Articolo 2 della Legge 9 dicembre 1955, n. 1308
Articolo 1
Versione
14 gennaio 1956
Art. 2.
Alla spesa di lire 50.000.000 (cinquanta milioni) relativa all'esercizio finanziario 1954-55 si fara' fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
All'altra di lire 100.000.000 (cento milioni), afferente all'esercizio 1955-56, si provvedera' a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1956