Sentenza 24 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2019, n. 16843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16843 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2019 |
Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11918-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, 2019 alla VIA DEI PORTOGHESI, 12; 1948
- ricorrente -
contro
IN GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO
55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINICIO BAMONTI, SANDRO OTTONI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 180/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/03/2014 R.G.N. 629/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. N.R.G. 11918 2014 Fatti di causa 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di ME NI, coordinatore provinciale per l'educazione fisica e sportiva presso l'Ufficio scolastico di Ascoli Piceno, volta alla condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, a pagare il trattamento economico previsto dall'art. 87 del
CCNL
Comparto Scuola 2006-2009 in luogo di quello previsto dai successivi accordi integrativi relativi alla ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62 e 87 ccnl, recanti la previsione di un compenso forfetario lordo di C 6.000, 00 annui.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 87 del CCNL del Comparto Scuola del 2007, il compenso previsto per le ore eccedenti deve essere corrisposto ai coordinatori provinciali con applicazione della maggiorazione del 10% prevista, in via alternativa al compenso forfetario, dall'art. 70 del CCNL del 4.8.1995 e che tale disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non può essere derogata dalla contrattazione collettiva integrativa, la quale può integrare e completare la contrattazione collettiva di livello nazionale.
3. Avverso questa sentenza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale NI ME ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. Ragioni della decisione 4. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, "ai sensi per gli effetti degli art. 360 c..p.c" : a) violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d. Igs. 30 marzo 2001 n. 165; b) degli artt. 87 e 30 CCNL comparto scuola 29.11.2007. 5. Il ricorrente sostiene che le parti negoziali con gli accordi integrativi impugnati dal lavoratore hanno voluto integrare la disciplina del CCNL, disciplinando la retribuzione delle ore eccedenti prestate dai coordinatori provinciali.
6. Il ricorrente, inoltre, asserisce che, a differenza dell'art. 30 del CCNL, l'art. 87 del medesimo contratto individua nell'ambito della funzione della docenza, disciplinata i N.R.G. 11918 2014 in linea generale dall'art. 30 dello stesso contratto, l'educazione fisica come specifico ambito disciplinare e ne regola il trattamento economico quanto alla consistenza della prestazione oraria e del compenso a questa correlato.
7. Il motivo è infondato.
8. E' utile rilevare che la Corte territoriale, diversamente da quanto prospetta il ricorrente, non ha affatto attribuito alla contrattazione collettiva integrativa la mera funzione applicativa di quella di livello nazionale, ma si è limitata ad affermare che la funzione di completamento ed estensione della contrattazione integrativa deve svolgersi "sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali non può portare alla disapplicazione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale" ( pg. 4 secondo capoverso sentenza impugnata).
9. Tanto precisato, deve rilevarsi che l'art. 87 del
CCNL
2006-2009 regolamenta le attività complementari di educazione fisica e al c. 1 disciplina il trattamento economico spettante al personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva in relazione alle ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali). 10. La clausola negoziale dispone, in particolare, che esse vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti e stabilisce che tale compenso può essere corrisposto in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetario. 11. In relazione ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica il richiamato art. 87 al c. 3 dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali è erogato "nel limite orario settimanale del precedente comma 1, ... con la maggiorazione prevista dal presente articolo". 12. Questa Corte (Cass. n. 19441/2018) ha già affermato che il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno voluto differenziare le modalità di computo del compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3).N.R.G. 11918 2014 13. Nella decisione innanzi richiamata è stato osservato che la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività, per tale ragione, è estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica. 14. Il motivo nella parte in cui addebita alla Corte territoriale la violazione dell'art. 30 del d. Igs. n. 165 del 2001 è infondato atteso che dalla formulazione letterale di tale clausola negoziale non si evince affatto che alla contrattazione collettiva integrativa sia stata delegata la disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d'insegnamento. 15. Tale disposizione richiama, infatti, in una alla legislazione e alle norme contrattuali nazionali, le sole disposizioni contenute nella contrattazione integrativa che siano già vigenti alla data della stipulazione del CCNL, con clausola di salvezza che è coerente con la disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL. 16. Il richiamato art. 4 individua le materie delegate alla contrattazione collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica), precisa, che essa è "finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte", e non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica. 17. Va, infine, osservato che le prospettazioni difensive sviluppate con riguardo alla derogabilità delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale da parte della contrattazione integrativa risultano non decisive. 18. Il ricorrente non ha specificato, nè tampoco allegato, quali siano gli accordi integrativi, estranei al particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001(Cass. 5745/2014, 19227/2011, 8231/2011, 28859/2009), che avrebbero disciplinato le modalità di computo del compenso eccedente le 18 ore settimanali spettante a coloro ai quali sia stato attribuito l'incarico di coordinatore provinciale di educazione fisica. 19. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. 20. Le spese seguono la soccombenza.N.R.G. 11918 2014 21. Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 17361/2017).
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2019 Il consiglire-esten