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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
( , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDAROPOLI MARIA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. GOLINI VALERIA ( , la quale la rappresenta e difende in C.F._3
virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 21/02/2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, il ricorrente esponeva che dall'unione con la resistente erano nate due figlie (maggiorenne) e (minorenne) e che, con sentenza del Per_1 Per_2
16/09/2002, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contributo al
1 mantenimento delle due figlie (€ 250,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che la IG era divenuta economicamente autosufficiente in quanto assunta da “Aula 2010 Per_1
s.n.c. di con contratto a tempo indeterminato, e, pertanto, chiedeva la revoca Controparte_3 dell'assegno posto a proprio carico a titolo di contributo al mantenimento con decorrenza dal deposito della domanda.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30/01/2025, la resistente non si opponeva alla revoca, chiedendo tuttavia di fissarsi, quale data di decorrenza della revoca, la pronuncia giudiziale. Rilevava in particolare che, a seguito del deposito della domanda, il ricorrente aveva continuato a versare le somme a titolo di contributo al mantenimento della IG e, in particolare, l'assegno per intero per i mesi di ottobre e novembre 2024 e la somma di € 50,00 per il mese di dicembre 2024 e che tali somme lei le aveva consegnate direttamente alla IG , quale aiuto economico, a fronte della Per_1 costituzione da parte di quest'ultima di un suo nucleo familiare e dell'attesa di un bambino.
All'udienza cartolare del 21/02/2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va premesso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di riduzione o revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, la regola della retroattività della statuizione giudiziale deve essere contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di tali prestazioni, le quali hanno carattere alimentare. Pertanto, da un lato, la parte creditrice non può essere costretta a restituire quanto già versato per il periodo intercorrente dal deposito della domanda sino alla statuizione definitiva di riduzione o revoca, dall'altro, la parte debitrice non deve corrispondere quanto non corrisposto per il medesimo periodo.
In particolare, così si legge: “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (vd. Cass., Sez. 6 – 1, 4 luglio 2016,
n. 13609; cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, n. 27 maggio 2024, n. 14691).
Alla luce del predetto principio, che il Collegio reputa condivisibile e applicabile al caso di specie, tenuto conto dell'incontestata autosufficienza economica della IG maggiorenne della coppia,
, va revocato l'obbligo a carico del ricorrente di versare la somma mensile di € 250,00 (oltre Per_1
2 al 50% delle spese straordinarie) a titolo di contributo di mantenimento con decorrenza dalla data della domanda, fatta salva l'irripetibilità di quanto corrisposto dal ricorrente a tale titolo a seguito del deposito del ricorso.
Avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della disciplina di divorzio, così provvede:
- revoca l'obbligo a carico del ricorrente di versare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della IG con decorrenza dalla data della domanda, fatta salva l'irripetibilità delle somme Per_1
corrisposte a tale titolo a seguito del deposito del ricorso;
- conferma per il resto la disciplina di divorzio;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24/02/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
( , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDAROPOLI MARIA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. GOLINI VALERIA ( , la quale la rappresenta e difende in C.F._3
virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 21/02/2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, il ricorrente esponeva che dall'unione con la resistente erano nate due figlie (maggiorenne) e (minorenne) e che, con sentenza del Per_1 Per_2
16/09/2002, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contributo al
1 mantenimento delle due figlie (€ 250,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che la IG era divenuta economicamente autosufficiente in quanto assunta da “Aula 2010 Per_1
s.n.c. di con contratto a tempo indeterminato, e, pertanto, chiedeva la revoca Controparte_3 dell'assegno posto a proprio carico a titolo di contributo al mantenimento con decorrenza dal deposito della domanda.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30/01/2025, la resistente non si opponeva alla revoca, chiedendo tuttavia di fissarsi, quale data di decorrenza della revoca, la pronuncia giudiziale. Rilevava in particolare che, a seguito del deposito della domanda, il ricorrente aveva continuato a versare le somme a titolo di contributo al mantenimento della IG e, in particolare, l'assegno per intero per i mesi di ottobre e novembre 2024 e la somma di € 50,00 per il mese di dicembre 2024 e che tali somme lei le aveva consegnate direttamente alla IG , quale aiuto economico, a fronte della Per_1 costituzione da parte di quest'ultima di un suo nucleo familiare e dell'attesa di un bambino.
All'udienza cartolare del 21/02/2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va premesso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di riduzione o revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, la regola della retroattività della statuizione giudiziale deve essere contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di tali prestazioni, le quali hanno carattere alimentare. Pertanto, da un lato, la parte creditrice non può essere costretta a restituire quanto già versato per il periodo intercorrente dal deposito della domanda sino alla statuizione definitiva di riduzione o revoca, dall'altro, la parte debitrice non deve corrispondere quanto non corrisposto per il medesimo periodo.
In particolare, così si legge: “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (vd. Cass., Sez. 6 – 1, 4 luglio 2016,
n. 13609; cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, n. 27 maggio 2024, n. 14691).
Alla luce del predetto principio, che il Collegio reputa condivisibile e applicabile al caso di specie, tenuto conto dell'incontestata autosufficienza economica della IG maggiorenne della coppia,
, va revocato l'obbligo a carico del ricorrente di versare la somma mensile di € 250,00 (oltre Per_1
2 al 50% delle spese straordinarie) a titolo di contributo di mantenimento con decorrenza dalla data della domanda, fatta salva l'irripetibilità di quanto corrisposto dal ricorrente a tale titolo a seguito del deposito del ricorso.
Avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della disciplina di divorzio, così provvede:
- revoca l'obbligo a carico del ricorrente di versare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della IG con decorrenza dalla data della domanda, fatta salva l'irripetibilità delle somme Per_1
corrisposte a tale titolo a seguito del deposito del ricorso;
- conferma per il resto la disciplina di divorzio;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24/02/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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