TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/12/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 10/12/2025, alle ore 12,34 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. POLETTI MICHELA per la parte ricorrente, la Dott.ssa per la parte resistente e l'avv. RAFFANTI CP_1
ILARIA per . CP_2
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Le parti dichiarano che la ricorrente è in Parte_1 quiescenza a partire dal 1/09/2024, dopo l'introduzione del presente giudizio.
L'avv.a Poletti in conseguenza della condanna del al CP_3 versamento dei contributi maggiori dovuti all'istituto chiede la condanna dell' alla regolarizzazione contributiva CP_2 conseguente e al ricalcolo della pensione della sig.ra
. Insiste come nel ricorso chiedendo la condanna del Pt_1 Cont
al pagamento delle somme di cui ai nuovi conteggi depositati. L'avv. Raffanti si riporta ai propri atti e sulla condanna al ricalcolo eccepisce l'improponibilità della domanda in assenza di una previa domanda amministrativa anche tenuto conto che il pensionamento è avvenuto in corso di causa.
La Dott.ssa Fini si riporta ai propri atti. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del
1 contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,55.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 766 /2023 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentate da Avv. POLETTI MICHELA
CONTRO
Controparte_5 rappresentato da Dott.ssa CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 15.11.2023
e entrambe insegnanti Parte_1 Parte_2
2 della scuola secondaria di secondo grado, chiedevano, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, che venisse accertato e dichiarato il loro diritto ad ottenere il riconoscimento di tutto l'effettivo servizio prestato con contratti a tempo determinato nonché nel ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con conseguente condanna al riconoscimento integrale del servizio prestato prima del passaggio alla scuola secondaria, nonché che venisse accertato e dichiarato il diritto alla progressione stipendiale maturata, considerando integralmente il servizio espletato nel pre ruolo e nei ruoli della scuola primaria e dell'infanzia, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera con il riconoscimento di tutto il servizio prestato ut supra e collocazione nella corretta fascia retributiva (c.d. gradone) corrispondente alla effettiva anzianità maturata, nonché al pagamento delle differenze stipendiali spettanti in conseguenza del corretto inquadramento, pari alla somma lorda di € 31232,42 in favore di e della somma di euro Parte_1
18277,95 in favore di oltre alla Parte_2 condanna dell' alla regolarizzazione delle posizioni CP_2 contributive in ragione del maggior trattamento economico dovuto.
Deduceva di essere stata immessa in ruolo in data Parte_1
1.09.1983 nella scuola d'infanzia e in data 1/09/1986 nella scuola primaria e che, al momento dell'immissione in ruolo nella scuola secondaria, il 1.09.2002, era stata inquadrata, per effetto dell'applicazione del criterio della temporizzazione, nel valore retributivo del gradone 9, anziché nella posizione stipendiale 15, non venendole riconosciuta l'anzianità nella scuola dell'infanzia e venendole riconosciuta solo parzialmente quella nel ruolo della scuola primaria.
3 deduceva che era stata immessa in ruolo Parte_2 in data 1.09.1998 nella scuola primaria, dopo aver svolto supplenze temporanee dal 19.10.1988 per oltre 565 giorni e che al momento dell'immissione in ruolo nella scuola secondaria, in data 1.09.2006, per effetto dell' applicazione del criterio della temporizzazione, era stata inquadrata nel gradone 0, anziché nella posizione stipendiale 9, stante il mancato riconoscimento dell'anzianità nel pre-ruolo ed il riconoscimento solo parziale di quella nel ruolo della scuola primaria.
Parte resistente eccepiva la prescrizione quinquennale delle eventuali differenze retributive maturate ante immissione in ruolo e sosteneva la legittimità della ricostruzione della carriera operata sulla base della normativa vigente, ritenuta pienamente legittima.
I – I RUOLI INFERIORI. LA TEMPORIZZAZIONE. I SERVIZI PRE-RUOLO
L'art. 77 del D.P.R. 417/1974 alla tabella H prevedeva soltanto il passaggio dal ruolo della scuola elementare al ruolo delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) e delle secondarie di secondo grado (scuole superiori) o dal ruolo delle secondarie di primo grado (scuole medie) alle secondarie di secondo grado (scuole superiori).
Successivamente l'art. 57 della L. 312/1980 ha consentito, oltre che il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, anche quello da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore ed ha esteso tale possibilità anche al personale della scuola dell'infanzia.
