Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pettini e Pietro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Pettini in Firenze, via Luca Landucci 17;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli e Sara La Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NN Vuono, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 4.3.2021, pubblicata all'albo pretorio dal 5.3.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023. Modifica dotazione organica. Revisione”, particolarmente nella parte in cui stabilisce di assumere due soggetti tramite mobilità volontaria da assegnare alla Direzione Risorse Finanziarie;
b) degli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi compresi:
- la determinazione dirigenziale n. 721 del 19.3.2021 avente ad oggetto: “Avviso di mobilità esterna, riservata a dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per n. 2 posti di cat. D. profilo professionale di “Istruttore Direttivo Giuridico Contabile” e l'avviso ad esso allegato; - la determinazione dirigenziale n. 920 del 22.4.2021 avente ad oggetto: “Avviso di mobilità esterna, riservata a dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per n. 2 posti di cat. D. profilo professionale di “Istruttore Direttivo Giuridico Contabile”. Ammissione candidati”; - - la determinazione dirigenziale n. 966 del 29.4.2021 avente ad oggetto: “Avviso di mobilità esterna, riservata a dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per n. 2 posti di cat. D. profilo professionale di “Istruttore Direttivo Giuridico Contabile”. Approvazione atti”;
- per quanto occorrer possa, la deliberazione G.C. n. 25 del 28.1.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, dal 1982 fino al mese di agosto 2022, è stata dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di -OMISSIS-, con qualifica di funzionario giuridico-contabile, categoria D.
Nel periodo 2014-2020, inoltre, le sono stati attribuiti incarichi di posizione organizzativa e funzioni di responsabile nell’ambito della Direzione Risorse Finanziarie.
Dal primo gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, la stessa è stata inquadrata quale funzionario giuridico-contabile, categoria D, in assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. n. 165/2001, presso la -OMISSIS- -OMISSIS- società “in house” concessionaria delle entrate del Comune di -OMISSIS-.
Dal primo febbraio 2021, infine, la ricorrente ha ripreso servizio presso il Comune, con assegnazione all’ufficio “Servizi Amministrativi Autoparco”, quale funzionario giuridico-contabile, Cat. D.
Con le deliberazioni di giunta comunale n. 25 del 28 gennaio 2021 e n. 81 del 4 marzo 2021 - di approvazione e modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - il Comune di -OMISSIS- ha previsto, per l’anno 2021, l’assunzione di alcune unità di personale con profilo professionale di “Istruttore direttivo giuridico-contabile”, equivalente a quello ad esaurimento posseduto dalla ricorrente, da assegnare alla Direzione Risorse Finanziarie. Le citate delibere hanno inoltre stabilito che due di tali unità dovessero essere individuate mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.
Con determinazione dirigenziale n. 721 del 19 marzo 2021 è stato quindi approvato l’avviso di mobilità esterna, riservato a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dal Comune di -OMISSIS-. La procedura si è conclusa con l’individuazione delle due nuove risorse.
2. La ricorrente ha impugnato, per chiederne l’annullamento, le delibere di giunta comunale e gli atti della procedura di mobilità esterna sopra richiamati, deducendo i vizi di carenza di istruttoria, carenza di motivazione ed illogicità. La stessa lamenta, in estrema sintesi, l’illogicità della scelta operata dal Comune che - invece di assegnarle direttamente e immediatamente uno dei posti disponibili presso la Direzione Risorse Finanziarie - ha deciso di procedere alla loro copertura attivando una più complessa procedura di mobilità esterna, riservata al personale di altre amministrazioni.
Essa sostiene, da un lato, di possedere i requisiti e le competenze necessarie allo svolgimento degli incarichi presso la Direzione Risorse Finanziarie; e dall’altro, che non sussistevano esigenze organizzative particolari che ne imponessero la permanenza presso l’ufficio “Servizi Amministrativi Autoparco”. L’adozione dei provvedimenti impugnati, pertanto, le avrebbe ingiustamente precluso di essere assegnata alla Direzione Risorse Finanziarie, costringendola a rimanere all’interno di un ufficio estraneo alla sua professionalità, senza alcuna specifica ragione.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- che, in via preliminare, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per il definitivo scioglimento del rapporto di lavoro della ricorrente con il Comune di -OMISSIS-, essendosi la stessa trasferita presso l’Azienza USL OS, con il conseguente venir meno dell’interesse alla pretesa assegnazione alla Direzione Risorse Finanziarie.
E’ stata altresì eccepita l’improcedibilità del ricorso per l’intervenuta approvazione di nuovi atti programmatori che hanno sostituito quelli fatti oggetto dell’odierna impugnazione e modificato l’assetto organizzativo dell’apparato comunale.
Nel merito, il Comune ha evidenziato che la procedura di mobilità volontaria esterna è stata avviata e svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e che la ricorrente, comunque, al suo rientro dall’assegnazione temporanea alla Società -OMISSIS- -OMISSIS-, non vantava un diritto ad essere riassegnata alla Direzione Risorse Finanziarie, giacché l’Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, nell’esercizio del proprio potere organizzativo, poteva liberamente individuare l’ufficio presso il quale applicare la propria dipendente.
4. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie conclusionali e di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Con ordinanza collegiale n. 289 del 24 febbraio 2025 le parti sono state invitate, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., a prendere posizione su due possibili profili di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
6. Le parti hanno depositato le proprie memorie e, all’udienza pubblica del 17 aprile 2025, sentite le parti come da verbale, la causa è passata in decisione.
7. Va preliminarmente confermata la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che nel caso di specie sono stati impugnati e posti in contestazione gli atti di macro-organizzazione con i quali il Comune di -OMISSIS-, nell’esercizio di poteri di natura autoritativa, ha approvato il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale e individuato le risorse da assegnare alla Direzione Risorse Finanziarie e le modalità per la loro selezione. Pertanto, la situazione giuridica dedotta nel presente giudizio deve essere ricondotta, almeno astrattamente, alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 30 agosto 2029, n. 952; Corte appello Catanzaro, sez. lavoro, 11 dicembre 2020, n. 999; arg. ex Cass. civ., Sez. Un., primo giugno 2017, n. 13851).
8. Deve essere tuttavia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, dal momento che la stessa, in concreto, non risulta titolare di una posizione di interesse legittimo qualificato, tutelabile in sede giurisdizionale, ma di un semplice interesse di fatto ad essere assegnata alla Direzione Risorse Finanziarie.
L’art. 2103 c.c. sancisce infatti il principio di equivalenza delle mansioni, in forza del quale “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Principio ripreso anche nell’art. 31, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 3/1957, secondo i quali l’impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge, e può essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene.
Il Comune di -OMISSIS-, pertanto, nella sua qualità di datore di lavoro, in applicazione della norma appena citata, era tenuto ad assegnare alla ricorrente mansioni corrispondenti alla qualifica da essa posseduta, ma non certo a collocarla nell’ambito di uno specifico ufficio dell’Ente. La scelta della struttura presso la quale assegnare le proprie risorse umane costituisce infatti espressione del potere organizzativo spettante al datore di lavoro, finalizzato al perseguimento della massima efficienza della struttura che è chiamato a gestire.
Nella sentenza n. -OMISSIS- del 15 marzo 2024 del Tribunale di -OMISSIS-, sezione lavoro, che ha deciso la controversia promossa dalla sig.ra -OMISSIS- per l’accertamento del demansionamento posto in essere dal Comune mediante l’assegnazione temporanea della lavoratrice presso la -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a. e presso l’ufficio “Servizi Amministrativi Autoparco”, si legge che alla scadenza del periodo di assegnazione temporanea, con il ricollocamento presso il Comune, la lavoratrice non era titolare di un diritto ad essere assegnata presso la Direzione Risorse Finanziarie e che “il Comune restava titolare di potere organizzativo eventualmente di segno contrario, senza alcun onere di motivazione, pur offerta” (cfr. pag. 29 del doc. 9 di parte ricorrente).
La stessa ricorrente, infine, nella memoria depositata in risposta all’ordinanza collegiale ex art. 73, comma 3 c.p.a., definisce la propria posizione giuridica soggettiva in termini di posizione “assimilabile ad un interesse legittimo”, di “aspirazione” a ricoprire uno dei posti presso la Direzione Risorse Finanziarie e di “chance”, intesa come possibilità di ottenere l’assegnazione presso l’ufficio desiderato, che sarebbe rimasta frustrata dalla scelta del Comune di destinare i posti vacanti in tale area a soggetti esterni assunti mediante mobilità. Tali “aspirazioni”, tuttavia, non assumono la consistenza di un interesse legittimo qualificato all’assegnazione presso un ufficio specifico ma costituiscono, al più, una semplice aspettativa di fatto, a fronte della quale il Comune non era tenuto a rinunciare all’espletamento della procedura di mobilità esterna per soddisfare le pretese della ricorrente.
A questo ultimo riguardo va peraltro evidenziato che - a prescindere dalla impossibilità di qualificare questo tipo di posizione giuridica soggettiva in termini di interesse legittimo - la ricorrente ha avuto comunque modo, seppure con esito negativo, di esercitare l’invocata “chance”, atteso che, in data 26 marzo 2021, la stessa ha chiesto all’Amministrazione di essere assegnata alla Direzione Risorse Finanziarie (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
9. Visto tutto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a..
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di -OMISSIS-, liquidandole in € 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO