Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14735/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14735 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto di concessione della cittadinanza italiana, reso dal Ministero dell'Interno del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RE OI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il -OMISSIS-e depositato il -OMISSIS- la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale del -OMISSIS- con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992.
Ha allegato di aver maturato il requisito della residenza decennale e di aver mantenuto la dimora in Italia, nonostante la temporanea assenza dovuta alla chiusura delle frontiere per emergenza Covid-19. Ha dedotto che il rientro in Marocco era stato momentaneo e senza intenti di modificare la residenza, e che la notizia di reato a carico del fratello non poteva incidere sull’istanza.
2. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
3. All’udienza del 09.01.2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso va respinto.
Le condizioni previste per la proposizione della domanda di cui all’art. 9 L. 91/1992 devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della stessa legge (cfr. art. 7 d.P.R. 12.10.1993 n. 572). La continuità del possesso del requisito non è un dato meramente formale, ma esprime la stabilità del legame con il territorio nazionale, che costituisce il presupposto sostanziale per l’integrazione nella comunità.
Nel caso di specie tale continuità è mancata: il ricorrente ha lasciato il Paese per un periodo non circoscritto e non ha fornito prova puntuale delle ragioni addotte.
Le giustificazioni relative alla chiusura delle frontiere sono generiche e non documentate; in ogni caso dimostrano che il ricorrente aveva interrotto la propria dimora, non che si fosse trovato all’estero per caso quando erano state chiuse le frontiere.
La disciplina non consente di degradare il requisito della residenza continuativa a un mero dato anagrafico, ma richiede che esso si traduca in una effettiva permanenza sul territorio, idonea a garantire la conoscenza e l’osservanza dei valori fondamentali dell’ordinamento.
La temporanea assenza, se giustificata e circoscritta, non incide sul requisito; ma quando essa si protrae per un tempo significativo e non è sorretta da elementi probatori di natura giustificativa, il difetto di continuità è evidente.
È invece irrilevante il fatto che dal 2005 fossero già trascorsi i dieci anni, poiché il requisito deve permanere sino all’attualità e non invece, sino alla presentazione della domanda di cittadinanza.
Ciò basta per il rigetto del ricorso, alla luce della natura plurimotivata dell’atto impugnato, senza considerare l’ampia discrezionalità amministrativa nel valutare le condizioni personali e familiari, che non è sindacabile se esercitata entro i limiti della ragionevolezza.
5. La notizia di reato che ha attinto il fratello convivente costituisce quindi un ulteriore elemento che conferma la valutazione complessiva di non affidabilità del richiedente rispetto al sistema di valori e regole della comunità verso la quale ha chiesto di diventare ufficialmente membro.
Il ricorso va quindi respinto.
6. Le spese di lite possono compensarsi in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AT, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
RE OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE OI | EN AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.