, può assumere dipendenti che abbiano lavorato presso un'impresa concorrente, adottando le strategie e tecniche che ritenga più efficaci e opportune per avvantaggiarsi sui propri competitor, purché ciò avvenga con mezzi leciti (vedasi sul punto anche Cass., Sez. Lav., 17.2.2020, n. 3865).
Aderendo ad un'interpretazione orientata alla necessità di garantire e bilanciare la leale concorrenza con i diritti, sanciti costituzionalmente, della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, potrà ritenersi invece configurabile un'ipotesi di concorrenza sleale mediante lo storno di dipendenti, quando la condotta sia finalizzata a creare nocumento all'altrui impresa, di talché lo storno di dipendenti diventa vietato se attuato con animus nocendi, ossia la precisa intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (vedasi Cass., sez. I, 19.7.2022 ,
n. 22625 e nello stesso senso Cass. civ. 9386/2012; Cass. civ.13424/2008:
“costituisce concorrenza sleale a norma dell' art. 2598, n. 3, c.c. l'assunzione di dipendenti altrui
e la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per
l'utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle
8 nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione”).
Dunque, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, recepito anche dalle corti di merito, il solo fatto che un imprenditore offra ai lavoratori di altra impresa prospettive remunerative ed economiche migliori o una sistemazione professionale più soddisfacente così provocandone il passaggio alla propria azienda non rappresenta di per sé un atto illecito, giacché “è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali” (Cass. sez. I, 16.3.2022, n.8581).
Per postulare l'illiceità della condotta del concorrente occorre, invece, che lo storno sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e con l'intento del soggetto operante di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva dei concorrenti al fine di procurarsi un vantaggio competitivo indebito, dovendo in giudizio emergere la prova che “l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato” (Cass. sez. I, 16.3.2022, n.8581).
In siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato e la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sostituzione del personale trasmigrato ed i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare ad un'impresa concorrente, nonché complessivamente la sussistenza di comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale, obiettivamente contrassegnati dall'attitudine di disarticolare l'altrui attività imprenditoriale ed idonei a disgregare in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore, procurandosi un vantaggio competitivo indebito (Cass., sez. I, 28.05.2024 n. 14944), il passaggio diretto dei dipendenti dall'impresa stornata a quella stornante o comunque la mera simulazione di un passaggio indiretto.
9 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda di parte attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata, non potendosi ritenere configurabile, da parte dei convenuti, una complessiva strategia diretta a svuotare l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative, mediante sottrazione di uno staff e delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite o comunque un esito deliberatamente diretto a paralizzarne l'attività produttiva.
Occorre innanzitutto muovere dall'organigramma e dal tessuto produttivo delle due società coinvolte nel giudizio (precisando che il doc. 27 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. di parte attrice è illeggibile).
Trattasi di imprese entrambe del settore cartario, i cui dipendenti soggiacciono al CCNL area metalmeccanica. La sede operativa (italiana) delle società è limitrofa, nel distretto cartario di
Marlia, ma le dimensioni sono notevolmente diverse, risultando che nel periodo in Pt_1
contestazione (tra il 2019 ed il 2022) aveva un organico medio di oltre 200 dipendenti a fronte di circa 45 dipendenti alle dipendenze di società a sua volta parte del Controparte_1
gruppo facente capo ad RI Austria.
Premette l'attrice e la circostanza non è smentita dalla convenuta che le società sono pacificamente “competitors”, nell'area di mercato di riferimento, in quanto entrambe si occupano di analoga tipologia di attività fornendo servizi correlati alla progettazione e costruzione di macchinari ed impianti per la produzione della carta ed, in tale ambito, si occupano anche della progettazione, costruzione e commercializzazione di cappe e impianti per la produzione di vapore. In ordine a tale ultima attività, entrambe le società implementano, sviluppano e forniscono la tecnologia di asciugamento carta, che impiega il cosiddetto cilindro monolucido.
Sul punto, è utile richiamare la testimonianza di dipendente con Testimone_1 Pt_1
ruolo apicale in quanto responsabile dell'Ufficio commerciale e direttore vendite presso Pt_1
il quale ha dichiarato che tecnologia di asciugamento carta rappresenta una soluzione tecnica che,
a livello operativo, è analogamente implementata nelle due società comparenti tuttavia
“all'interno della nostra azienda [ndr. è denominata . Non utilizziamo la Pt_1 CP_7 denominazione “PRIME STEEL YANKEE AND COMBO”; è che ha denominato nel suo CP_1
progetto pubblicato la tecnologia come sopra [ndr. per il progetto Astrabel] premetto che non risultano brevetti sulla tecnologia suddetta”.
10 Il teste NG. sentito a prova contraria ha ulteriormente precisato e Persona_9 specificato che “la tecnologia combo non è un prodotto ma un processo di asciugamento. È un processo di asciugamento impiegato non solo da ma anche da altre aziende;
dal 2010 Pt_1 in poi circa”.
Indubbio, dunque, che il know how delle due società comparenti sia assimilabile, sviluppando la propria attività produttiva in analogo settore produttivo e mediante impiego di una tecnologia speculare. Parimenti, le due società, come emerso dalla documentazione versata in atti e dall'esame dei testimoni, hanno anche una struttura interna simile, come è di norma nelle imprese dell'area metalmeccanica, strutturate in genere in un ufficio tecnico, impegnato nelle fasi di progettazione, ricerca e sviluppo, in un'area commerciale, che gestisce la contrattazione con il cliente finale, ed in un'area che gestisce l'installazione del macchinario ed il suo avviamento, posto che normalmente l'attività imprenditoriale non si limita alla sola progettazione (con apposita attività di ricerca e sviluppo) ed implementazione dei macchinari secondo le richieste del mercato di riferimento, ma anche alla loro installazione ed eventualmente al successivo servizio di fornitura di ricambi ed assistenza presso il cliente finale, con controlli periodici e manutenzione.
Afferma in proposito il teste , responsabile del settore che “il Testimone_2 Parte_3
Know how della nostra azienda è racchiuso nella parte tecnica e nella parte customer service;
anzi, direi che nell'area customer service è finanche superiore avendo ad oggetto la fase di assistenza sul macchinario”.
Ciò premesso, l'attrice afferma che il reclutamento di nove unità di personale, oltre ai due convenuti, ha avuto riguardo al personale che svolgeva la propria attività nella cosiddetta area
”, settore che riferisce racchiudere in sé competenze di carattere trasversale, onde CP_6
appropriarsi di soggetti che avevano particolari conoscenze tecniche (sulla progettazione, sul montaggio e sulla commercializzazione) delle cappe ed impianti per produrre vapore e della tecnologia che utilizza il cilindro , sottolineando che il personale stornato era Parte_4
impiegato in tutte le fasi che vanno dalla ricerca sviluppo, progettazione, commercializzazione, installazione ed assistenza in fase di avviamento e successiva di manutenzione.
11 In primo luogo, va senz'altro escluso dal computo dei dipendenti asseritamente stornati Per_8
poiché costui, uscito da e prima di spostarsi presso è
[...] Pt_1 Controparte_1
stato per un periodo di sei mesi assunto da nello stabilimento di Piano di Controparte_8
Coreglia. Trattasi dunque di caso in cui non vi è stato passaggio diretto tra l'impresa stornata e quella stornante ed al contempo non è emerso, all'esito dell'istruttoria, che si sia trattato di ipotesi di passaggio solo simulato, posto peraltro che, come dichiarato dallo stesso e non Per_8 contestato dalle altre parti, la si occupa anch'essa di progettazione di macchine di cartiera CP_8 ma in un settore diverso rispetto alle società comparenti (“converting”).
Per quel che concerne gli altri dipendenti, dall'esame testimoniale è emerso invece che in quella definita come “area Energy” e così qualificata anche negli atti di causa dall'attrice era impiegati solo una parte dei dipendenti passati in , mentre alcuni di essi provenivano dall'Ufficio CP_1
Tecnico o dal diverso settore cioè dal gruppo dedicato prioritariamente Controparte_9 all'assistenza ai clienti, mansione quest'ultima che necessariamente comporta un confronto ed una collaborazione tra l'area progettuale, l'area commerciale e quella di installazione e messa in servizio.
In particolare, l'NG. (responsabile tecnologia, ricerca e sviluppo) ha chiarito che Testimone_3
“l'area tecnica è composta da un'area progettuale in cui ci sono circa 80 persone;
all'interno sono a loro volta divisi in base alle rispettive competenze, il settore Energy è una di queste divisioni tecniche. Circa 10 persone afferisco all' . Inoltre, all'interno del gruppo CP_6 CP_6 un nucleo di specialisti è andato a comporre il gruppo denominato “Research and Developement”
(“R&D”), precisando che quest'ultimo reparto, attualmente diretto dallo stesso teste, è stato costruito con l'NG. ed esiste “da circa 5/6 anni quest' area aziendale”; trattasi Controparte_2
di reparto composto a sua volta da tecnici, con circa 6/7 persone che seguono trasversalmente vari ambiti, anche in ragione del fatto che è un settore dedicato alla ricerca e lo sviluppo.
Infine, c'è un'area diversa denominata “service”, composta da circa 15/20 tecnici, afferente all'epoca dei fatti all'area commerciale ed in cui sono impiegati anche tecnici, in quanto occorre personale specializzato che sappia provvedere alla messa in funzione del macchinario e all'installazione, con costante interlocuzione con l'area progettuale.
12 Analogamente ha dichiarato “Oggi i dipendenti dell'ufficio tecnico sono circa Testimone_2
80; in area Energy circa 12” e gli altri testi sentiti sul punto hanno fornito indicazioni assimilabili sulla dimensione dell'area del gruppo ” (composto all'incirca da 10/15 CP_6
persone).
Ancor più nello specifico l'NG. ha precisato “il reparto ed Enviroment è Per_1 CP_6
composto da circa 15/20 persone. Di queste, nel 2015 vi erano 4 persone che si occupavano della parte tecnica e commerciale ovvero AT cioè io, OI. Nel settembre CP_3 Per_10
2018 queste 4 persone non c'erano più, ha lasciato l'azienda nel 2015, OI ha Per_10
ottenuto nuova mansione nel 2017, si era dimesso, dunque di questo nucleo di 4 persone CP_3 sono rimasto solo io”.
Al gruppo afferiva dunque l'NG. quale fondatore del gruppo ricerca e sviluppo, CP_6 CP_2 mentre l'NG. era responsabile commerciale e specialista del monolucido. Nella medesima CP_3 area afferivano inoltre l'NG. e per loro stessa Per_1 Persona_5 Persona_6
ammissione.
Gli altri sei dipendenti erano impiegati in reparti differenti dall'“area Energy”, strettamente intesa e come sopra individuata dai testimoni: era inquadrato in ufficio tecnico, ma Persona_7 con mansione di progettazione interfaccia civile di tutto l'impianto cartiera, Persona_2 afferiva all'area costumer service, con particolare competenza per installazione, messa in servizio e manutenzione del cilindro monolucido, così come afferiva Persona_4 Persona_3 all'area costumer service con più generale competenza nel settore dell'installazione, messa in servizio e manutenzione dei macchinari prodotti dalla era Pt_1 Persona_9
inquadrato come Project Management con competenza estesa a tutto il macchinario e non solo agli impianti di asciugatura ed alla tecnologia del monolucido.
Evidente e comprensibile che chi lavora in area commerciale, poiché si occupa di individuare il potenziale acquirente, raccoglierne le richieste, gestire la contrattazione commerciale finalizzata alla vendita ed installazione del prodotto, debba costantemente coordinarsi e confrontarsi con l'ufficio tecnico che dello sviluppo e progettazione del bene da vendere a terzi si occupa e parimenti analoga interlocuzione è immaginabile o presumibile anche per coloro che sono incaricati dell'installazione ed afferenti all'area che i testi individuano come “service”, poiché
13 devono mettere in servizio il macchinario presso il cliente finale e provvedere ad eventuali interventi, successivi all'installazione (ad esempio, eventuale installazione di pezzi di ricambio e manutenzione), dunque dovendone conoscere approfonditamente le caratteristiche ed il funzionamento.
Tale interlocuzione è valida per tutte le possibili articolazioni dell'attività produttiva svolta, dunque chiaramente anche per quel settore che, in modo più specifico, si occupa di progettazione, vendita ed installazione di sistemi di asciugatura carta tramite cilindro monolucido.
Ciò però non porta automaticamente ad inferire che lo spostamento “in blocco” dei dipendenti indicati ed afferenti a settore diversi, seppur coordinati ed in senso lato riferibili alle competenze racchiuse nel know how specialistico dell'area Energy, sia stato in grado di fatto di paralizzare o rallentare grandemente l'attività produttiva dell'impresa asseritamente stornata.
A tale ultimo proposito, difetta, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova del vantaggio competitivo indebito che avrebbe acquisito per il tramite del personale assunto, nel senso della CP_1
maggiore e più rilevante fetta di mercato specialistico sottratta al concorrente per il tramite del personale transitato.
