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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 706/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 706 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Pannarano (Bn), alla Parte_1 C.F._1 piazza d'Alessio n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco De Cicco, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. elett.te dom.to in Benevento, alla via Controparte_1 C.F._2
S. Rosa n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanna Abbate, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis, co. 29, c.p.c. il ricorrente ha chiesto la modifica delle statuizioni concernenti l'assegnazione della casa coniugale contenute nella sentenza n. 2727/2016 di
- Pagina 1 - cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata, su ricorso congiunto, dal Tribunale di Benevento.
In particolare, ha domandato, a causa di sopraggiunti problemi cardiaci, di potere andare a vivere nell'immobile sito in Benevento, alla via Dei Mulini n. 30, abitato dalla ex moglie, scambiandolo con quello in Apice, c.da San Martino, da egli abitato.
Si è costituita la resistente, la quale si è opposta alla chiesta modifica.
Il Tribunale osserva.
Il ricorso è inammissibile.
Come è dato evincersi dalla lettura del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti convenivano che “3) stante la maggiore età dei figli , Per_1
attualmente impiegata ed economicamente indipendente, e , non si pongono problemi Per_2
di affidamento, che saranno liberi di convivere con la madre o con il padre a loro piacimento;
in particolare, per quanto riguarda , si precisa che ha terminato gli studi Per_2
superiori ed attualmente risulta essere disoccupato;
per saranno entrambi i genitori Per_2
a provvedere al suo sostentamento nei rispettivi periodi di convivenza;
4) la sig.ra CP_1
risulta essere proprietaria di due immobili il primo sito in Benevento alla Via dei Mulini n. 30 ed il secondo sito in Apice alla c.da San Martino, entrambi destinati in un prossimo futuro ai due figli;
la sig.ra esprime la volontà di destinare l'immobile sito in Benevento alla CP_1 figlia e l'immobile sito in Apice al figlio . I coniugi di comune accordo Per_1 Per_2 pattuiscono che la sig.ra si stabilirà ad Apice presso l'immobile di sua proprietà sito CP_1 alla contrada San Martino ed il sig. si stabilirà nell'immobile sito in Benevento alla Pt_1
Via dei Mulini n. 30, sempre di proprietà della sig.ra . In ogni caso, le parti CP_1
convengono che la sig.ra concederà al sig. il diritto reale di abitazione ossia il CP_1 Pt_1
diritto reale di godimento su bene altrui, ai sensi dell'art. 1021 del c.c., sull'immobile sito in
Benevento alla Via dei Mulini n. 30. Tale diritto reale di abitazione è circoscritto: ossia ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla solo per i bisogni del titolare ossia del sig. e della sua famiglia. Il diritto reale di abitazione viene meno nel caso in cui il sig. Pt_1
contrae nuovo matrimonio. La sig.ra si impegna moralmente a lasciare Pt_1 CP_1
l'abitazione al figlio nel caso la stessa contrae nuovo matrimonio.” Per_2
Poi, come da verbale di udienza del 13.12.2016, parte integrante anch'esso della resa sentenza, le parti, a parziale modifica dell'innanzi riportato punto 4, concordavano che: “la
abiterà l'immobile in Benevento alla Via dei Mulini ed il Miele quello in Apice, ferme CP_1 restando le altre pattuizioni in merito”.
- Pagina 2 - Orbene, è noto come la misura dell'assegnazione della casa coniugale serva a garantire sia ai figli minori che a quelli maggiori non autosufficienti una continuità di vita con l'habitat domestico (Cass. nn. 32231/2018, 25604/2018) e che, invece, una volta divenuta la prole è autosufficiente, essa non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. n. 18440/2013), in quanto verso i figli economicamente autosufficienti, seppur ancora conviventi, non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione
(Cass. n. 21334/2013).
Ebbene, nel ricorso per divorzio, se, da un lato, veniva dato atto che la figlia era già Per_1 maggiorenne autosufficiente, dall'altro, veniva detto che il figlio era ancora Per_2
disoccupato e che avrebbe potuto convivere con la madre o il padre a suo piacimento. Ora, anche dando per scontato che il figlio viva ancora con il padre, dall'estratto conto previdenziale versato in atti dalla resistente emerge come , di anni 29, sia oramai già Per_2
da tempo lavoratore dipendente di una società di distribuzione del gas (e, prima ancora, lo è stato presso la Nestlè).
Considerato, pertanto, che, in base alla giurisprudenza di legittimità più recente, l'età e il raggiungimento di una stabile posizione lavorativa consentono di ritenere che abbia Per_2 oramai raggiunto la propria indipendenza economica, deve convenirsi che l'abitazione familiare ha cessato la propria funzione di casa coniugale e che, pertanto, ogni determinazione al riguardo esuli dallo speciale rito della famiglia e vada decisa secondo le ordinarie regole di diritto comune.
A tutto voler concedere, poi, anche ove si volesse qualificare la domanda del ricorrente non quale modifica del diritto personale atipico di godimento (S.U. n. 18641/2022) di assegnazione della casa coniugale, bensì quale modifica del diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c. sulla medesima - cui pure le parti fanno riferimento al punto 4 del ricorso -, essa parimenti non potrebbe trovare ingresso nel presente procedimento, giacché, come correttamente evidenziato dalla resistente, nei ricorsi di famiglia congiunti solamente le pattuizioni essenziali sono suscettibili di modifica, laddove, invece, quelle eventuali, come le pattuizioni destinate a regolamentare aspetti patrimoniali, seguono la disciplina dei negozi giuridici (cfr. Cass. n. 20034/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., invocata dalla resistente, non costituendo la domanda una forma di abuso del processo.
P.Q.M.
- Pagina 3 - Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
1. dichiara il ricorso inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 1.276,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura di legge.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il giudice estensore
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 706 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Pannarano (Bn), alla Parte_1 C.F._1 piazza d'Alessio n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco De Cicco, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. elett.te dom.to in Benevento, alla via Controparte_1 C.F._2
S. Rosa n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanna Abbate, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis, co. 29, c.p.c. il ricorrente ha chiesto la modifica delle statuizioni concernenti l'assegnazione della casa coniugale contenute nella sentenza n. 2727/2016 di
- Pagina 1 - cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata, su ricorso congiunto, dal Tribunale di Benevento.
In particolare, ha domandato, a causa di sopraggiunti problemi cardiaci, di potere andare a vivere nell'immobile sito in Benevento, alla via Dei Mulini n. 30, abitato dalla ex moglie, scambiandolo con quello in Apice, c.da San Martino, da egli abitato.
Si è costituita la resistente, la quale si è opposta alla chiesta modifica.
Il Tribunale osserva.
Il ricorso è inammissibile.
Come è dato evincersi dalla lettura del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti convenivano che “3) stante la maggiore età dei figli , Per_1
attualmente impiegata ed economicamente indipendente, e , non si pongono problemi Per_2
di affidamento, che saranno liberi di convivere con la madre o con il padre a loro piacimento;
in particolare, per quanto riguarda , si precisa che ha terminato gli studi Per_2
superiori ed attualmente risulta essere disoccupato;
per saranno entrambi i genitori Per_2
a provvedere al suo sostentamento nei rispettivi periodi di convivenza;
4) la sig.ra CP_1
risulta essere proprietaria di due immobili il primo sito in Benevento alla Via dei Mulini n. 30 ed il secondo sito in Apice alla c.da San Martino, entrambi destinati in un prossimo futuro ai due figli;
la sig.ra esprime la volontà di destinare l'immobile sito in Benevento alla CP_1 figlia e l'immobile sito in Apice al figlio . I coniugi di comune accordo Per_1 Per_2 pattuiscono che la sig.ra si stabilirà ad Apice presso l'immobile di sua proprietà sito CP_1 alla contrada San Martino ed il sig. si stabilirà nell'immobile sito in Benevento alla Pt_1
Via dei Mulini n. 30, sempre di proprietà della sig.ra . In ogni caso, le parti CP_1
convengono che la sig.ra concederà al sig. il diritto reale di abitazione ossia il CP_1 Pt_1
diritto reale di godimento su bene altrui, ai sensi dell'art. 1021 del c.c., sull'immobile sito in
Benevento alla Via dei Mulini n. 30. Tale diritto reale di abitazione è circoscritto: ossia ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla solo per i bisogni del titolare ossia del sig. e della sua famiglia. Il diritto reale di abitazione viene meno nel caso in cui il sig. Pt_1
contrae nuovo matrimonio. La sig.ra si impegna moralmente a lasciare Pt_1 CP_1
l'abitazione al figlio nel caso la stessa contrae nuovo matrimonio.” Per_2
Poi, come da verbale di udienza del 13.12.2016, parte integrante anch'esso della resa sentenza, le parti, a parziale modifica dell'innanzi riportato punto 4, concordavano che: “la
abiterà l'immobile in Benevento alla Via dei Mulini ed il Miele quello in Apice, ferme CP_1 restando le altre pattuizioni in merito”.
- Pagina 2 - Orbene, è noto come la misura dell'assegnazione della casa coniugale serva a garantire sia ai figli minori che a quelli maggiori non autosufficienti una continuità di vita con l'habitat domestico (Cass. nn. 32231/2018, 25604/2018) e che, invece, una volta divenuta la prole è autosufficiente, essa non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. n. 18440/2013), in quanto verso i figli economicamente autosufficienti, seppur ancora conviventi, non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione
(Cass. n. 21334/2013).
Ebbene, nel ricorso per divorzio, se, da un lato, veniva dato atto che la figlia era già Per_1 maggiorenne autosufficiente, dall'altro, veniva detto che il figlio era ancora Per_2
disoccupato e che avrebbe potuto convivere con la madre o il padre a suo piacimento. Ora, anche dando per scontato che il figlio viva ancora con il padre, dall'estratto conto previdenziale versato in atti dalla resistente emerge come , di anni 29, sia oramai già Per_2
da tempo lavoratore dipendente di una società di distribuzione del gas (e, prima ancora, lo è stato presso la Nestlè).
Considerato, pertanto, che, in base alla giurisprudenza di legittimità più recente, l'età e il raggiungimento di una stabile posizione lavorativa consentono di ritenere che abbia Per_2 oramai raggiunto la propria indipendenza economica, deve convenirsi che l'abitazione familiare ha cessato la propria funzione di casa coniugale e che, pertanto, ogni determinazione al riguardo esuli dallo speciale rito della famiglia e vada decisa secondo le ordinarie regole di diritto comune.
A tutto voler concedere, poi, anche ove si volesse qualificare la domanda del ricorrente non quale modifica del diritto personale atipico di godimento (S.U. n. 18641/2022) di assegnazione della casa coniugale, bensì quale modifica del diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c. sulla medesima - cui pure le parti fanno riferimento al punto 4 del ricorso -, essa parimenti non potrebbe trovare ingresso nel presente procedimento, giacché, come correttamente evidenziato dalla resistente, nei ricorsi di famiglia congiunti solamente le pattuizioni essenziali sono suscettibili di modifica, laddove, invece, quelle eventuali, come le pattuizioni destinate a regolamentare aspetti patrimoniali, seguono la disciplina dei negozi giuridici (cfr. Cass. n. 20034/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., invocata dalla resistente, non costituendo la domanda una forma di abuso del processo.
P.Q.M.
- Pagina 3 - Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
1. dichiara il ricorso inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 1.276,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura di legge.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il giudice estensore
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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