Art. 51. (Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta)
Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini e del sessantesimo anno di eta', se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di eta'.
Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini e del sessantesimo anno di eta', se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di eta'.