Non risulta che per la fuoriuscita dei 9 dipendenti, oltre ai 2 convenuti, abbia dovuto Pt_1 dismettere la produzione, l'implementazione e lo sviluppo della tecnologia del monolucido o che abbia perso valide occasioni di contrattazione, con quantificazione della relativa perdita in termini economici e di fatturato. A tale proposito, è solo il caso di precisare che i risultati negativi riscontrabili in relazione all'anno 2020 devono imputarsi, come del resto emerge dalla stessa relazione di gestione aziendale, anche e soprattutto alla crisi legata alla diffusione del virus
SARS-CoV-2, che ha determinato un rallentamento ed una contrazione globale dei ricavi di tutte le attività produttive, mentre non si riscontra dalla documentazione in atti alcuna perdita di fatturato per l'anno 2021, neppure con riguardo allo specifico settore dedicato alla tecnologia del monolucido, né del resto sul punto alcunché l'attrice puntualmente deduce.
Al contempo difetta la prova delle relative conseguenze dannose della presunta condotta anticoncorrenziale, affermando soltanto l'attrice che le conseguenze predette sarebbero da correlare ai costi sostenuti per la sostituzione del personale passato alle dipendenze di
[...]
senza che tuttavia sia emerso che la condotta tenuta abbia minato all'efficienza CP_1
14 complessiva dell'impresa attrice, rallentandone o rendendone più difficile l'attività economica o pregiudicandone la posizione nel mercato di riferimento.
È comprensibile che sia stato difficile sostituire dipendenti dotati di particolari e consolidate competenze tecniche, che il processo abbia richiesto tempo, ma con quali costi in concreto, in termini di posizione sul mercato, e con quali conseguenze, in termini di funzionamento proficuo dell'ufficio tecnico (anche alla luce dell'elevato numero di personale complessivamente destinato a tale settore), dell'area commerciale e delle installazioni e più in generale dell'assistenza al cliente finale non è emerso all'esito dell'istruttoria.
Ed in ogni caso, il personale è stato validamente sostituito, seppur all'esito di un percorso formativo.
Si osservi ancora che, come dichiarato in sede di esame testimoniale e per stessa ammissione di parte attrice, tutti i dipendenti che si sono trasferiti da ad hanno ottenuto una Pt_1 CP_1
miglior condizione contrattuale rispetto a quella di partenza. Parimenti, tutti i testi hanno rappresentato la scelta autonoma e la decisione maturata indipendentemente dal condizionamento presunto dei convenuti di ricercare migliori condizioni di lavoro, in quanto non più soddisfatti della propria posizione nell'azienda di provenienza o, alcuni di essi, per ragioni di organizzazione aziendale (si vedano in particolare le testimonianze dell'NG. e di che Per_2 Persona_3
hanno rappresentato di non aver apprezzato la riorganizzazione aziendale conseguente all'avvento della direzione di nell'area di riferimento, di e Tes_2 Persona_3 [...]
che hanno rappresentato criticità nei rapporti non solo con , ma anche con Per_4 Tes_2
responsabile del settore risorse umane). Persona_11
Rientra come già detto nella libera scelta del lavoratore aspirare a condizioni lavorative migliori e più soddisfacenti, ricercando condizioni non solo stipendiali ma anche ambientali e di crescita professionale, che valorizzino la professionalità acquisita.
Si osservi infine quanto alla questione della stipula di patto di non concorrenza da parte dell'NG. che l'imprenditore che recluta il lavoratore dimissionario non è tenuto a rispettare gli CP_2
accordi inerenti al precedente rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 28.5.2024, n.14944) e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale
15 scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica, prova che, come già detto, non è raggiunta nel caso di specie.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile e di alta complessità, secondo i parametri medi.
Ai sensi dell'art 96 c.p.c., il giudice condanna la parte al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, su istanza dell'altra parte, se risulta che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ed, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma 3).
La sanzione de quo si pone quale presidio dell'abuso dei diritti processuali;
la norma persegue indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in generale, la ragionevole durata del processo, con lo scoraggiare le cause pretestuose (così ex multis Cass. n. 17902/2010; Cass. n. 21570/2012; Cass. n. 3003/2014; Cass. n. 22465/2014; Cass.
n. 24410/2017).
Secondo un orientamento più restrittivo, condiviso da questo giudice, anche nel caso di condanna ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., in virtù della collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 96 - norma dedicata alla responsabilità aggravata - debbono ricorrere i presupposti della mala fede, intesa come coscienza dell'infondatezza della domanda, o la colpa grave, da intendersi come imprudenza o trascuratezza elevata per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa, situazione che non si ritiene ricorra nella fattispecie, in cui l'attrice non ha spiegato in modo abusivo o dilatorio le proprie difese processuali ed attesa la notevole ed articolata istruttoria che si è resa necessaria per addivenire alla decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
16 2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
ad in persona del legale rappresentante pro tempore, all'NG. Controparte_1
ed all'NG. e le spese di lite che liquida complessivamente in Controparte_2 CP_3
€14.103, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
17