TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/11/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7069/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza del 27.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7069/2017 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Pani Fabiano e Tidu Martina, attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Delirio CP_1 C.F._2 convenuto contro
(c.f. ), nella sua qualità di erede di , Controparte_2 C.F._3 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Congiu, terzo chiamato contumace
Causa avente ad oggetto: usucapione; trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'ATTORE (atto di riassunzione): disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, visto gli artt. 1158 e 1159 bis e ss. c.c.
1) dichiarare l'attore, signor , nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Domusnovas alla Via Fratelli Roselli n. 19, Codice Fiscale: , proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione dei terreni siti in Iglesias di seguito indicati: sezione I, F. 5, mappale per la pagina 1 di 11 quota ideale di 1/6, dell'estensione di a. 26,40; sez. I, F. 5, mappali 15 di a. 66,75; 16 di a.74,05; 17 di a. 1, 28,40; 9 di a. 2,91,20; 23 di a. 33; 42 di a 38,35; 41 di a. 73,90; 3 di a. 2,15,30; 29 di a. 90,25; 44 di a. 61,20; F. 4, sez. I, mappali: 65 di a 65,60; 62 di a. 61,65,63 di a 80,0; 58 di a 67,20 e 59 di a 69,55, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per la durata così come normativamente prevista;
Con Vittoria Di spese diritti e onorari in caso di opposizione”.
NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO (comparsa di costituzione): respinta ogni diversa istanza, voglia: 1) in via principale rigettare la domanda proposta dal signor , Parte_1 assolvendo il signor da ogni avversa pretesa;
2) in via subordinata, dichiarare tenuto il CP_1 signor a garantire il signor dall'evizione degli immobili per cui è causa e, Persona_1 Parte_2 per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni nella misura che verrà determinata in separato giudizio;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari.”.
NELL'INTERESSE DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, 1) Accertare la totale infondatezza delle pretese avanzate dal nei CP_1 confronti di e per l'effetto 2) Rigettare totalmente le richieste di di Persona_1 CP_1 dichiarare tenuto per l'evizione nel caso in cui venga accertata l'usucapione in capo a Persona_1
e mandare assolto dalla richiesta di risarcimento danni per la Parte_1 Persona_1 perdita dei predetti terreni, perché, se usucapione c'è stata, questa è stata causata unicamente dalla condotta colposa di per non essersi occupato di custodire i terreni di cui aveva il CP_1 possesso fin da gennaio 1987; 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito per l'accertamento Parte_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni siti in Iglesias e di cui alla sezione I, F. 5, mappale
116 per la quota ideale di 1/6, dell'estensione di a. 26,40; sez. I, F. 5, mappali 15 di a. 66,75; 16 di a.74,05; 17 di a. 1, 28,40; 9 di a. 2,91,20; 23 di a. 33; 42 di a 38,35; 41 di a. 73,90; 3 di a. 2,15,30; 29 di a. 90,25; 44 di a. 61,20; F. 4, sez. I, mappali: 65 di a 65,60; 62 di a. 61,65,63 di a 80,0; 58 di a 67,20 e
59 di a 69,55, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per un ventennio, convenendo in giudizio quale soggetto catastalmente intestatario del bene. CP_1
Più specificamente, a sostegno delle proprie istanze, ha allegato:
- di godere e possedere pubblicamente, uti dominus, da oltre vent'anni, e più precisamente dal
1970, dei terreni siti nel Comune di Iglesias sopra indicati;
- che detto possesso si è estrinsecato in maniera indisturbata dal 1970 e che su detti terreni insiste ed opera da oltre vent'anni l'azienda agricola Società Semplice AG PI e IN a lui pagina 2 di 11 intestata;
- che il convenuto nell'anno 2007, aveva adito il Tribunale civile di Cagliari CP_1
(RAC 2709/07) al fine ottenere il rilascio dei terreni oggetto di causa nei confronti di , Persona_1 ma che si trattava di soggetto che non aveva né disponibilità né titolo per consegnarli al richiedente;
che, ad ogni buon conto, in sede di conciliazione tra il e il il primo Persona_1 CP_1 trasferiva al secondo la piena proprietà dei suindicati lotti di terreno, senza che, peraltro, il CP_1 procedesse alla trascrizione del titolo;
- di godere dei suddetti beni, in via esclusiva, a tutt'oggi, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio…dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario;
- di avere conseguentemente interesse all'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ventennale.
*
Si è costituito in giudizio il convenuto al fine di contestare integralmente le avverse pretese e chiederne l'integrale rigetto.
Nello specifico ha allegato:
- di contestare integralmente il contenuto dell'atto di controparte siccome destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, contestando, altresì, il valore e la rilevanza probatoria dei documenti ex adverso prodotti;
- di aver, invero, proposto azione per il rilascio dei beni oggetto di causa nei confronti di Per_1
già nell'anno 2007 dinanzi al Tribunale civile di Cagliari (RAC 2709/07);
[...]
- di contestare l'asserito possesso pubblico e indisturbato da parte dell'attore, giacché i suddetti terreni, facenti parte di un più vasto compendio, erano stati acquistati fiduciariamente dal Per_1
mediante atto a rogito Notaio del 28.1.1987, da soggetti terzi;
[...] Persona_2
- che detta compravendita era stata stipulata dal solo nella qualità di fiduciario in Persona_1 esecuzione di una scrittura privata del 25.1.1987 stipulata tra sé medesimo (fiduciante) e il Per_1
(fiduciato), ed il suddetto atto pubblico aveva per oggetto il compendio immobiliare,
[...] comprensivo dei terreni per cui è causa, il tutto con l'intesa di trasferire successivamente la quota parte del compendio immobiliare proporzionata all'importo conferito dal che a tale effetto, veniva CP_1 contestualmente versata (al PI) la somma di 26.500.000 lire, mentre il PI Per_1 corrispondeva unicamente la somma di € 4.000.000 lire per l'acquisto di una piccola parte del terreno;
- che successivamente, non avendo il dato esecuzione agli accordi a suo tempo Persona_1 intercorsi, veniva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari al fine di ottenere la pronuncia pagina 3 di 11 ex art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere, in esecuzione dell'accordo tra i contraenti, il trasferimento della quota pari all'86,885% del compendio immobiliare oggetto del rogito di cui si è detto;
- che il giudizio in questione veniva definito mediante conciliazione giudiziale del 12.06.2008, in forza della quale il PI trasferiva la piena proprietà dei terreni oggetto di causa;
- di essere stato immesso nel possesso esclusivo dei beni, in forza del suddetto titolo giudiziale, attraverso l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario il 16.03.2012;
- che nel corso dell'esecuzione veniva proposta opposizione dall'odierno attore, Parte_1
e dal signor , ma tale opposizione non sortiva effetto utile per gli
[...] Parte_3 opponenti in quanto il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione;
- che dalla ricostruzione della vicenda traspare in maniera non equivoca che l'attore non ha mai posseduto i terreni per cui è causa, ma al massimo la mera detenzione per conto di suo zio Per_1
, e che, in ogni caso, sin dal 16 marzo del 2012 l'odierno convenuto è nel pieno ed esclusivo
[...] possesso dei suddetti terreni;
- che per quanto concerne il periodo antecedente alla reimmissione nel possesso del compendio, sino all'annata agraria 1990-1991, lo stesso veniva concesso in affitto dal PI (previo accordo con il proprietario) ai signori e (ora deceduta), e che, anche per Persona_3 Persona_4 tale motivo, non sarebbe stato possibile per l'attore avere la disponibilità dei beni e dunque maturare un possesso ventennale ai fini della usucapione;
- di avere diritto, per la non creduta ipotesi inversa, ad essere garantito, dal suo dante causa
, da ogni conseguenza pregiudizievole per l'evizione del bene trasferitogli col verbale di Persona_1 conciliazione del 12.06.2008, ed a tal fine di domandare l'autorizzazione alla chiamata in causa del medesimo . Persona_1
*
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata in causa si è costituito in giudizio il terzo chiamato, Per_1
, il quale ha allegato:
[...]
