Art. 19.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.