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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4122/2023, promossa da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
Gallina Fiorini ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Osimo, Via Montefanese n.
68; ricorrente contro
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio con trascrizione del provvedimento presso il competente ufficio di stato civile”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.8.2023 ha chiesto ex art. 473 bis.49 c.p.c. la Parte_1
separazione ed il divorzio dalla moglie , con il quale ha contratto matrimonio a Controparte_1
- 1 - Jesi l'01/09/2012, nonché la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nato il [...] a [...] e nato il Persona_1 Persona_2
04.04.2014 a Jesi (AN).
2. La convenuta nonostante la regolarità della notifica non si è costituita ed è stata dichiarata contumace (alla prima udienza del 29.11.2023 il Giudice delegato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, considerato che siccome la convenuta si trova in Germania dove risiede da anni non erano stati rispettati i termini previsti dall'art. 473 bis.14 comma 6 c.p.c.. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto alla rinnovazione inviando - tramite raccomandata a/r ai sensi dell'art. 18 reg. Ue 1784/2020 - il plico che è stato consegnato alla convenuta il 30.12.2023).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c..
4. Alla prima udienza del 4.4.2024 il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia del signor alle domande relative alla genitorialità ed al mantenimento dei figli, considerato che i Pt_1
minori si trovano da tempo in Germania con la madre per cui non può esserci giurisdizione italiana, ed ha chiesto di rimettere subito la causa in decisione per la pronuncia sullo status con rinuncia ai termini di cui all'art. 483 bis.28 c.p.c. con successiva remissione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
5. Il Tribunale con sentenza n. 745/2024 del 12.4.2024 ha dichiarato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
All'udienza del 21.5.2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che i coniugi non si sono riconciliati per cui ha chiesto la pronuncia di divorzio, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
6. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987, considerato che è ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dalla comparizione delle parti alla prima udienza del giudizio di separazione.
Inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
- 2 - Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 01/09/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 26, parte 1 dell'anno 2012.
7. Nulla sulle spese di lite non essendo ravvisabile una situazione di effettiva soccombenza considerato che il giudizio ha avuto ad oggetto soltanto la pronuncia sullo status, per cui trattandosi di diritti indisponibili il ricorrente avrebbe dovuto comunque far ricorso all'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Jesi il 01/09/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi CP_1
al n. 26, parte 1 dell'anno 2012; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4122/2023, promossa da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
Gallina Fiorini ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Osimo, Via Montefanese n.
68; ricorrente contro
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio con trascrizione del provvedimento presso il competente ufficio di stato civile”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.8.2023 ha chiesto ex art. 473 bis.49 c.p.c. la Parte_1
separazione ed il divorzio dalla moglie , con il quale ha contratto matrimonio a Controparte_1
- 1 - Jesi l'01/09/2012, nonché la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nato il [...] a [...] e nato il Persona_1 Persona_2
04.04.2014 a Jesi (AN).
2. La convenuta nonostante la regolarità della notifica non si è costituita ed è stata dichiarata contumace (alla prima udienza del 29.11.2023 il Giudice delegato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, considerato che siccome la convenuta si trova in Germania dove risiede da anni non erano stati rispettati i termini previsti dall'art. 473 bis.14 comma 6 c.p.c.. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto alla rinnovazione inviando - tramite raccomandata a/r ai sensi dell'art. 18 reg. Ue 1784/2020 - il plico che è stato consegnato alla convenuta il 30.12.2023).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c..
4. Alla prima udienza del 4.4.2024 il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia del signor alle domande relative alla genitorialità ed al mantenimento dei figli, considerato che i Pt_1
minori si trovano da tempo in Germania con la madre per cui non può esserci giurisdizione italiana, ed ha chiesto di rimettere subito la causa in decisione per la pronuncia sullo status con rinuncia ai termini di cui all'art. 483 bis.28 c.p.c. con successiva remissione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
5. Il Tribunale con sentenza n. 745/2024 del 12.4.2024 ha dichiarato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
All'udienza del 21.5.2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che i coniugi non si sono riconciliati per cui ha chiesto la pronuncia di divorzio, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
6. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987, considerato che è ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dalla comparizione delle parti alla prima udienza del giudizio di separazione.
Inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
- 2 - Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 01/09/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 26, parte 1 dell'anno 2012.
7. Nulla sulle spese di lite non essendo ravvisabile una situazione di effettiva soccombenza considerato che il giudizio ha avuto ad oggetto soltanto la pronuncia sullo status, per cui trattandosi di diritti indisponibili il ricorrente avrebbe dovuto comunque far ricorso all'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Jesi il 01/09/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi CP_1
al n. 26, parte 1 dell'anno 2012; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -