Articolo 13 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Articolo 12Articolo 14
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5 giugno 1971
Art. 13. (Interpretazione autentica dell'articolo 147, lettera b), del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645)

Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passivita', di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle societa' cooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell' articolo 2536 del codice civile .
Entrata in vigore il 5 giugno 1971