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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/10/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'GE, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1640 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. del 15.10.2025 e promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in P.ZAV.EMANUELE II n. 10, POTENZA presso lo studio dell'avv. GLINNI
CA AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pt;
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pt;
(codice di registrazione irlandese ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona dal legale rappresentante pt;
(codice di Controparte_4
registrazione irlandese ) in persona del legale rappresentante pt;
P.IVA_4
rappresentate e difese dagli avv.ti NICORA AN e FRANCESCA BURATO ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in VIA TOMMASO GROSSI 2 MILANO procura in atti;
1 - PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da verbale e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha opposto l'atto di precetto notificatogli da Controparte_4
,
[...] Controparte_1
e in data 29.11.2024 e Controparte_2 Controparte_3
contenente l'intimazione a pagare la somma di euro 27.320,87 in virtù della sentenza n. 2385/2024 del 04.03.2024 emessa dal Tribunale di Milano (RG 2058/2021).
Ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2382/2024 del 04-03-2024 Tribunale di Milano r.g.n.
2058/2021:
- Accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato ad istanza della
[...]
, Controparte_5 Controparte_1
, e è affetto da gravi vizi
[...] Controparte_2 Controparte_3
nella determinazione delle somme asseritamente dovute dal sig.
[...]
in forza della sentenza n. 2382/2024 del 04-03-2024 Tribunale di Parte_1
Milano r.g.n. 2058/2021 notificata unitamente all'atto di precetto che si oppone con il presente atto.
E per l'effetto
-Dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto.
- Con vittoria di spese diritti ed onorai di giudizio”.
A sostegno della propria opposizione, ha eccepito: Parte_1
- che la somma precettata afferiva al mancato pagamento delle spese legali comprese di accessori per come liquidate nella sentenza n. 2385/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
2 - che la suddetta sentenza aveva condannato varie parti al pagamento in solido tra loro della somma complessiva di euro 107.250,34 (euro 89.674,20 oltre spese,
IVA e CPA);
- che alcune parti avevano già corrisposto la loro quota di spese di lite;
- che, tuttavia, la somma individuata in atto di precetto era errata in quanto le parti in giudizio erano n. 8 e, pertanto, era dovuta, al più, la minore somma di euro
13.406,29 (pari a euro 107.250,34/8);
- che, infatti, il riparto delle spese di lite tra le parti soccombenti in sentenza doveva presumersi, in assenza di diversa statuizione in sentenza, per quote uguali;
- che la somma intimata non corrispondeva, quindi, né al totale delle spese di lite liquidate né alla quota del singolo soccombente in sentenza, non essendo, quindi, chiaro il percorso logico sotteso alla richiesta di pagamento del creditore.
Si costituivano Controparte_4
, e Controparte_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso affermato e, Controparte_3
in particolare, eccependo:
- che, con sentenza del Tribunale di Milano (RG 2058/2021), venivano integralmente rigettate le domande del e di altri intervenuti Parte_1
con conseguente loro condanna “in solido a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 89.674,20 per compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% oltre IVA e C.P.A. come per legge”
(doc. 2 fascicolo opposte);
- che tutti gli attori e convenuti, ad eccezione del , avevano Parte_1
corrisposto una parte delle somme liquidate in sentenza per complessivi euro
80.437,77 e che residuava ancora il pagamento di euro 26.812,57;
- che, trattandosi di obbligazione di pagamento solidale, l'importo residuo era stato chiesto al , coobbligato in solido con le altre parti (doc. 4 Parte_1
fascicolo opposte);
- che, successivamente, gli veniva inviata una diffida;
3 - che, nelle more, il proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
chiedendo la sua integrale riforma con richiesta di sospensione della sua efficacia esecutiva;
- che, con ordinanza del 16.10.2024, la Corte d'Appello respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in assenza dei presupposti ex art. 283 c.p.c. (doc. 5 fascicolo opposte);
- che il continuava a rimanere inadempiente e che, pertanto, Parte_1
veniva notificato il titolo esecutivo con l'atto di precetto, oggi opposto;
- che la sentenza azionata contiene una obbligazione di pagamento solidale passiva tale che il creditore può, a sua scelta, individuare uno dei coobbligati per ottenere il pagamento dell'intero e che l'intervenuto pagamento libera gli altri debitori;
- che, pertanto, il creditore può anche chiedere, in caso di adempimento parziale, che un altro debitore solidale corrisponda la parte residua del credito;
- che, infatti, l'obbligazione è considerata adempiuta quando l'intero credito è riscattato;
- che, quindi, era stato scelto di chiedere tutto l'importo residuo al
; Parte_1
- che il conteggio svolto era stato esplicitato nell'atto di precetto;
- che, comunque, l'unico requisito dell'atto di precetto richiesto a pena di nullità era l'indicazione della somma richiesta e non anche l'indicazione del procedimento logico e di calcolo seguito;
- che non vi era alcun obbligo per il creditore di richiedere solo una quota dell'intero credito dovuto, trattandosi di obbligazione solidale.
Insistevano per il rigetto dell'opposizione.
Chiamata alla prima udienza, non essendovi istruttoria da svolgere, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Successivamente, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in applicazione ex art. 3 d.l. 117/2025.
Anticipata all'udienza cartolare del 15.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4 *
1. Nel merito.
La questione posta all'attenzione del Tribunale, ancorché erroneamente qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, attiene, invero, all'accertamento negativo del diritto di Controparte_4
, e Controparte_1 Controparte_2
ad agire in executivis nei confronti di Controparte_3 [...]
sulla base della sentenza n. 2385/2024 del 04.03.2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano (RG 2058/2021) (ed è, quindi, un'opposizione all'esecuzione). In particolare, il non contesta l'an del debito ma il Parte_1
quantum portato dall'atto di precetto opposto, ammettendo, di fatto, di essere debitore quantomeno per la minore somma di euro 13.406,29.
Trattandosi di un'opposizione sul mero quantum contenuto nell'atto di precetto, si evidenzia che vale quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. civ. Sez. III Sent.,
29/02/2008, n. 5515).
Da ciò consegue che la nullità/inefficacia parziale può essere fatta valere nel giudizio purché di ciò l'opponente – attore in senso formale e sostanziale – dia prova secondo i normali criteri di riparto ex art. 2697 c.c.
Nello specifico, l'opponente contesta l'indeterminatezza del procedimento di calcolo svolto dal creditore nella definizione delle somme dovute le quali non sarebbero pari né al totale risultante dal titolo esecutivo né alla quota parte su di sé gravante.
Il motivo è privo di pregio.
Ed infatti, la sentenza azionata dagli opposti, immediatamente esecutiva quanto al capo di condanna alla spese e non sospesa ex art. 283 cpc, così recita: “condanna gli attori in solido (tra cui ) e le intervenute in Parte_1
5 solido a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di lite liquidate in euro
89.674,20 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15% oltre
IVA e C.P.A. come per legge”.
In sostanza, avendo la sentenza previsto più soggetti debitori a fronte dell'unicità dell'obbligazione (che è la condanna alla rifusione delle spese legali alla parti risultata vittoriosa), ha dato origine ad un'obbligazione soggettivamente complessa del lato passivo ex art. 1292 c.c.
L'articolo citato così dispone: “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
[…]”. D'altronde, la ratio della solidarietà passiva è proprio quella di aumentare le chances di conseguimento del credito per la parte attiva.
Se così è, la parte attiva del rapporto obbligatorio può richiedere l'intero pagamento ad uno dei coobbligati in solido e tale pagamento libera tutti gli altri debitori;
nello stesso modo, in caso di adempimento parziale da parte di un obbligato in solido, potrà chiedere che un altro debitore solidale paghi l'intero credito residuo.
E ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie ove le creditrici hanno dato atto di avere ricevuto da altri obbligati in solido un pagamento parziale del maggiore dovuto ed hanno richiesto al l'intero residuo;
sul punto, quindi, è corretto il Parte_1
procedimento di calcolo esposto nell'atto di precetto.
A nulla vale sostenere come fa il che la sua quota di debito avrebbe Parte_1
dovuto essere inferiore in quanto, nei rapporti con il creditore, vige la solidarietà e non rilevano i rapporti interni tra i condebitori;
ove il dovesse Parte_1
pagare il residuo credito e questo risulti maggiore del dovuto, potrà sempre agire in regresso nei confronti degli altri condebitori per le rispettive quote di loro spettanza.
Ma tale evenienza è estranea al rapporto con il creditore e al presente giudizio;
da ciò consegue che l'opposizione a precetto spiegata deve essere rigettata.
2. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di Parte_1
e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del
[...]
6 DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del
13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia
(scaglione da euro 26.001 a euro 52.000 – parametri minimi in relazione all'attività processuale effettivamente svolta ed avendo le creditrici la medesima posizione processuale ed unico legale).
PQM
Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- respinge l'opposizione a precetto svolta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
a favore di Controparte_4
, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
e che liquida unitariamente in euro 3.809 oltre Controparte_3
spese generali, CPA come per legge ed IVA se dovuta.
Così deciso in Matera, 20.10.2025
Il Giudice
Flaminia D'GE
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