Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2021, proposto da
UD RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sartore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- del decreto n. 65 del 19.02.2021 del Direttore della Direzione Ambiente, notificato il 25.03.2021, con il quale è stato revocato al sig. RI UD il contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 02.03.2020, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti laddove lesivi degli interessi del ricorrente;
- accertamento che il sig. RI UD è idoneo ad ottenere il contributo di € 3.500,00 per l'acquisto dell'autovettura targata GB169WZ, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. DO De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 aprile 2021 e depositato il successivo 11 maggio, il sig. UD RI ha premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 02.03.2020, pubblicata nel BUR n. 29 del 06.03.2020, venivano disposte “azioni finalizzate alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione”;
In particolare, l’Allegato A della delibera summenzionata disciplinava il bando 2020 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.
Sulla base di tale previsione, le istanze volte all’ottenimento del contributo avrebbero dovuto essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando (cfr. art. 5.3) mentre la cessazione della
circolazione del veicolo inquinante (cfr. art. 3.3) e l’acquisto del nuovo veicolo (cfr. art.
4.1) sarebbero dovuti avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando.
A seguito delle proroghe conseguenti alla pandemia da Covid-19, le istanze volte al conseguimento del contributo avrebbero dovute essere presentate entro il 12.07.2020 e la rottamazione del veicolo
inquinante nonché l’acquisto del nuovo dovevano avvenire entro il 10.10.2020.
Con decreto del Direttore della Direzione ambiente n. 703 del 03.08.2020, pubblicato nel BUR n. 137 del 08.09.2020 (doc. 7) veniva pubblicata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al contributo ed il sig. RI si posizionava al n. 44 della graduatoria auto elettriche-ibride.
L’esponente soggiunge che per causa a sé non imputabile l’acquisto e la rottamazione avvenivano con ritardo e comunque lo stesso giorno in data 29 ottobre 2020, secondo quanto risultante dalla documentazione trasmessa alla Regione Veneto il giorno successivo.
Con nota del 18 novembre 2020 (prot. n. 492536) la Regione Veneto avviava il procedimento di revoca dell’ammissione al finanziamento, per essere state le operazioni di rottamazione e di acquisto poste in essere successivamente alla scadenza dei termini previsti dal bando, per come successivamente prorogati; a tali contestazioni il sig. RI replicava evidenziando che il ritardo era dipeso dall’inadempimento della concessionaria a cui egli si era rivolto.
Tuttavia, le osservazioni formulate il 19.11.2020 dal sig. RI non venivano considerate idonee a superare i motivi ostativi comunicati dalla Regione e, con il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 65 del 19.02.2021, veniva disposta la revoca del contributo.
Avverso tale provvedimento è insorto il sig. RI con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, per avere giurisdizione in materia il Giudice ordinario.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 30 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Veneto.
Essa è fondata.
Secondo la giurisprudenza la giurisdizione in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici si fonda (non configurandosi un caso di giurisdizione esclusiva) sul generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario ove il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid o il quomodo della sua corresponsione. Parimenti è a dirsi anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla successiva fase di attuazione ed erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
Al contrario, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 16 luglio 2024 n. 19484; id, 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019 n. 11587; Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621; TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786).
Le coordinate giurisprudenziali appena riferite risultano traslabili anche al caso di specie in cui si ha riguardo alla revoca della sovvenzione prevista dalla Regione Veneto per la rottamazione di auto inquinanti e l’acquisto di auto nuove a basso impatto ambientale.
Nella fattispecie era già intervenuta l’approvazione della graduatoria degli ammessi al contributo, mentre le operazioni di rottamazione e vendita dovevano essere realizzate successivamente entro i termini (poi prorogati) previsti dal bando; ne discende che nel presente giudizio si fa questione dell'inadempimento contestato dalla Regione al ricorrente e consistente nella tardività con cui questi avrebbe provveduto alla rottamazione e all’acquisto della nuova vettura da parte del ricorrente, rispetto a quanto prescritto nella deliberazione regionale.
Ed infatti, l’Allegato A al Bando prevedeva che il richiedente dovesse essere titolare del veicolo da rottamare al momento della domanda e provvedere poi alla rottamazione e al successivo acquisto sul quale avrebbe poi potuto beneficiare della sovvenzione.
Ne consegue che la rottamazione e l’acquisto nei termini sopra illustrati costituivano specifiche obbligazioni da soddisfare dopo l’ammissione al finanziamento con la formazione della graduatoria (cfr. paragrafo 8 dell’Allegato A che prevede la formazione della graduatoria prima dell’erogazione del contributo).
Pertanto, con la nota impugnata la Regione ha revocato l’ammissione al contributo per l’asserito inadempimento alle condizioni previste dal bando da parte del ricorrente successivamente all’ammissione, con il conseguente difetto di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo in favore del giudice ordinario, facendosi questione di rapporti successivi all’ammissione della richiesta di contributo.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per avere giurisdizione nel presente giudizio il giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere proseguita nei modi e termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN BI, Presidente
DO De LC, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De LC | AN BI |
IL SEGRETARIO