Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6793 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9699 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner, Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Russo, Silvia Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
del verbale della riunione della Commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca (PhD) - Relazione finale, in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, del 19 maggio 2025; del verbale della riunione del Collegio del Curriculum di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea, Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale (ciclo XXXV), del giorno 14 ottobre 2024; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. IE La AL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso notificato l’11 luglio e depositato il 1° settembre 2025 la dottoressa -OMISSIS- impugna il verbale della riunione della commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca (PhD) in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, del 19 maggio 2025, recante giudizio negativo di valutazione del lavoro presentato e proposta al Rettore di diniego di conferimento del titolo di dottore di ricerca;
-il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE DELL’ART.6-BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990 E DELL’ART.51, COMMA 1, N. 3), COD. PROC. CIV. ECCESSO DI POTERE PER INATTENDIBILITÀ DELL’ISTRUTTORIA,PER CONTRADDITTORIETÀ E PER SVIAMENTO.
Parte ricorrente argomenta in sintesi l’esistenza di una grave inimicizia determinatasi con il professor -OMISSIS-, coordinatore del corso di dottorato, e con il professor -OMISSIS-, suo tutor, a suo avviso indebitamente componenti del collegio dei docenti del 14 ottobre 2024, che avrebbe espresso valutazione eccessivamente negativa sulla sua tesi di dottorato, a fronte di valutazioni di sufficienza pur ottenuta da due valutatori esterni, il cui giudizio sarebbe più attendibile.
L’inimicizia avrebbe tratto origine dalla mancata condivisione della scelta della ricorrente di sospendere per un anno il dottorato, con seguiti in termini di mancata collaborazione ai fini del conseguimento del titolo.
La decisione della commissione di valutazione sarebbe appiattita sulla relazione del collegio dei docenti, del quale hanno fatto parte i due componenti in tesi incompatibili, e sarebbe intrinsecamente contraddittoria.
Sussisterebbe sviamento nel senso che il contesto della decisione impugnata dimostrerebbe che si sia trattato di una “ punizione ”, per la sospensione del dottorato e per la successiva segnalazione al Garante degli studenti da parte della ricorrente;
-si è costituito l’intimato Ateneo per chiedere con varie argomentazioni il rigetto del ricorso;
-rigettata la domanda cautelare, previo deposito di documenti e ulteriori scritti difensivi in cui le parti hanno argomentato sulle rispettive tesi, all’udienza di merito del 3 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione:
Ritenuto che:
-il ricorso è infondato, potendosi prescindere dalla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso quanto alla tempestività dell’impugnazione del verbale del collegio di dottorato del 14 ottobre 2024;
-contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la dedotta inimicizia non può essere confermata per effetto della nomina di una nuova commissione giudicatrice, effettuata in riscontro ad un’istanza di ricusazione della prima commissione, né dai fatti esposti dalla ricorrente;
-per quanto l’attività di partecipante al corso di dottorato abbia avuto rallentamenti e parte ricorrente ne imputi l’origine all’istituzione universitaria e ai suoi docenti, la ricostruzione dei fatti è in primo luogo oggetto di mera allegazione, ma non anche di prova, nel senso che non è dimostrato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che la mancata condivisione o il presunto mancato allineamento quanto alla scelta di sospendere il dottorato per un anno abbiano causato conseguenze nel senso di una pregiudiziale e sviante decisione di negare il conferimento del titolo;
-non emergono inoltre precisi aspetti di inattendibilità o contraddittorietà della valutazione di insufficienza della tesi, attesa la natura delle criticità rilevate dal collegio dei docenti del dottorato e dalla commissione di valutazione, anche quanto alle lacune nei contenuti e alle incertezze sul piano metodologico della tesi;
-non risulta provato che i professori -OMISSIS- e -OMISSIS- “ non avrebbero perdonato ” alla ricorrente di avere ottenuto un anno di sospensione del dottorato (cfr. memoria pag. 3).
In generale, a fronte di siffatta allegazione, è esigibile una prova concreta e specifica dell’intento e dell’effetto discriminatorio e pregiudizievole, che qui sfugge, dovendosi tenere distinti concettualmente l’assenza di positiva condivisione del merito tecnico e dell’impostazione metodologica di un lavoro dottorale in ambito accademico post lauream dalla sussistenza obiettiva di intenti ritorsivi nei confronti del dottorando;
-non conducono a diverse conclusioni i riferimenti a estromissioni dalle attività del dottorato successivi alla sospensione, che non hanno precluso attività di revisione, modifica e valutazione della tesi in funzione della sua presentazione, in dialogo con i tutor;
-non sussiste quindi la grave inimicizia, che è interpretata dalla giurisprudenza in termini condivisibilmente rigorosi e restrittivi, quale reciproco rancore basato su rapporti personali estranei al piano pubblico e professionale e poggiante su documentate e inequivocabili circostanze di conflittualità (cfr. in senso conforme, sulla rilevanza della “grave inimicizia” nei concorsi, quale causa di incompatibilità, Cons. Stato, VII, 2236/2025, che allude alla necessità di dati di fatto concreti e documentati; CGARS, 119/2016);
-le criticità emerse e affrontate nella fase di correzione e presentazione della tesi non supportano la tesi della sussistenza di causa di incompatibilità per i docenti in base alle norme di legge e interne dell’università, non sussistendo poi l’ipotesi del conflitto d’interessi attuale e potenziale.
Nella sostanza è dirimente che, al netto delle correzioni e dei miglioramenti della tesi intervenuti a seguito dell’intervento dei tutor, la competenza nella valutazione è distinta dagli antecedenti referaggi e che il giudizio è stato in primo luogo negativo da parte del competente collegio di dottorato, con conferma seppur con accenti diversi da parte della commissione di valutazione finale.
In senso conforme questo TAR ha affermato che “ nell’ambito della procedura per cui è causa non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile un contrasto fra il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice e quello dei revisori, essendo radicalmente differente l’ambito della valutazione rispettivamente spettante a tali organismi: infatti, mentre i revisori sono chiamati a valutare una prima versione dell’elaborato (modificabile proprio alla luce delle osservazioni da costoro espresse) ai fini della sua ammissibilità all’esame finale, alla commissione è, invece, demandata la valutazione della versione definitiva della tesi di dottorato, anche in ragione della sua discussione come svolta in sede di colloquio conclusivo ” (TAR Lazio, III, 2773/2020);
-ulteriore anche se non del tutto sovrapponibile è stato quindi il giudizio della commissione di valutazione finale, secondo cui l’argomento trattato presenta elementi di originalità ma al contempo significative lacune nei contenuti e notevoli incertezze sul piano metodologico, senza che al riguardo emergano particolari elementi di contraddizione interna;
-la pubblicazione di articoli su rivista cui fa cenno la memoria è questione diversa dalla valutazione della tesi di dottorato, data sia la natura strutturalmente diversa del lavoro richiesto nelle due attività sia il fatto che un giudizio positivo per la pubblicazione di alcuni lavori su rivista non è logicamente inconciliabile con un giudizio negativo sulla tesi di dottorato, peraltro da soggetti istituzionalmente diversi;
-non è poi in concreto dimostrato perché il giudizio di insufficienza del lavoro oggetto della tesi sia inattendibile sotto il profilo tecnico, che risulta variamente argomentato con riferimento a diversi criteri di qualità scientifica (i.e. completezza di analisi, approccio critico, solidità delle conclusioni, confronto con la dottrina rilevante);
-in conclusione il ricorso è infondato ed è respinto;
-la natura e la peculiarità della controversia giustificano tuttavia ad avviso del Collegio la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle persone coinvolte, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle predette.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE CC, Presidente FF
IE La AL LA, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE La AL LA | LE CC |
IL SEGRETARIO