Articolo 673 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 676Articolo 674
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 673. Norme generali sui concorsi 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi;
le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, ((corpi,)) specialita' o specializzazioni.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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