Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6277/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter Miceli , dall'avv. Fabio Ganci , dall'avv. Nicola Zampieri e dall'avv.
Giovanni Rinaldi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del e dal Dott. ssa Persona_1 Controparte_2
Elisa Cesaro, dipendente dello stesso , domiciliati presso l' CP_1 Parte_3
, Via Coazze n. 18;
[...]
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – risarcimento danni da abusiva reiterazione del contratto a termine
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/07/2024 la sig. ha esposto Parte_1
di avere lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato sin dall'a.s. 2017/2018 sino all'a.s. 2020/2021 con 1
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto resistendo alla pretesa. CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1. Sulla questione giuridica in esame occorre richiamare quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22552/16 in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, secondo cui:
- costituisce abusiva reiterazione quella relativa a contratti a tempo determinato per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. “organico di diritto”) e sempre che essi abbiano avuto durata complessiva, anche se non continuativa, superiore a trentasei mesi;
- per l'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine del personale docente verificatasi prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione Europea la misura della “stabilizzazione” prevista da detta legge attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento;
- in conformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 5072/2016, l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, da dimostrare, da parte del lavoratore, secondo il regime probatorio ordinario e non per mezzo dell'agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza delle Sezioni Unite;
- al personale che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite;
2 - nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, ma il lavoratore ha diritto di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a questa tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto
e con riguardo alla stessa cattedra.
Nel caso in esame, la docente elenca alla pag. 2 del ricorso i contratti a tempo determinato con cui ha prestato attività di docente per l'amministrazione scolastica.
Il contratto per l'a.s. 2020/2021 si pone in contrasto con i sopra richiamati principi, che vincolano alla durata triennale la compatibilità del ricorso al contratto a termine con i principi dell'Unione Europea, così configurando l'abuso sanzionabile: in particolare l'uso distorto della contrattazione a termine si ricava dal fatto che per ben quattro anni scolastici (dunque per un periodo ben superiore a 36 mesi), la ricorrente è stata assunta con supplenze sino al 31 agosto.
2. In ordine alla quantificazione del danno si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. quanto affermato con la sentenza del Tribunale di Torino, 05/12/2024 n. 3232
(est. Paliaga):
“26. La norma che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 36 non contiene disposizioni di diritto cd. intertemporale, lasciando così al giudice che deve decidere da quando farne applicazione la sola indicazione contenuta nella previsione di cui all'art. 11 delle cd. preleggi, secondo cui “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
27. Per farne applicazione è necessario chiarire quale sia, nel caso di specie, l'elemento storico di cui verificare la collocazione prima o dopo la data del 17 settembre 2024 di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 36 comma 5.
28. Ove esso venisse individuato nell'abusiva reiterazione dedotta in giudizio da cui scaturisce il danno da liquidare, tenuto conto che essa ha carattere permanente (e cioè si protrae dal momento in cui viene superato il limite dei 36 mesi di lavoro a termine fino alla scadenza dell'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio che sia idoneo ad integrarla), la norma risulterebbe applicabile solo agli abusi dedotti in giudizio che, almeno in parte, si collochino dopo la data del 17 settembre 2024 o perché iniziati
3 successivamente o perché iniziati prima, ma destinati a concludersi dopo, in quanto
l'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio scade successivamente.
29. Il tenore letterale della norma, incentrato sull'attività di liquidazione del giudice invece che sul verificarsi dell'abuso, ed il fatto che la modifica sia stata disposta con decreto legge e rientri tra le “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” legittimano però il dubbio che l'intenzione del legislatore fosse piuttosto quella di intervenire direttamente su tutte le successive liquidazioni giudiziali del danno da abusiva reiterazione, in modo da risultare immediatamente in regola con le prescrizioni europee.
30. A ben vedere, la decisione non richiede di sciogliere questo nodo.
31. A parere di questa giudice, infatti, quand'anche si ritenga che il nuovo testo dell'art.
36 comma 5 non è applicabile nei casi in cui – come in quello oggetto della presente decisione - l'ultimo rapporto di lavoro integrativo dell'abuso dedotto in giudizio sia terminato anteriormente alla sua entrata in vigore, il criterio di liquidazione ivi indicato va comunque immediatamente utilizzato dal giudice.
32. La ragione di tale affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni.
33. La giurisprudenza ha individuato l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 che consente di individuare comunque nell'ordinamento nazionale
– nonostante esso escluda in ambito pubblico la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prevista nel settore privato e subordini il risarcimento ad una rigorosa prova del danno da parte del danneggiato - la reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dell'abuso nell'interpretazione che, ferma la possibilità del lavoratore di fornire la prova di un maggior danno, individua un'indennità in relazione alla quale questi è esonerato dall'onere di provare il danno.
34. Ricercando una “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a cui agganciare questa interpretazione adeguatrice, la sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite ha individuato il riferimento normativo più adeguato nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, laddove prevedeva un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
35. Il riferimento è poi stato sostituito dall'art. 28 del d.lvo n. 81/2015 che ne ha preso il posto nell'ordinamento, laddove prevede un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
4 36. Attualmente, tuttavia, tale riferimento normativo non può più ritenersi idoneo a garantire una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 nel testo anteriore al 17 settembre 2024.
37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
38. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per
l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire
l'adeguamento.
41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento”.
Tenuto quindi conto della durata per cui si è protratto l'illecito, alla parte ricorrente va riconosciuto il risarcimento nella misura pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
3. In merito alle spese di lite, occorre dare atto che, come da informazione di cancelleria, parte ricorrente ha proposto due distinti ricorsi contro il
[...]
a distanza di pochi mesi, per avanzare domande tutte proponibili con un Controparte_1
unico ricorso, senza indicare uno specifico interesse sotteso alla proposizione di domande separate.
5 Il primo ricorso, iscritto il 2.2.2023 al n. 658/2023 RGL, avente ad oggetto la domanda di assegnazione della carta del docente per gli aa.ss. dal 2018/2019 all'a.s. 2020/2021 è stato definito con sentenza l'8.6.2023.
Il secondo ricorso è stato iscritto il 15.7.2024 al n. 6277/2024 , oggetto della presente causa, riguarda il lamentato danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine protrattasi dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, con una pressoché integrale sovrapposizione degli anni scolastici di riferimento tra le due cause.
All'odierna udienza, su sollecitazione del giudice, la difesa di parte ricorrente non ha fornito indicazioni adeguate sull'interesse sotteso alla proposizione di domande separate, posto che l'efficacia sanante dell'assunzione a tempo indeterminato del dipendente precario richiede “una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di "causa-effetto" tra abuso ed assunzione (Cass. n.
15353/2020). Come si vede, si tratta di orientamento giurisprudenziale consolidato già alla data di proposizione del primo ricorso.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, le spese di lite vengono pertanto compensate nell'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1
c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue, e di valorizzare la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. (presupposto che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese così causate all'altra parte e dunque, a maggior ragione, di giustificare la riduzione delle spese liquidate in favore della parte vincitrice o la compensazione parziale o totale delle spese), e ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie, come sottoposto alle parti all'udienza di discussione, la domanda oggetto del presente procedimento avrebbe potuto formare oggetto di quello precedente e già definito (RGL n. 658/2023) e ciò ha prodotto un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo (ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione nella sentenza S.U. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma corrispondente a 4 mensilità della retribuzione di
[...]
riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 09/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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