L'art. 83 D.P.R. n. 417/1974 dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
4 Tuttavia, nei casi di passaggi di qualifica funzionale, il successivo DPR n. 399/1988 (ma già prima l'art. 6 del DPR n.
345/1983 prevedeva analoghe disposizioni) all'art. 4, comma 8
e 9 ha previsto:
<
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a
"regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a
"regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.>
L'istituto della temporizzazione, invocato da parte resistente, utilizzato quando avviene un passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore di diverso ordine di scuola, come nel caso in esame dalla scuola dell'infanzia e poi dalla scuola primaria alla secondaria di II grado, garantisce, attraverso l'assegno ad personam, la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio con la relativa anzianità “temporizzata”, ma non l'integrale trasferimento dell'anzianità nel nuovo ruolo.
Peraltro, la S.C. a sezioni unite (v. Cass. Sentenza n. 9144 del 06/05/2016) ha statuito:
“In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R.
n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria
5 l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.”
Ha osservato la S.C.: “…In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83
e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni….”
E' stato quindi affermato il seguente principio di diritto:
"In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".
Inoltre, cfr. la sentenza n. 22726 del 20/07/2022 della Cass.
Sez. Un., che ha evidenziato come alla predetta pronuncia sia stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016,
n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018,
n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio
2020, n. 4877), affermando che, in base al diritto vivente,
l'insegnante "di ruolo" della scuola materna che transita nel
6 "ruolo" della scuola secondaria ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Quello che si è chiesto alle sezioni unite del 2022, per quanto qui interessa, è se il suddetto riconoscimento integrale dell'anzianità possa valere anche per il servizio
"non di ruolo" prestato nella scuola materna, in caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria.
Motiva la S.C.: <…Il riconoscimento dei servizi precedenti all'atto dell'immissione in ruolo del personale docente, come già accennato, è oggi regolato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in cui, come detto, sono confluite le precedenti disposizioni sopra indicate.
Tali disposizioni sono sostanzialmente richiamate, e quindi non sono state disapplicate, dalla contrattazione collettiva di comparto successiva.
L'art. 485 cit., riproduce pedissequamente le precedenti disposizioni e, al pari di queste, non prevede espressamente il riconoscimento del servizio preruolo prestato presso la scuola materna in caso di immissione nei ruoli della scuola secondaria.
Tuttavia, anche dell'art. 485 del T.U. (che assurge a norma
"chiave" nel settore in disamina) deve essere data, in conformità con il precedente di questa Corte sopra ricordato, una interpretazione coerente con tutti i passaggi ammessi dal legislatore (che, come ricordato ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale, in quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto che viceversa) e non solo con quelli nella stessa previsti (tale da rendere la stessa applicabile senza limitazioni, e dunque anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria). Diversamente ne deriverebbe una irrazionale disparità di trattamento.
Non può, poi, non attribuirsi rilievo alla circostanza, già sopra evidenziata, che la stessa norma, con riguardo agli
7 altri passaggi esplicitamente presi in considerazione, equipara il servizio pregresso "di ruolo" a quello "non di ruolo" (ancorché, si ripete, con il meccanismo della temporizzazione già ritenuto discriminatorio, v. infra).
11. La seconda considerazione muove da quanto già affermato da questa Corte nella già citata decisione Cass. n. 31149/2019.
11.1. Chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine ha affermato (Cass. n.
31149/2019 cit.) l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, ciò in quanto la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 OS punto 43; Corte di Per_2
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36).
In particolare, è stato evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
8 incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_3
; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana);
[...]
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, ER
9 Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a
C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
E' stato rilevato che i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, Per_4 con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
10 E' stato osservato che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto del D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del
1999, nonché sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità
e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
"fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
E' stato anche evidenziato, e il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad
11 assicurare. Ne' la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
11.2. Pertanto, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso
Decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
12. Dai suddetti arresti di cui a Cass., Sez. Un., n.
9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna "non di ruolo" non può essere valutato
12 diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna "di ruolo" (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria,
l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione)….>
<…19. Vanno perciò enunciati i seguenti principi di diritto:
"ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo";
"ai fini del suddetto computo del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso Decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato"…>.
A) Pertanto, tenendo conto dell'integrale anzianità di servizio della docente ed, in particolare, dei Pt_1 periodi di ruolo presso la scuola dell'infanzia (dal
01/09/1983 al 31/08/1986) e presso la scuola primaria
(dal 01/09/1986 al 31/08/2002), l'anzianità di servizio complessivamente maturata dalla ricorrente alla data del
01/09/2002 era pari ad anni 19; conseguentemente, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocata nella posizione stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 ed anni 20 già a decorrere dalla data del 01.09.2002.
B) Tenendo conto dell'integrale anzianità di servizio della docente ed, in particolare, dei periodi Parte_2 supplenze temporanee dal 19.10.1988 per 565 giorni, la
13 ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocata nella posizione stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 ed anni 14 già a decorrere dalla data del 01.09.2006.
II - QUANTUM. PRESCRIZIONE
Parte ricorrente ha elaborato dettagliati conteggi, sulla base dei CCNL succedutesi nel periodo di causa.
A seguito dei rilievi dell'Amministrazione circa la prescrizione quinquennale delle differenze retributive (e non della anzianità), parte ricorrente ha riformulato i conteggi che possono essere utilizzati ai fini della decisione in quanto sono risultati immuni da errori metodologici e/o matematici e non espressamente contestati.
V. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5949 del 12/03/2018: Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi.
Comunque, tali conteggi sono stati sottoposti al necessario vaglio giudiziale.
Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20998 del 06/08/2019:
Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i
14 fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica.
Conforme Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15339 del
17/07/2020.
Da precisare che le ricorrenti hanno chiesto anche le somme maturande in corso di causa fino al corretto inquadramento.
Peraltro, con riguardo a , deve detrarsi l'importo Parte_2 di € 1971,61, che maturerà dal 01/01/2026 31/08/2026, non essendo ammissibile una condanna in futuro.
Pertanto, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento di € 5265,74 in favore di a titolo di Pt_3 differenze stipendiali maturate fino alla data del 31/08/2022
e di € 2242,21 (4213,82 - 1971,61) in favore di a Parte_2 titolo di differenze stipendiali maturate fino alla data del
31/08/2019.
III – LA POSIZIONE CP_2
Parte ricorrente ha convenuto l' in giudizio ai CP_2 fini dell'opponibilità della sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive nonché ai fini della regolarizzazione contributiva.
Sostiene l' che non potrà provvedere a ricostruire le CP_2
Cont posizioni contributive per effetto della P.E. finché il non provvederà a versare i conseguenti contributi.
In effetti la posizione dell' dipende in concreto CP_6 dalla ricostruzione della carriera operata dal ministero, all'esito della quale potranno essere effettuate sia la regolarizzazione contributiva, sia il ricalcolo del rateo pensionistico di (andata in quiescenza in corso di Pt_1 causa), previa eventuale domanda amministrativa (di
"ricalcolo" o "rettifica") al solo fine di segnalare l'avvenuta regolarizzazione e di accelerare i tempi.
IV – LE SPESE
15 Quanto alle spese di causa, il valore della causa è indeterminabile, ai sensi dell'art. 14 c.p,c., così come dichiarato da parte ricorrente e non contestato dal CP_3
Le spese di causa seguono la soccombenza, considerato che sulle questioni trattate si è formato un orientamento della
S.C. consolidato e che l'Amministrazione non ha provveduto nemmeno a seguito della notifica del ricorso.
Tariffe al minimo per la semplicità della causa. le spese di pertinenza dell' devono essere compensate CP_6 tra le parti non venendo in rilievo a carico del predetto alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione di carriera emessi da parte resistente, nonché della normativa legale e contrattuale sulla base delle quali detti decreti sono stati elaborati,
1) accerta il diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento di tutto l'effettivo servizio prestato con contratti a tempo determinato nonché nel ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ai fini della progressione stipendiale,
2) e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera delle ricorrenti con il riconoscimento di tutto il servizio prestato prima del passaggio alla scuola secondaria e, conseguentemente, ordina al Controparte_5 di collocare le ricorrenti nella corretta
[...] posizione stipendiale (c.d. gradone) corrispondente alla effettiva anzianità maturata;
3) condanna l'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, al pagamento delle differenze
16 stipendiali spettanti in conseguenza del corretto inquadramento, che quantifica per , alla data del Pt_1
31/08/2022, in € 5265,74 e per , alla data Parte_2 del 31/08/2019, in € 2242,21, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Cont 4) condanna, inoltre, il alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale delle ricorrenti mediante il pagamento dei maggiori contributi dovuti all' ; CP_2
5) condanna, infine parte resistente alla rifusione delle spese sostenute dalle ricorrenti, che liquida in €
4628,50, oltre rimborso CU (€ 259,00) e spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Massa, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
Con ricorso depositato in data Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle rispettive scadenze fino al saldo.
Condanna inoltre alla rifusione delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida in € 5.131,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
17 Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 10/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
18
ILARIA per . CP_2
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Le parti dichiarano che la ricorrente è in Parte_1 quiescenza a partire dal 1/09/2024, dopo l'introduzione del presente giudizio.
L'avv.a Poletti in conseguenza della condanna del al CP_3 versamento dei contributi maggiori dovuti all'istituto chiede la condanna dell' alla regolarizzazione contributiva CP_2 conseguente e al ricalcolo della pensione della sig.ra
. Insiste come nel ricorso chiedendo la condanna del Pt_1 Cont
al pagamento delle somme di cui ai nuovi conteggi depositati. L'avv. Raffanti si riporta ai propri atti e sulla condanna al ricalcolo eccepisce l'improponibilità della domanda in assenza di una previa domanda amministrativa anche tenuto conto che il pensionamento è avvenuto in corso di causa.
La Dott.ssa Fini si riporta ai propri atti. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del
1 contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,55.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 766 /2023 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentate da Avv. POLETTI MICHELA
CONTRO
Controparte_5 rappresentato da Dott.ssa CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 15.11.2023
e entrambe insegnanti Parte_1 Parte_2
2 della scuola secondaria di secondo grado, chiedevano, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, che venisse accertato e dichiarato il loro diritto ad ottenere il riconoscimento di tutto l'effettivo servizio prestato con contratti a tempo determinato nonché nel ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con conseguente condanna al riconoscimento integrale del servizio prestato prima del passaggio alla scuola secondaria, nonché che venisse accertato e dichiarato il diritto alla progressione stipendiale maturata, considerando integralmente il servizio espletato nel pre ruolo e nei ruoli della scuola primaria e dell'infanzia, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera con il riconoscimento di tutto il servizio prestato ut supra e collocazione nella corretta fascia retributiva (c.d. gradone) corrispondente alla effettiva anzianità maturata, nonché al pagamento delle differenze stipendiali spettanti in conseguenza del corretto inquadramento, pari alla somma lorda di € 31232,42 in favore di e della somma di euro Parte_1
18277,95 in favore di oltre alla Parte_2 condanna dell' alla regolarizzazione delle posizioni CP_2 contributive in ragione del maggior trattamento economico dovuto.
Deduceva di essere stata immessa in ruolo in data Parte_1
1.09.1983 nella scuola d'infanzia e in data 1/09/1986 nella scuola primaria e che, al momento dell'immissione in ruolo nella scuola secondaria, il 1.09.2002, era stata inquadrata, per effetto dell'applicazione del criterio della temporizzazione, nel valore retributivo del gradone 9, anziché nella posizione stipendiale 15, non venendole riconosciuta l'anzianità nella scuola dell'infanzia e venendole riconosciuta solo parzialmente quella nel ruolo della scuola primaria.
3 deduceva che era stata immessa in ruolo Parte_2 in data 1.09.1998 nella scuola primaria, dopo aver svolto supplenze temporanee dal 19.10.1988 per oltre 565 giorni e che al momento dell'immissione in ruolo nella scuola secondaria, in data 1.09.2006, per effetto dell' applicazione del criterio della temporizzazione, era stata inquadrata nel gradone 0, anziché nella posizione stipendiale 9, stante il mancato riconoscimento dell'anzianità nel pre-ruolo ed il riconoscimento solo parziale di quella nel ruolo della scuola primaria.
Parte resistente eccepiva la prescrizione quinquennale delle eventuali differenze retributive maturate ante immissione in ruolo e sosteneva la legittimità della ricostruzione della carriera operata sulla base della normativa vigente, ritenuta pienamente legittima.
I – I RUOLI INFERIORI. LA TEMPORIZZAZIONE. I SERVIZI PRE-RUOLO
L'art. 77 del D.P.R. 417/1974 alla tabella H prevedeva soltanto il passaggio dal ruolo della scuola elementare al ruolo delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) e delle secondarie di secondo grado (scuole superiori) o dal ruolo delle secondarie di primo grado (scuole medie) alle secondarie di secondo grado (scuole superiori).
Successivamente l'art. 57 della L. 312/1980 ha consentito, oltre che il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, anche quello da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore ed ha esteso tale possibilità anche al personale della scuola dell'infanzia.
L'art. 83 D.P.R. n. 417/1974 dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
4 Tuttavia, nei casi di passaggi di qualifica funzionale, il successivo DPR n. 399/1988 (ma già prima l'art. 6 del DPR n.
345/1983 prevedeva analoghe disposizioni) all'art. 4, comma 8
e 9 ha previsto:
<
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a
"regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a
"regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.>
L'istituto della temporizzazione, invocato da parte resistente, utilizzato quando avviene un passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore di diverso ordine di scuola, come nel caso in esame dalla scuola dell'infanzia e poi dalla scuola primaria alla secondaria di II grado, garantisce, attraverso l'assegno ad personam, la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio con la relativa anzianità “temporizzata”, ma non l'integrale trasferimento dell'anzianità nel nuovo ruolo.
Peraltro, la S.C. a sezioni unite (v. Cass. Sentenza n. 9144 del 06/05/2016) ha statuito:
“In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R.
n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria
5 l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.”
Ha osservato la S.C.: “…In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83
e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni….”
E' stato quindi affermato il seguente principio di diritto:
"In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".
Inoltre, cfr. la sentenza n. 22726 del 20/07/2022 della Cass.
Sez. Un., che ha evidenziato come alla predetta pronuncia sia stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016,
n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018,
n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio
2020, n. 4877), affermando che, in base al diritto vivente,
l'insegnante "di ruolo" della scuola materna che transita nel
6 "ruolo" della scuola secondaria ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Quello che si è chiesto alle sezioni unite del 2022, per quanto qui interessa, è se il suddetto riconoscimento integrale dell'anzianità possa valere anche per il servizio
"non di ruolo" prestato nella scuola materna, in caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria.
Motiva la S.C.: <…Il riconoscimento dei servizi precedenti all'atto dell'immissione in ruolo del personale docente, come già accennato, è oggi regolato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in cui, come detto, sono confluite le precedenti disposizioni sopra indicate.
Tali disposizioni sono sostanzialmente richiamate, e quindi non sono state disapplicate, dalla contrattazione collettiva di comparto successiva.
L'art. 485 cit., riproduce pedissequamente le precedenti disposizioni e, al pari di queste, non prevede espressamente il riconoscimento del servizio preruolo prestato presso la scuola materna in caso di immissione nei ruoli della scuola secondaria.
Tuttavia, anche dell'art. 485 del T.U. (che assurge a norma
"chiave" nel settore in disamina) deve essere data, in conformità con il precedente di questa Corte sopra ricordato, una interpretazione coerente con tutti i passaggi ammessi dal legislatore (che, come ricordato ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale, in quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto che viceversa) e non solo con quelli nella stessa previsti (tale da rendere la stessa applicabile senza limitazioni, e dunque anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria). Diversamente ne deriverebbe una irrazionale disparità di trattamento.
Non può, poi, non attribuirsi rilievo alla circostanza, già sopra evidenziata, che la stessa norma, con riguardo agli
7 altri passaggi esplicitamente presi in considerazione, equipara il servizio pregresso "di ruolo" a quello "non di ruolo" (ancorché, si ripete, con il meccanismo della temporizzazione già ritenuto discriminatorio, v. infra).
11. La seconda considerazione muove da quanto già affermato da questa Corte nella già citata decisione Cass. n. 31149/2019.
11.1. Chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine ha affermato (Cass. n.
31149/2019 cit.) l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, ciò in quanto la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 OS punto 43; Corte di Per_2
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36).
In particolare, è stato evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
8 incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_3
; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana);
[...]
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, ER
9 Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a
C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
E' stato rilevato che i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, Per_4 con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
10 E' stato osservato che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto del D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del
1999, nonché sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità
e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
"fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
E' stato anche evidenziato, e il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad
11 assicurare. Ne' la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
11.2. Pertanto, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso
Decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
12. Dai suddetti arresti di cui a Cass., Sez. Un., n.
9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna "non di ruolo" non può essere valutato
12 diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna "di ruolo" (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria,
l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione)….>
<…19. Vanno perciò enunciati i seguenti principi di diritto:
"ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo";
"ai fini del suddetto computo del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso Decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato"…>.
A) Pertanto, tenendo conto dell'integrale anzianità di servizio della docente ed, in particolare, dei Pt_1 periodi di ruolo presso la scuola dell'infanzia (dal
01/09/1983 al 31/08/1986) e presso la scuola primaria
(dal 01/09/1986 al 31/08/2002), l'anzianità di servizio complessivamente maturata dalla ricorrente alla data del
01/09/2002 era pari ad anni 19; conseguentemente, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocata nella posizione stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 ed anni 20 già a decorrere dalla data del 01.09.2002.
B) Tenendo conto dell'integrale anzianità di servizio della docente ed, in particolare, dei periodi Parte_2 supplenze temporanee dal 19.10.1988 per 565 giorni, la
13 ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocata nella posizione stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 ed anni 14 già a decorrere dalla data del 01.09.2006.
II - QUANTUM. PRESCRIZIONE
Parte ricorrente ha elaborato dettagliati conteggi, sulla base dei CCNL succedutesi nel periodo di causa.
A seguito dei rilievi dell'Amministrazione circa la prescrizione quinquennale delle differenze retributive (e non della anzianità), parte ricorrente ha riformulato i conteggi che possono essere utilizzati ai fini della decisione in quanto sono risultati immuni da errori metodologici e/o matematici e non espressamente contestati.
V. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5949 del 12/03/2018: Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi.
Comunque, tali conteggi sono stati sottoposti al necessario vaglio giudiziale.
Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20998 del 06/08/2019:
Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i
14 fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica.
Conforme Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15339 del
17/07/2020.
Da precisare che le ricorrenti hanno chiesto anche le somme maturande in corso di causa fino al corretto inquadramento.
Peraltro, con riguardo a , deve detrarsi l'importo Parte_2 di € 1971,61, che maturerà dal 01/01/2026 31/08/2026, non essendo ammissibile una condanna in futuro.
Pertanto, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento di € 5265,74 in favore di a titolo di Pt_3 differenze stipendiali maturate fino alla data del 31/08/2022
e di € 2242,21 (4213,82 - 1971,61) in favore di a Parte_2 titolo di differenze stipendiali maturate fino alla data del
31/08/2019.
III – LA POSIZIONE CP_2
Parte ricorrente ha convenuto l' in giudizio ai CP_2 fini dell'opponibilità della sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive nonché ai fini della regolarizzazione contributiva.
Sostiene l' che non potrà provvedere a ricostruire le CP_2
Cont posizioni contributive per effetto della P.E. finché il non provvederà a versare i conseguenti contributi.
In effetti la posizione dell' dipende in concreto CP_6 dalla ricostruzione della carriera operata dal ministero, all'esito della quale potranno essere effettuate sia la regolarizzazione contributiva, sia il ricalcolo del rateo pensionistico di (andata in quiescenza in corso di Pt_1 causa), previa eventuale domanda amministrativa (di
"ricalcolo" o "rettifica") al solo fine di segnalare l'avvenuta regolarizzazione e di accelerare i tempi.
IV – LE SPESE
15 Quanto alle spese di causa, il valore della causa è indeterminabile, ai sensi dell'art. 14 c.p,c., così come dichiarato da parte ricorrente e non contestato dal CP_3
Le spese di causa seguono la soccombenza, considerato che sulle questioni trattate si è formato un orientamento della
S.C. consolidato e che l'Amministrazione non ha provveduto nemmeno a seguito della notifica del ricorso.
Tariffe al minimo per la semplicità della causa. le spese di pertinenza dell' devono essere compensate CP_6 tra le parti non venendo in rilievo a carico del predetto alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione di carriera emessi da parte resistente, nonché della normativa legale e contrattuale sulla base delle quali detti decreti sono stati elaborati,
1) accerta il diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento di tutto l'effettivo servizio prestato con contratti a tempo determinato nonché nel ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ai fini della progressione stipendiale,
2) e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera delle ricorrenti con il riconoscimento di tutto il servizio prestato prima del passaggio alla scuola secondaria e, conseguentemente, ordina al Controparte_5 di collocare le ricorrenti nella corretta
[...] posizione stipendiale (c.d. gradone) corrispondente alla effettiva anzianità maturata;
3) condanna l'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, al pagamento delle differenze
16 stipendiali spettanti in conseguenza del corretto inquadramento, che quantifica per , alla data del Pt_1
31/08/2022, in € 5265,74 e per , alla data Parte_2 del 31/08/2019, in € 2242,21, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Cont 4) condanna, inoltre, il alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale delle ricorrenti mediante il pagamento dei maggiori contributi dovuti all' ; CP_2
5) condanna, infine parte resistente alla rifusione delle spese sostenute dalle ricorrenti, che liquida in €
4628,50, oltre rimborso CU (€ 259,00) e spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Massa, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
Con ricorso depositato in data Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle rispettive scadenze fino al saldo.
Condanna inoltre alla rifusione delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida in € 5.131,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
17 Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 10/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
18