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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1585 del Registro Generale Contenzioso 2024, cui è riunito il fascicolo 3028 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Morabito Eduardo 2, Rione Casalotto, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa Scattareggia, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Genova, Via Granello 3/1, presso lo studio dell'Avv. Cecilia Cattaneo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso il 16.04.2024, proponeva cumulativamente, ai sensi dell'art. 473 Parte_1 bis .49 c.p.c., la domanda di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con A tale fine esponeva che in data 15.01.1983 aveva contratto CP_1 matrimonio con nato a [...] il [...], atto trascritto al n. 43 parte 2 serie CP_1
A anno 1983; che dalla loro unione nascevano il 14.10.1983, e il Persona_1 Persona_2
23.09.1989, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-che la ricorrente non aveva mai lavorato per occuparsi dei figli e ad oggi era disoccupata;
che l'unione si era dissolta e non vi era più alcuna comunione affettiva e materiale, tanto che il al 2006 viveva in un'altra regione;
CP_1 che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che la ricorrente aveva provato a raggiungere un accordo con il marito per la separazione, ma ciò non era stato possibile a causa dello stato di detenzione dello stesso.
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, in particolare che non fosse previsto alcun assegno di mantenimento;
chiedeva altresì, trascorsi i termini di legge, che venisse pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14.05.2024.
Con memoria di costituzione depositata il 5.01.2025, si costituiva in giudizio
[...]
che non si opponeva alle domande della ricorrente e chiedeva la trasformazione del CP_1 ricorso in consensuale.
Alla prima udienza celebrata il 13.01.2025, le parti chiedevano un rinvio per poter depositare un accordo, così il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10.02.2025 da celebrarsi ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Con provvedimento del 20.11.2025, il Giudice, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per il rilascio del parere, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge la sussistenza della condizione di intollerabilità della convivenza.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Ritiene il Collegio che possa prendersi atto dell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato agli atti in allegato alle note a trattazione scritta del 30.01.2025. Non si ravvisano ragioni ostative per l'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti che non si pongono in contrasto con norme imperative di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 1585/2024 R.G., così provvede:
1. Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a Parte_1
Messina il 27.06.1964, e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio CP_1 in data 15.01.1983, atto trascritto al n. 43 parte 2 serie A anno 1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e depositato con note del 30.01.2025;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Messina di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 15.01.1983, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 43 parte 2 serie A anno 1983;
3. Rimette le parti all'udienza dell'8 giugno 2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi riconciliare.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
.
dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.