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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 564/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
DO.SS Marina Bellegrandi Presidente relatore
DO.SS Laura Cortellaro Giudice
DO.SS Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 564/2025 R.V.G. promoSS da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRACCI MARINELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco (PV), Piazza Repubblica n. 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in PAVIA, in data 22/10/2023, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PAVIA alla
Parte II, Serie A, n. 64, dell'anno 2023, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio concordatario trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Pavia, al n. 64, parte II, serie A);
pag. 1 di 3
3. darsi atto che la DO.SS , entro e non oltre la data del 10 febbraio 2025, CP_1
lascerà la casa coniugale – di proprietà del marito che continuerà ad abitarla – asportando, oltre ai propri effetti personali, il Bimby e il deumidificatore, essendo tutti gli altri beni di arredo e corredo di proprietà del DO. . Pt_1
La DO.SS si trasferirà in un immobile di sua proprietà, in Pavia, Piazzale CP_1
Stazione, n. 25;
4. darsi atto che i coniugi hanno già provveduto a dividere, nella misura del 50% ciascuno, il saldo attivo del c/c cointestato;
CP_2
5. darsi atto che il DO. – contestualmente alla sottoscrizione dei ricorrenti Pt_1 delle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione coniugi – corrisponderà alla moglie la somma pari a € 8.000,00 (ottomila/00) a definizione di ogni questione economico-patrimoniale tra i coniugi;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
7. i ricorrenti danno atto di aver già regolato con reciproca soddisfazione tutti i rapporti tra di loro pendenti e di non aver null'altro da pretendere per alcuna ragione e/o titolo;
8. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile di competenza perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 22/10/2023, in PAVIA, in Controparte_1
data 22/10/2023, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di PAVIA alla Parte II, Serie A, n. 64, dell'anno 2023;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3.prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 06/05/2025
La Presidente Est.
DO.SS Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 564/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
DO.SS Marina Bellegrandi Presidente relatore
DO.SS Laura Cortellaro Giudice
DO.SS Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 564/2025 R.V.G. promoSS da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRACCI MARINELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco (PV), Piazza Repubblica n. 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in PAVIA, in data 22/10/2023, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PAVIA alla
Parte II, Serie A, n. 64, dell'anno 2023, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio concordatario trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Pavia, al n. 64, parte II, serie A);
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3. darsi atto che la DO.SS , entro e non oltre la data del 10 febbraio 2025, CP_1
lascerà la casa coniugale – di proprietà del marito che continuerà ad abitarla – asportando, oltre ai propri effetti personali, il Bimby e il deumidificatore, essendo tutti gli altri beni di arredo e corredo di proprietà del DO. . Pt_1
La DO.SS si trasferirà in un immobile di sua proprietà, in Pavia, Piazzale CP_1
Stazione, n. 25;
4. darsi atto che i coniugi hanno già provveduto a dividere, nella misura del 50% ciascuno, il saldo attivo del c/c cointestato;
CP_2
5. darsi atto che il DO. – contestualmente alla sottoscrizione dei ricorrenti Pt_1 delle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione coniugi – corrisponderà alla moglie la somma pari a € 8.000,00 (ottomila/00) a definizione di ogni questione economico-patrimoniale tra i coniugi;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
7. i ricorrenti danno atto di aver già regolato con reciproca soddisfazione tutti i rapporti tra di loro pendenti e di non aver null'altro da pretendere per alcuna ragione e/o titolo;
8. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile di competenza perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 22/10/2023, in PAVIA, in Controparte_1
data 22/10/2023, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di PAVIA alla Parte II, Serie A, n. 64, dell'anno 2023;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3.prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 06/05/2025
La Presidente Est.
DO.SS Marina Bellegrandi
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