Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3752 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3752/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Parte_1 C.F._1
Saccà, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della
Legge n. 222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.06.2021.
In particolare ha evidenziato come, a seguito di accertamento del requisito sanitario (decreto di
CP_ omologa del 09.05.2023-procedimento 4648/2021), l' avesse negato l'emolumento in parola a in ragione dell'assenza di n. 156 settimane di contributi, eccependo così la mancanza di un elemento essenziale per l'erogazione della prestazione. Sul punto ha sottolineato che la mancanza di tale requisito era stata sollevata nella memoria di costituzione di parte resistente in sede di ATPO, eccezione rigettata con contestuale emissione del decreto di omologa non opposto nei termini concessi ex lege.
Ha allegato pertanto il proprio estratto contributivo, evidenziando il possesso del requisito richiesto nell'ultimo quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda volta all'ottenimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità. CP_ Ha concluso chiedendo il riconoscimento di quanto sopraindicato e la condanna dell' all'erogazione del quantum dovuto a titolo di assegno ordinario di invalidità, coma da decreto di omologa allegato in atti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha affermato come, nel caso di specie, il ricorrente non fosse in possesso del requisito contributivo non risultando “Negli ultimi 5 anni versati almeno n. 156 contributi settimanali”.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
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Il ricorso risulta fondato.
Come anticipato, la doglianza della ricorrente attiene alla mancata erogazione dell'assegno CP_ ordinario di invalidità in ragione dell'assenza, a detta dell' delle 156 settimane di contributi necessarie, nel quinquennio pregresso alla richiesta, ai fini dell'erogazione della prestazione. CP_ Fermo restando che l'eccezione formulata dall' investe un profilo distinto da quello sanitario che era stato già oggetto di positivo accertamento nel giudizio di ATPO, va osservato come la stessa non possa considerarsi tardiva, non essendo il giudizio disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c. la sede per l'esperimento della doglianza descritta.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
24/10/2018, n. 27010), “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici.”.
Il giudizio di accertamento tecnico preventivo appare, dunque, ontologicamente destinato alla verifica della sussistenza del solo requisito sanitario come, peraltro, si evince dalla lettura del comma
1, art. 445 bis c.p.c. in cui si fa espresso riferimento alla “verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”. CP_ Ciò posto, l'illustrata eccezione dell' non appare fondata atteso che dagli allegati in atti, ai quali si rinvia per esigenze di sinteticità e che costituiscono parte integrante della presente motivazione, risultano raggiunti i requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, sussistendo il requisito minimo delle 156 settimane di contributi nel quinquennio pregresso alla domanda tesa al riconoscimento dell'AOI, il ricorso risulta fondato.
In applicazione del principio della soccombenza si dispone il pagamento delle spese di lite, ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, modificato dal DM 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione delle somme dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità, fin dalla presentazione della domanda amministrativa del
29.6.2021.
CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquidano in € 2.695,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario
(15%), iva e cpa, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo