TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7554/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.07.2024 deduceva che: Parte_1
- con sentenza n. 807/2022 emessa il 22.02.2022 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con lle Controparte_1 condizioni di cui alla convenzione del 24.01.2022 che prevedevano, in particolare, l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento delle sue figlie, (14.04.2004) e ER ER
(1.05.2007), versando € 200,00 mensili per ciascuna figlia, somme da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 8.7.2019;
- la misura del suddetto contributo era rimasta invariata sin dall'epoca separativa (2018) in ragione delle precarie condizioni economiche del resistente ma a decorrere dal 25.11.2022 lo stesso era divenuto titolare dell'impresa individuale “Tecnology & Beauty di Caggiano Giovanni” e dal 22.3.2023 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la
“TALKER s.r.l.”;
- sua figlia , dopo aver conseguito il diploma in estetica, svolgeva la pratica presso il suo ER centro estetico “Adora” e grazie al suo sostegno economico seguiva diversi corsi di formazione tra i quali, da ultimo, un corso di naturopatia con retta annuale di € 3.000,00, cui bisognava aggiungere i costi di spostamento presso la relativa sede, mentre sua figlia ER aveva concluso il terzo anno del Liceo Pedagogico ed era intenzionata ad intraprendere gli studi universitari;
- il resistente non aveva mai tenuto regolarmente con sé le sue figlie né le aveva mai corrisposto il 50% delle spese straordinarie da lei sostenute in loro favore, costringendola ad adire le vie legali;
- lei era proprietaria della ex casa coniugale nella quale viveva con le sue figlie ed era onerata mensilmente del canone di locazione del suo centro estetico per € 500,00, della rata di € 1.090,00 di un mutuo contratto per la ristrutturazione della casa familiare e per l'acquisto delle apparecchiature lavorative, di € 741,00 per la rata di un finanziamento contratto per l'acquisto di un nuovo macchinario e di ulteriori € 420,00 per l'acquisto di una autovettura;
- il resistente viveva presso la casa dei suoi genitori e non sosteneva, pertanto costi abitativi;
chiedeva, pertanto, l'aumento ad € 750,00 mensili del contributo paterno al mantenimento delle sue figlie, in ragione di € 350,00 per la figlia ed € 400,00 per la figlia ER ER
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio il resistente, il quale controdeduceva che:
1 1. lui lavorava alle dipendenze della società “Takler s.r.l.” sin dal 2020 presso la quale aveva sottoscritto due successivi contratti a tempo indeterminato, di cui il primo il 10.01.2021 e il secondo il 22.03.22, cui era conseguito un cambio di mansione;
2. a decorrere dal 22.03.2023, grazie all'aiuto dei suoi genitori, aveva avviato un'attività imprenditoriale, attualmente in perdita e, pertanto, rispetto al passato il suo reddito annuale era aumentato di poco;
3. sua figlia , dopo il diploma, aveva rifiutato l'assunzione presso la sua ditta ER individuale preferendo lavorare presso il centro estetico della ricorrente e, pertanto, percepiva redditi propri, probabilmente non dichiarati;
4. in data 22.09.2022 le parti avevano sottoscritto un accordo in virtù del quale la ricorrente si era impegnata a detrarre dalle spese straordinarie contratte in favore delle figlie l'importo di
€ 143,96 mensili, pari alla somma da lui versata mensilmente per l'estinzione di un finanziamento da loro contratto, con la previsione che in assenza di spese straordinarie tale importo mensile sarebbe rimasto a credito;
5. era costretto a vivere presso i suoi genitori non riuscendo a sostenere le spese di un canone di locazione e non corrispondeva al vero che si disinteressasse delle figlie;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni divorzili. All'udienza del 16/12/2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. apponeva il suo visto con nota del 27.8.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso va accolto solo parzialmente, senza necessità di ammettere le richieste istruttorie in quanto la documentazione in atti e le rispettive allegazioni difensive appaiono esaustive ai fini del decidere.
2.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600).
2 Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, debbono dapprima revocarsi d'ufficio le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative alla figlia , ER ormai divenuta maggiorenne.
3.1.- Quanto alla domanda di aumento del contributo paterno al mantenimento di entrambe le figlie, per quel che rileva ai fini della modifica invocata, la ricorrente ha dedotto da un lato il miglioramento delle condizioni economiche del resistente rispetto all'epoca in cui furono concordate le condizioni divorzili (2022) in virtù della sua nuova posizione lavorativa e dall'altro le aumentate esigenze di vita delle sue figlie, ancora non economicamente indipendenti.
La prima circostanza è stata negata dal resistente, il quale ha dedotto di essere stato assunto presso la
“Takler s.r.l.” in epoca anteriore alla sottoscrizione dell'accordo di divorzio e che la sua nuova attività imprenditoriale non ha migliorato le sue condizioni economiche, in considerazione delle perdite registrate dalla sua azienda, sicché la sua posizione economica sarebbe rimasta pressocché invariata dalla suddetta epoca (anche, se a dire il vero, il resistente all'udienza del 16.12.2024 ha personalmente ammesso di aver registrato un miglioramento reddituale); inoltre, nel chiedere la conferma delle condizioni economiche attualmente in vigore tra le parti, ha rappresentato che sua figlia ER lavorerebbe presso il centro della , anche se non regolarmente assunta. Pt_1
3.2.- Dalla documentazione depositata in atti dal è emerso invece che le sue condizioni CP_1 economiche sono effettivamente migliorate nel corso degli ultimi anni, avendo egli dichiarato un reddito lordo complessivo di € 19.517,00 nel 2022 (cfr. 730/2023) e di € 26.149,00 nel 2023 (cfr.
730/2024), maggiori rispetto a quello dichiarato all'epoca della convenzione divorzile del 2022, pari ad € 13.154,00 per il periodo di imposta 2021 (cfr. 730/2022).
Orbene, deve rilevarsi che la misura del contributo è rimasta invariata, al netto della rivalutazione agli indici ISTAT, sin dall'epoca separativa nella misura di € 200,00 pur essendo le esigenze di vita e di spesa della secondogenita, peraltro ancora minorenne, certamente aumentate senza bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n.
17055; nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400, Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n.
16351 e Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014); sicché rispetto alla richiesta di aumento del contributo avanzata dalla ricorrente in favore della figlia tenuto conto che la madre convivente deve ER continuare a provvedervi in via diretta al suo mantenimento, il Collegio stima rispondente a giustizia ed al preminente interesse della ragazza aumentare la misura del contributo paterno al suo mantenimento da € 200,00 ad € 350,00 mensili (considerato, peraltro, i già maturati aggiornamenti Istat) a decorrere dal mese di agosto 2024 (mese successivo al deposito del ricorso introduttivo, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ. ordinanza del 9/4-30/7/2015 n.
16173), oltre ad aggiornamento annuale Istat;
il pagamento del contributo paterno al mantenimento della ragazza dovrà avvenire in favore della entro 10 giorni dalla notificazione della Pt_1 presente sentenza per le mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 10 di ogni mese per quelle future. 3.3.- La misura dell'aumento si rivela adeguata in considerazione:
1. della presumibile reale capacità economica della ricorrente, in quanto a fronte delle spese fisse che ella ha dedotto di sostenere, pari circa ad € 2.750,00 mensili, la documentazione reddituale da lei depositata in atti deve ritenersi inattendibile avendo la stessa dichiarato di aver percepito un reddito di soli € 828,00 per l'anno 2020 (cfr. Unico 2021), di € 3.184,00 per il 2021 (cfr. Unico 2022) e di € 1.071,00 nel periodo di imposta 2022 (cfr. Unico 2023), così come parimenti inverosimile risulta la documentazione fiscale relativa alla società di persone di cui
è titolare;
3 2. del fatto che alla resistente, collocataria prevalente della minore, spetta percepire integralmente l'A.U.U. che potrà richiedere all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. 4.- Va, invece, rigettata la richiesta di aumento del contributo avanzata in favore della primogenita maggiorenne , in ragione del fatto che risulta incontestata tra le parti la circostanza che la ER ragazza, seppure ancora in fase di formazione lavorativa, collabori già con la madre presso il suo centro estetico, da cui deve presumersi che tragga delle entrate economiche seppure non dichiarate, risultando inverosimile che la stessa non riceva alcun compenso per l'opera ivi prestata.
5.- In difetto di contrasto sul punto, la ripartizione delle spese straordinarie relative ad entrambe le figlie va confermata nella misura del 50% tra le parti e la loro regolamentazione dovrà avvenire, come già previsto nell'accordo divorzile, secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il locale C.O.A. in data 08.07.2019.
6.- Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, tenuto conto che la ricorrente è risultata soccombente in relazione alla domanda di aumento del contributo al mantenimento della primogenita e, viceversa, il padre in relazione alla richiesta di aumento riferita alla secondogenita.
7.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10.07.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
1. revoca le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative alla figlia;
ER
2. aumenta ad € 350,00 mensili, a decorrere dal mese di agosto 2024, il contributo paterno al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi ER secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 08.07.2019; 3. rigetta la domanda di aumento del contributo paterno in favore della figlia , ER confermando la misura dello stesso attualmente in vigore tra le parti, oltre gli aggiornamenti
Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 08.07.2019;
4. dispone che l'Assegno Unico e Universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la madre, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
5. compensa tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 14 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
4
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7554/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.07.2024 deduceva che: Parte_1
- con sentenza n. 807/2022 emessa il 22.02.2022 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con lle Controparte_1 condizioni di cui alla convenzione del 24.01.2022 che prevedevano, in particolare, l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento delle sue figlie, (14.04.2004) e ER ER
(1.05.2007), versando € 200,00 mensili per ciascuna figlia, somme da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 8.7.2019;
- la misura del suddetto contributo era rimasta invariata sin dall'epoca separativa (2018) in ragione delle precarie condizioni economiche del resistente ma a decorrere dal 25.11.2022 lo stesso era divenuto titolare dell'impresa individuale “Tecnology & Beauty di Caggiano Giovanni” e dal 22.3.2023 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la
“TALKER s.r.l.”;
- sua figlia , dopo aver conseguito il diploma in estetica, svolgeva la pratica presso il suo ER centro estetico “Adora” e grazie al suo sostegno economico seguiva diversi corsi di formazione tra i quali, da ultimo, un corso di naturopatia con retta annuale di € 3.000,00, cui bisognava aggiungere i costi di spostamento presso la relativa sede, mentre sua figlia ER aveva concluso il terzo anno del Liceo Pedagogico ed era intenzionata ad intraprendere gli studi universitari;
- il resistente non aveva mai tenuto regolarmente con sé le sue figlie né le aveva mai corrisposto il 50% delle spese straordinarie da lei sostenute in loro favore, costringendola ad adire le vie legali;
- lei era proprietaria della ex casa coniugale nella quale viveva con le sue figlie ed era onerata mensilmente del canone di locazione del suo centro estetico per € 500,00, della rata di € 1.090,00 di un mutuo contratto per la ristrutturazione della casa familiare e per l'acquisto delle apparecchiature lavorative, di € 741,00 per la rata di un finanziamento contratto per l'acquisto di un nuovo macchinario e di ulteriori € 420,00 per l'acquisto di una autovettura;
- il resistente viveva presso la casa dei suoi genitori e non sosteneva, pertanto costi abitativi;
chiedeva, pertanto, l'aumento ad € 750,00 mensili del contributo paterno al mantenimento delle sue figlie, in ragione di € 350,00 per la figlia ed € 400,00 per la figlia ER ER
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio il resistente, il quale controdeduceva che:
1 1. lui lavorava alle dipendenze della società “Takler s.r.l.” sin dal 2020 presso la quale aveva sottoscritto due successivi contratti a tempo indeterminato, di cui il primo il 10.01.2021 e il secondo il 22.03.22, cui era conseguito un cambio di mansione;
2. a decorrere dal 22.03.2023, grazie all'aiuto dei suoi genitori, aveva avviato un'attività imprenditoriale, attualmente in perdita e, pertanto, rispetto al passato il suo reddito annuale era aumentato di poco;
3. sua figlia , dopo il diploma, aveva rifiutato l'assunzione presso la sua ditta ER individuale preferendo lavorare presso il centro estetico della ricorrente e, pertanto, percepiva redditi propri, probabilmente non dichiarati;
4. in data 22.09.2022 le parti avevano sottoscritto un accordo in virtù del quale la ricorrente si era impegnata a detrarre dalle spese straordinarie contratte in favore delle figlie l'importo di
€ 143,96 mensili, pari alla somma da lui versata mensilmente per l'estinzione di un finanziamento da loro contratto, con la previsione che in assenza di spese straordinarie tale importo mensile sarebbe rimasto a credito;
5. era costretto a vivere presso i suoi genitori non riuscendo a sostenere le spese di un canone di locazione e non corrispondeva al vero che si disinteressasse delle figlie;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni divorzili. All'udienza del 16/12/2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. apponeva il suo visto con nota del 27.8.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso va accolto solo parzialmente, senza necessità di ammettere le richieste istruttorie in quanto la documentazione in atti e le rispettive allegazioni difensive appaiono esaustive ai fini del decidere.
2.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600).
2 Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, debbono dapprima revocarsi d'ufficio le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative alla figlia , ER ormai divenuta maggiorenne.
3.1.- Quanto alla domanda di aumento del contributo paterno al mantenimento di entrambe le figlie, per quel che rileva ai fini della modifica invocata, la ricorrente ha dedotto da un lato il miglioramento delle condizioni economiche del resistente rispetto all'epoca in cui furono concordate le condizioni divorzili (2022) in virtù della sua nuova posizione lavorativa e dall'altro le aumentate esigenze di vita delle sue figlie, ancora non economicamente indipendenti.
La prima circostanza è stata negata dal resistente, il quale ha dedotto di essere stato assunto presso la
“Takler s.r.l.” in epoca anteriore alla sottoscrizione dell'accordo di divorzio e che la sua nuova attività imprenditoriale non ha migliorato le sue condizioni economiche, in considerazione delle perdite registrate dalla sua azienda, sicché la sua posizione economica sarebbe rimasta pressocché invariata dalla suddetta epoca (anche, se a dire il vero, il resistente all'udienza del 16.12.2024 ha personalmente ammesso di aver registrato un miglioramento reddituale); inoltre, nel chiedere la conferma delle condizioni economiche attualmente in vigore tra le parti, ha rappresentato che sua figlia ER lavorerebbe presso il centro della , anche se non regolarmente assunta. Pt_1
3.2.- Dalla documentazione depositata in atti dal è emerso invece che le sue condizioni CP_1 economiche sono effettivamente migliorate nel corso degli ultimi anni, avendo egli dichiarato un reddito lordo complessivo di € 19.517,00 nel 2022 (cfr. 730/2023) e di € 26.149,00 nel 2023 (cfr.
730/2024), maggiori rispetto a quello dichiarato all'epoca della convenzione divorzile del 2022, pari ad € 13.154,00 per il periodo di imposta 2021 (cfr. 730/2022).
Orbene, deve rilevarsi che la misura del contributo è rimasta invariata, al netto della rivalutazione agli indici ISTAT, sin dall'epoca separativa nella misura di € 200,00 pur essendo le esigenze di vita e di spesa della secondogenita, peraltro ancora minorenne, certamente aumentate senza bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n.
17055; nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400, Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n.
16351 e Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014); sicché rispetto alla richiesta di aumento del contributo avanzata dalla ricorrente in favore della figlia tenuto conto che la madre convivente deve ER continuare a provvedervi in via diretta al suo mantenimento, il Collegio stima rispondente a giustizia ed al preminente interesse della ragazza aumentare la misura del contributo paterno al suo mantenimento da € 200,00 ad € 350,00 mensili (considerato, peraltro, i già maturati aggiornamenti Istat) a decorrere dal mese di agosto 2024 (mese successivo al deposito del ricorso introduttivo, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ. ordinanza del 9/4-30/7/2015 n.
16173), oltre ad aggiornamento annuale Istat;
il pagamento del contributo paterno al mantenimento della ragazza dovrà avvenire in favore della entro 10 giorni dalla notificazione della Pt_1 presente sentenza per le mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 10 di ogni mese per quelle future. 3.3.- La misura dell'aumento si rivela adeguata in considerazione:
1. della presumibile reale capacità economica della ricorrente, in quanto a fronte delle spese fisse che ella ha dedotto di sostenere, pari circa ad € 2.750,00 mensili, la documentazione reddituale da lei depositata in atti deve ritenersi inattendibile avendo la stessa dichiarato di aver percepito un reddito di soli € 828,00 per l'anno 2020 (cfr. Unico 2021), di € 3.184,00 per il 2021 (cfr. Unico 2022) e di € 1.071,00 nel periodo di imposta 2022 (cfr. Unico 2023), così come parimenti inverosimile risulta la documentazione fiscale relativa alla società di persone di cui
è titolare;
3 2. del fatto che alla resistente, collocataria prevalente della minore, spetta percepire integralmente l'A.U.U. che potrà richiedere all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. 4.- Va, invece, rigettata la richiesta di aumento del contributo avanzata in favore della primogenita maggiorenne , in ragione del fatto che risulta incontestata tra le parti la circostanza che la ER ragazza, seppure ancora in fase di formazione lavorativa, collabori già con la madre presso il suo centro estetico, da cui deve presumersi che tragga delle entrate economiche seppure non dichiarate, risultando inverosimile che la stessa non riceva alcun compenso per l'opera ivi prestata.
5.- In difetto di contrasto sul punto, la ripartizione delle spese straordinarie relative ad entrambe le figlie va confermata nella misura del 50% tra le parti e la loro regolamentazione dovrà avvenire, come già previsto nell'accordo divorzile, secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il locale C.O.A. in data 08.07.2019.
6.- Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, tenuto conto che la ricorrente è risultata soccombente in relazione alla domanda di aumento del contributo al mantenimento della primogenita e, viceversa, il padre in relazione alla richiesta di aumento riferita alla secondogenita.
7.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10.07.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
1. revoca le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative alla figlia;
ER
2. aumenta ad € 350,00 mensili, a decorrere dal mese di agosto 2024, il contributo paterno al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi ER secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 08.07.2019; 3. rigetta la domanda di aumento del contributo paterno in favore della figlia , ER confermando la misura dello stesso attualmente in vigore tra le parti, oltre gli aggiornamenti
Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 08.07.2019;
4. dispone che l'Assegno Unico e Universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la madre, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
5. compensa tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 14 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
4