- di avere effettivamente sottoscritto, in data 25 gennaio 1987, un accordo con CP_1 nel quale si prevedeva che i terreni di cui trattasi venissero acquistati in funzione fiduciaria (per il in ragione della somma di 26.500.000 lire (interamente versati dallo stesso;
CP_1 CP_1
- di essersi impegnato, con la citata scrittura privata, all'acquisto fiduciario per il con CP_1
l'impegno al successivo trasferimento della proprietà dell'intero compendio con la sola esclusione di due mappali (110 e 111) che sarebbero rimasti in sua proprietà a fronte del pagamento in parte qua della somma di 4.000.000 lire: l'86,885% del compendio al il restante al;
CP_1 Persona_1
- che, contestualmente, le parti convenivano che il avrebbe potuto prendere possesso dei CP_1
pagina 4 di 11 beni anche laddove l'atto notarile non fosse stato ancora stipulato;
- che i terreni in questione erano già tutti nella sua piena e completa disponibilità in quanto affittuario degli stessi (fin dagli anni '50), come, peraltro, dichiarato all'articolo 6 del rogito notarile, e che, quindi, non poteva corrispondere al vero quanto affermato dall'attore in merito all'asserito possesso dei beni dal 1970;
- di aver posseduto i predetti terreni in affitto dagli anni '50 fino al rogito (nel 1987), mentre prima gli stessi erano nella disponibilità e godimento dei precedenti proprietari (eredi ; Per_5
- che del resto, negli anni 70, l'attore aveva 4 anni, risultando, pertanto, impossibile configurarsi un possesso diretto utile dei beni da parte di questi da quella data;
- che nemmeno risultava sostenibile la pretesa dell'attore di aver posseduto il compendio per il tramite della Società AG PI e Murtinu, poiché i soci risultano e Controparte_3
e poiché tale Società risulta costituita il 25/11/2008; CP_4
- che, pertanto, nella più fedele ricostruzione della vicenda, egli risultava affittuario dei terreni fino al 25 gennaio 1987, poi (solo formalmente) proprietario dell'intero compendio (perché il CP_1 non voleva comparire nel rogito, ma era presente al momento dell'atto, ed ha corrisposto 26.500.000 lire con assegno consegnato direttamente al notaio ); Per_2
- che, dunque, non avendo più la disponibilità dei predetti terreni, non si curava né si occupava più degli stessi, avendo trasferito al convenuto il possesso di detti, con tutti gli oneri conseguenti, compreso l'onere di custodirli ed evitarne l'acquisizione, sotto qualsivoglia forma, da parte di terzi;
- che la concessione dei beni in affitto ai e fino Persona_3 Persona_4 all'annata agraria 1990-1991, non veniva semplicemente autorizzata dal ma veniva effettuata CP_1 direttamente da questi;
- di essere stato sempre consapevole della sussistenza del diritto in capo al e di aver sempre CP_1 dato la disponibilità alla retrocessione del bene e di essere rimasto stupito della convocazione in giudizio ai fini dell'esecuzione ex art. 2932 c.c. dal momento che il non si era mai curato di CP_1 convocarlo nanti un notaio ai fini della regolarizzazione delle posizioni;
- che ad ogni buon conto, con il verbale di conciliazione del 12.6.2008 (per l'esecuzione ex art. 2932 cod. civ., RG 2709/2007), veniva trasferita a la piena proprietà del compendio in CP_1 esecuzione dell'obbligo di retrocessione assunto con la scrittura privata del 25/01/1987; che dal predetto trasferimento venivano esclusi, quindi, unicamente i mappali 110 e 111;
- che nonostante l'intervenuto trasferimento, il non curava la trascrizione del relativo CP_1 verbale di conciliazione, lasciando quindi che i ridetti terreni continuassero a risultare in Conservatoria
a lui intestati;
pagina 5 di 11 - che alla luce della riferita ricostruzione, risultava del tutto inammissibile la sua chiamata in garanzia per l'evizione nel giudizio de quo, nonché palesemente inconferente poiché egli aveva la piena titolarità del diritto di proprietà oggetto di trasferimento a al momento del CP_1 relativo passaggio di proprietà e che dunque, tecnicamente, non avrebbe potuto farsi riferimento all'istituto;
- che il trasferimento del diritto di proprietà si verificava solo al momento della conciliazione giudiziale sottoscritta all'udienza del 12/06/2008, ma ciò a causa del tergiversare del il quale CP_1 anziché domandare (come concordato) il successivo rogito, ad un certo momento chiedeva la restituzione del denaro, sebbene risultasse nel possesso di predetti terreni fin dal 25/01/1987, come previsto nella scrittura privata del 25/01/1987;
- che l'eventuale possesso utile all'usucapione, da parte dell'attore, negli ultimi anni, ove effettivo, sarebbe ascrivibile unicamente all'incuria del convenuto il quale, come ribadito, aveva il pieno controllo e disponibilità degli stessi ma che, in ogni caso, detto possesso, si sarebbe protratto, al più, dal 1992 (cessazione dell'affitto dei e il 12 giugno 2008 (data del trasferimento Persona_6 immobiliare a seguito della conciliazione giudiziale), quindi per un tempo (16 anni) insufficiente al perfezionamento dell'usucapione;
- che nella pur non creduta evenienza che si sia effettivamente perfezionata l'usucapione, ciò sarebbe eventualmente accaduto solo ed esclusivamente per incuria del e per mancato controllo CP_1 delle sue proprietà;
- che il trasferimento del possesso in capo a emerge chiaramente da diversi indizi CP_1 concreti, chiari e concordanti, ovvero, anzitutto dalla scrittura privata del 25 gennaio 1987 rilasciata a garanzia dell'acquisto fiduciario fatto nell'interesse di recante altresì la dichiarazione CP_1 del contestuale passaggio del possesso degli stessi a ed inoltre, dalla circostanza che sia CP_1 nella domanda tendente all'accertamento ex art. 2932 c.c. che nella successiva conciliazione, il ricorrente non ha mai chiesto il trasferimento del possesso (e ciò in quanto lo aveva già);
- che, conseguentemente, ad alcuna garanzia per l'evizione poteva essere chiamato, poiché il bene era sempre stato, o quanto meno avrebbe dovuto essere, nel pieno controllo e disponibilità del proprietario.
In corso di causa il terzo chiamato è deceduto e si è costituito in prosecuzione, in qualità di erede,
Controparte_2
*
L'attore in risposta alle avverse contestazioni ha sostenuto di avere “lavorato i terreni per cui è causa con il proprio zio sin dal 1980” e di avere “usufruito uti domino dal 1991”. Persona_1
pagina 6 di 11 Ha contestato la fondatezza dell'avversa eccezione secondo la quale “il lasso di tempo intercorrente ad usucapire” non sarebbe trascorso, evidenziando come il possesso sarebbe comunque proseguito ininterrottamente dal 1991 sino a tutt'oggi, nonostante l'intervenuta conciliazione tra il convenuto ed il terzo nell'anno 2007, mai trascritta. In ogni caso ha sostenuto essere sufficienti 15 anni per l'usucapione dei fondi, trattandosi di piccola proprietà rurale.
*
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per interpello e prova per testi.
Occorre precisare che l'azione è stata proposta per l'accertamento dell'usucapione ordinaria e solo nelle memorie ex art. 183 comma VI n° 1 c.p.c. è stata allegata la sussistenza dei presupposti per l'usucapione speciale, senza miglior specificazione. In ogni caso come si dirà non risulta provato il possesso dei fondi neppure per 15 anni.
L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente incompatibili con il diritto altrui.
La domanda è infondata e deve essere rigettata, non avendo la parte attrice dato prova dei propri assunti, in osservanza al disposto di cui all'art. 2697 c.c. secondo cui «colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento».
L'attore ha sostenuto di avere posseduto in via esclusiva una vasta area con allegazioni niente affatto specifiche.
Intanto nell'atto introduttivo, al fine di dar conto del possesso esclusivo dei terreni in oggetto, si è limitato ad affermare: di aver goduto e posseduto pubblicamente uti dominus dei fondi per cui è causa dal 1970; di avervi esercitato l'azienda agricola Società Semplice AG PI e IN di cui è intestatario;
di avervi esercitato il dominio diretto curando e mantenendo a proprie spese il compendio e la corte pertinenziale.
Nelle memorie ex art. 183 comma VI n° 1 c.p.c. ha poi sostenuto di aver “lavorato i terreni per cui è causa con il proprio zio sin dal 1980” e di avere “usufruito uti domino dal 1991”. Persona_1
All'evidenza si tratta di allegazioni piuttosto vaghe e di per sé inidonee a chiarire con quali modalità
l'attore avrebbe agito uti dominus sui fondi in questione e neppure come sia mutato il suo rapporto con riferimento ai fondi rispetto allo zio posto che non ha allegato un interversio Persona_1 possessionis e, in concreto, nulla può desumersi dal fatto che sui fondi dal 2007 (vent'anni prima dell'inizio del giudizio) vi avrebbe esercitato un'azienda agricola, senza miglior specificazione. pagina 7 di 11 Nelle memorie istruttorie ha poi riformulato i capi di prova al fine di dare prova del fatto di avere nei terreni in esame svolto l'attività di allevamento (“3. Vero che il signor Parte_1 esercita attività di allevamento da oltre vent'anni sui terreni di seguito indicati: sezione I, F. 5, mapp.le per la quota ideale di 1/6, dell'estensione di a. 26,40 che si mostra al teste”; 4. “Vero che il signor esercita attività di allevamento da oltre vent'anni: sezione I, F. 5, Parte_1 mappali 15 di a. 66,75; 16 di a.74,05; 17 di a. 1, 28,40; 9 di a. 2,91,20; 23 di a. 33; 42 di a 38,35; 41 di a. 73,90; 3 di a. 2,15,30; 29 di a. 90,25; 44 di a. 61,20che si mostra al teste”; 5. “Vero che il signor esercita attività di allevamento da oltre vent'anni sui terreni di seguito Parte_1 indicati: sezione I, F. 4, sez. I, mappali: 65 di a 65,60; 62 di a. 61,65,63 di a 80,0; 58 di a 67,20 e 59 di
a 69,55, che si mostra al teste”).
In punto di allegazioni il quadro offerto dalla parte ricorrente di per sé risulta piuttosto vago, posto che di per sé il far pascolare del bestiame su un fondo non è indice inequivoco di un possesso uti dominus.
Basti pensare che secondo la giurisprudenza di legittimità “Non è ravvisabile una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno di ampia dimensione (nella specie, trecento ettari) nella condotta di conduzione al pascolo di un numero esiguo di bovini (nella specie, dieci), nonché nella realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non far disperdere gli animali
e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della "res" per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 25498 del 02/12/2014).
Né l'attore ha fornito adeguate informazioni sulla consistenza dell'azienda agricola (settore di attività, tipologia e consistenza del bestiame, numero di dipendenti ecc.) da cui desumere in concreto idonei elementi di valutazione.
Secondo la costante giurisprudenza in materia di usucapione, colui che assuma di aver acquistato la proprietà di un determinato bene in virtù del perdurato possesso sullo stesso, ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ovvero di avere posseduto la cosa come propria attraverso lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, nonché che tale possesso sia stato esercitato in modo pacifico (non violento), pubblico (non clandestino), esclusivo, continuo e ininterrotto per tutto il tempo previsto dalla legge ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà.
La Cassazione ha reiteratamente chiarito che: “per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”,
è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente pagina 8 di 11 ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2043; Corte di Cassazione, sezione II, 2 settembre 2015, n.
17459).
In altri termini, il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
Occorre evidenziare come nel caso in esame, anche laddove si ritenessero sufficienti le allegazioni di parte attrice in merito alle modalità di utilizzo del bene uti dominus, l'istruttoria non ha comunque fornito idonea prova di un possesso idoneo a determinare la prescrizione acquisitiva.
Intanto l'esame delle risultanze probatorie non può prescindere dall'ampiezza dell'area di notevoli dimensioni, con ovvie conseguenze in punto di onere della prova.
Né può prescindersi dal fatto che l'attore ha sostenuto di avere utilizzato i fondi dal 1991 e precisato che su detti fondi da epoca antecedente al 1997 (oltre un ventennio alla data della proposizione del giudizio) esercita l'attività della società semplice AG PI e IN di cui era ed è unico titolare. Ebbene detta società risulta costituita soltanto il 25.11.2008 (doc. 4 depositato dal terzo chiamato), circostanza che smentisce le allegazioni dell'attore che ha collocato l'esercizio dell'attività societaria quantomeno al 1996/97, per non dire del fatto che l'attore non ha dimostrato di essere l'unico titolare e neppure di far parte della compagine sociale. Dalla documentazione agli atti, infatti, risulta che della società erano soci e . Controparte_3 CP_4
E' evidente che di per sé la circostanza che l'attività societaria che l'attore sostiene di avere esercitato sui fondi sia stata intrapresa oltre un decennio dopo la data indicata dal PI e, peraltro, che l'attore non fosse titolare e neppure socio della società in nome e per conto della quale avrebbe operato uti dominus sui terreni in esame (quantomeno dal 1997) sarebbe sufficiente per respingerne le istanze.
Per completezza deve peraltro darsi conto delle risultanze negative dell'ulteriore istruttoria.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il da oltre venticinque anni fa l'allevatore Tes_1 Parte_1 di ovini, vado a caccia e cerco anche i funghi, non sono in grado di leggere la planimetria, posso dire che lo vedo al pascolo nei terreni vicini all'azienda , specifico che il pascolo avviene Parte_4 all'interno dei terreni aziendali recintati, non vedo personalmente il ma il gregge. Parte_1
pagina 9 di 11 Nelle aziende ho visto all'interno e , adr a fianco all'azienda CP_3 Parte_1 ho visto un certo ”. Sul capo 4) “Vero , qualche volta in occasione del mio passaggio Pt_5 all'interno dei terreni indicati, ho visto al pascolo, non sono in grado di Parte_1 indicare nei mappali l'estensione dell'azienda. Sul Capo 5): “vero che il Parte_1 esercita l'attività da oltre vent'anni, quanto all'indicazione dei luoghi confermo quanto precisato sopra”. All'evidenza la circostanza che il teste non sia stato in grado di riconoscere i luoghi dalla documentazione planimetrica o di fornire ulteriori elementi per l'identificazione dei fondi rende tali dichiarazioni inutilizzabili ai fini della decisione, fermo restando che non è neppure chiaro in che modo il teste avrebbe riconosciuto il bestiame come di proprietà dell'attore (attore che pure ha dichiarato di non aver visto insieme al gregge).
Del pari il teste ha dichiarato: “Capo 3) Conosco il luogo perché dall'età di 18 anni Testimone_2 pratico la zona per la caccia e per la raccolta funghi Riconosco la zona del pascolo, ma non posso riconoscere i mappali. Capo 4) Vero, ho visto che il pascolava in tale zona, da circa una Per_1 ventina di anni, non frequento più la zona da circa cinque anni e fino ad allora pascolava. CP_5 ovini insieme al fratello . Capo 5) Vero, pascolava anche in tali mappali con le CP_3 precisazioni temporali di cui sopra. Adr ha la casa a fianco dell'ovile del Persona_1 [...] di cui era zio. E non aveva bestiame già da oltre vent'anni, infatti io lo vedevo Parte_1 andare in motorino alla sua proprietà dove aveva un orto”. Anche in questo caso il teste non ha saputo individuare i mappali in cui si svolgeva l'attività di pascolo, ferme le considerazioni già svolte sulla riconducibilità dell'attività di pascolo a una pluralità di ipotesi (affitto, comodato ecc.) diverse dal possesso uti dominus.
Né paiono convincenti le dichiarazioni del teste il quale ha confermato gli assunti attorei Tes_3 con riferimento ai mappali in contesa riconoscendoli attraverso una foto aerea tratta da google maps di pessima qualità dalla quale emergono soltanto aree più chiare o più scure e qualche cespuglio. In ogni caso le dichiarazioni del teste paiono del tutto generiche (“Conosco il dal Parte_1
1990 e confermo che esercita l'attività di allevatore di ovini nella zona di San Marco de Basciu”) e non idonee a supportare una domanda di usucapione.
Né può attribuirsi rilievo ad una autorizzazione alla realizzazione di una fascia parafuoco del 2000, evidentemente non significativa e comunque riferibile ad un solo anno.
Inoltre, come evidenziato dalle parti convenuto e terzo chiamato, in relazione alla gran parte dei terreni in esame (come emerge dai verbali depositati dal in data 3.10.2019), a seguito del giudizio tra CP_1
(convenuto) e (terzo chiamato), volto ad acclarare l'intestazione CP_1 Persona_1 fiduciaria dei terreni in capo al e conclusosi con una conciliazione giudiziale, l'Ufficiale Per_1
pagina 10 di 11 Giudiziario in data 16.3.2012 ha provveduto ad immettere nel possesso attraverso la CP_1 rimozione delle serrature di un cancello. Nell'occasione, come rilevabile dalla lettura del verbale di sopralluogo, veniva riscontrata la presenza di , fratello dell'odierno attore, il Controparte_3 quale dichiarava di essere nipote di (terzo chiamato nel presente giudizio) e di essere ivi Persona_1 presente per tale motivo e che vi sarebbe stata una causa di usucapione in corso su detti terreni.
All'evidenza, quindi, nel 2012 dell'odierno attore non vi era traccia nei luoghi per cui è causa.
Inoltre nel 2014 e nel 2016 risultano proposte due querele nei confronti dell'odierno attore da parte del per pascolo abusivo in alcuni dei fondi per cui è causa (docc. 1 e 2 allegati alle memorie CP_1 istruttorie di parte convenuta).
Le pretese attoree appaiono pertanto del tutto infondate e debbono essere integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della parte attrice quanto alla parte convenuta e al terzo chiamato, posto che la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto è conseguenza dell'azione di usucapione proposta dall'attore (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019) e non può ritenersi meramente arbitraria. Le spese devono essere liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e della complessità della materia trattata, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile di minor complessità, per complessivi € 7.616,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta e del terzo chiamato, spese che liquida in € 7.616,00 per onorari in favore di ciascuna delle parti (convenuto e terzo), oltre spese generali e accessori di legge.
Cagliari, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza del 27.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7069/2017 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Pani Fabiano e Tidu Martina, attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Delirio CP_1 C.F._2 convenuto contro
(c.f. ), nella sua qualità di erede di , Controparte_2 C.F._3 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Congiu, terzo chiamato contumace
Causa avente ad oggetto: usucapione; trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'ATTORE (atto di riassunzione): disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, visto gli artt. 1158 e 1159 bis e ss. c.c.
1) dichiarare l'attore, signor , nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Domusnovas alla Via Fratelli Roselli n. 19, Codice Fiscale: , proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione dei terreni siti in Iglesias di seguito indicati: sezione I, F. 5, mappale per la pagina 1 di 11 quota ideale di 1/6, dell'estensione di a. 26,40; sez. I, F. 5, mappali 15 di a. 66,75; 16 di a.74,05; 17 di a. 1, 28,40; 9 di a. 2,91,20; 23 di a. 33; 42 di a 38,35; 41 di a. 73,90; 3 di a. 2,15,30; 29 di a. 90,25; 44 di a. 61,20; F. 4, sez. I, mappali: 65 di a 65,60; 62 di a. 61,65,63 di a 80,0; 58 di a 67,20 e 59 di a 69,55, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per la durata così come normativamente prevista;
Con Vittoria Di spese diritti e onorari in caso di opposizione”.
NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO (comparsa di costituzione): respinta ogni diversa istanza, voglia: 1) in via principale rigettare la domanda proposta dal signor , Parte_1 assolvendo il signor da ogni avversa pretesa;
2) in via subordinata, dichiarare tenuto il CP_1 signor a garantire il signor dall'evizione degli immobili per cui è causa e, Persona_1 Parte_2 per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni nella misura che verrà determinata in separato giudizio;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari.”.
NELL'INTERESSE DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, 1) Accertare la totale infondatezza delle pretese avanzate dal nei CP_1 confronti di e per l'effetto 2) Rigettare totalmente le richieste di di Persona_1 CP_1 dichiarare tenuto per l'evizione nel caso in cui venga accertata l'usucapione in capo a Persona_1
e mandare assolto dalla richiesta di risarcimento danni per la Parte_1 Persona_1 perdita dei predetti terreni, perché, se usucapione c'è stata, questa è stata causata unicamente dalla condotta colposa di per non essersi occupato di custodire i terreni di cui aveva il CP_1 possesso fin da gennaio 1987; 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito per l'accertamento Parte_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni siti in Iglesias e di cui alla sezione I, F. 5, mappale
116 per la quota ideale di 1/6, dell'estensione di a. 26,40; sez. I, F. 5, mappali 15 di a. 66,75; 16 di a.74,05; 17 di a. 1, 28,40; 9 di a. 2,91,20; 23 di a. 33; 42 di a 38,35; 41 di a. 73,90; 3 di a. 2,15,30; 29 di a. 90,25; 44 di a. 61,20; F. 4, sez. I, mappali: 65 di a 65,60; 62 di a. 61,65,63 di a 80,0; 58 di a 67,20 e
59 di a 69,55, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per un ventennio, convenendo in giudizio quale soggetto catastalmente intestatario del bene. CP_1
Più specificamente, a sostegno delle proprie istanze, ha allegato:
- di godere e possedere pubblicamente, uti dominus, da oltre vent'anni, e più precisamente dal
1970, dei terreni siti nel Comune di Iglesias sopra indicati;
- che detto possesso si è estrinsecato in maniera indisturbata dal 1970 e che su detti terreni insiste ed opera da oltre vent'anni l'azienda agricola Società Semplice AG PI e IN a lui pagina 2 di 11 intestata;
- che il convenuto nell'anno 2007, aveva adito il Tribunale civile di Cagliari CP_1
(RAC 2709/07) al fine ottenere il rilascio dei terreni oggetto di causa nei confronti di , Persona_1 ma che si trattava di soggetto che non aveva né disponibilità né titolo per consegnarli al richiedente;
che, ad ogni buon conto, in sede di conciliazione tra il e il il primo Persona_1 CP_1 trasferiva al secondo la piena proprietà dei suindicati lotti di terreno, senza che, peraltro, il CP_1 procedesse alla trascrizione del titolo;
- di godere dei suddetti beni, in via esclusiva, a tutt'oggi, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio…dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario;
- di avere conseguentemente interesse all'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ventennale.
*
Si è costituito in giudizio il convenuto al fine di contestare integralmente le avverse pretese e chiederne l'integrale rigetto.
Nello specifico ha allegato:
- di contestare integralmente il contenuto dell'atto di controparte siccome destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, contestando, altresì, il valore e la rilevanza probatoria dei documenti ex adverso prodotti;
- di aver, invero, proposto azione per il rilascio dei beni oggetto di causa nei confronti di Per_1
già nell'anno 2007 dinanzi al Tribunale civile di Cagliari (RAC 2709/07);
[...]
- di contestare l'asserito possesso pubblico e indisturbato da parte dell'attore, giacché i suddetti terreni, facenti parte di un più vasto compendio, erano stati acquistati fiduciariamente dal Per_1
mediante atto a rogito Notaio del 28.1.1987, da soggetti terzi;
[...] Persona_2
- che detta compravendita era stata stipulata dal solo nella qualità di fiduciario in Persona_1 esecuzione di una scrittura privata del 25.1.1987 stipulata tra sé medesimo (fiduciante) e il Per_1
(fiduciato), ed il suddetto atto pubblico aveva per oggetto il compendio immobiliare,
[...] comprensivo dei terreni per cui è causa, il tutto con l'intesa di trasferire successivamente la quota parte del compendio immobiliare proporzionata all'importo conferito dal che a tale effetto, veniva CP_1 contestualmente versata (al PI) la somma di 26.500.000 lire, mentre il PI Per_1 corrispondeva unicamente la somma di € 4.000.000 lire per l'acquisto di una piccola parte del terreno;
- che successivamente, non avendo il dato esecuzione agli accordi a suo tempo Persona_1 intercorsi, veniva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari al fine di ottenere la pronuncia pagina 3 di 11 ex art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere, in esecuzione dell'accordo tra i contraenti, il trasferimento della quota pari all'86,885% del compendio immobiliare oggetto del rogito di cui si è detto;
- che il giudizio in questione veniva definito mediante conciliazione giudiziale del 12.06.2008, in forza della quale il PI trasferiva la piena proprietà dei terreni oggetto di causa;
- di essere stato immesso nel possesso esclusivo dei beni, in forza del suddetto titolo giudiziale, attraverso l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario il 16.03.2012;
- che nel corso dell'esecuzione veniva proposta opposizione dall'odierno attore, Parte_1
e dal signor , ma tale opposizione non sortiva effetto utile per gli
[...] Parte_3 opponenti in quanto il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione;
- che dalla ricostruzione della vicenda traspare in maniera non equivoca che l'attore non ha mai posseduto i terreni per cui è causa, ma al massimo la mera detenzione per conto di suo zio Per_1
, e che, in ogni caso, sin dal 16 marzo del 2012 l'odierno convenuto è nel pieno ed esclusivo
[...] possesso dei suddetti terreni;
- che per quanto concerne il periodo antecedente alla reimmissione nel possesso del compendio, sino all'annata agraria 1990-1991, lo stesso veniva concesso in affitto dal PI (previo accordo con il proprietario) ai signori e (ora deceduta), e che, anche per Persona_3 Persona_4 tale motivo, non sarebbe stato possibile per l'attore avere la disponibilità dei beni e dunque maturare un possesso ventennale ai fini della usucapione;
- di avere diritto, per la non creduta ipotesi inversa, ad essere garantito, dal suo dante causa
, da ogni conseguenza pregiudizievole per l'evizione del bene trasferitogli col verbale di Persona_1 conciliazione del 12.06.2008, ed a tal fine di domandare l'autorizzazione alla chiamata in causa del medesimo . Persona_1
*
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata in causa si è costituito in giudizio il terzo chiamato, Per_1
, il quale ha allegato:
[...]
- di avere effettivamente sottoscritto, in data 25 gennaio 1987, un accordo con CP_1 nel quale si prevedeva che i terreni di cui trattasi venissero acquistati in funzione fiduciaria (per il in ragione della somma di 26.500.000 lire (interamente versati dallo stesso;
CP_1 CP_1
- di essersi impegnato, con la citata scrittura privata, all'acquisto fiduciario per il con CP_1
l'impegno al successivo trasferimento della proprietà dell'intero compendio con la sola esclusione di due mappali (110 e 111) che sarebbero rimasti in sua proprietà a fronte del pagamento in parte qua della somma di 4.000.000 lire: l'86,885% del compendio al il restante al;
CP_1 Persona_1
- che, contestualmente, le parti convenivano che il avrebbe potuto prendere possesso dei CP_1
pagina 4 di 11 beni anche laddove l'atto notarile non fosse stato ancora stipulato;
- che i terreni in questione erano già tutti nella sua piena e completa disponibilità in quanto affittuario degli stessi (fin dagli anni '50), come, peraltro, dichiarato all'articolo 6 del rogito notarile, e che, quindi, non poteva corrispondere al vero quanto affermato dall'attore in merito all'asserito possesso dei beni dal 1970;
- di aver posseduto i predetti terreni in affitto dagli anni '50 fino al rogito (nel 1987), mentre prima gli stessi erano nella disponibilità e godimento dei precedenti proprietari (eredi ; Per_5
- che del resto, negli anni 70, l'attore aveva 4 anni, risultando, pertanto, impossibile configurarsi un possesso diretto utile dei beni da parte di questi da quella data;
- che nemmeno risultava sostenibile la pretesa dell'attore di aver posseduto il compendio per il tramite della Società AG PI e Murtinu, poiché i soci risultano e Controparte_3
e poiché tale Società risulta costituita il 25/11/2008; CP_4
- che, pertanto, nella più fedele ricostruzione della vicenda, egli risultava affittuario dei terreni fino al 25 gennaio 1987, poi (solo formalmente) proprietario dell'intero compendio (perché il CP_1 non voleva comparire nel rogito, ma era presente al momento dell'atto, ed ha corrisposto 26.500.000 lire con assegno consegnato direttamente al notaio ); Per_2
- che, dunque, non avendo più la disponibilità dei predetti terreni, non si curava né si occupava più degli stessi, avendo trasferito al convenuto il possesso di detti, con tutti gli oneri conseguenti, compreso l'onere di custodirli ed evitarne l'acquisizione, sotto qualsivoglia forma, da parte di terzi;
- che la concessione dei beni in affitto ai e fino Persona_3 Persona_4 all'annata agraria 1990-1991, non veniva semplicemente autorizzata dal ma veniva effettuata CP_1 direttamente da questi;
- di essere stato sempre consapevole della sussistenza del diritto in capo al e di aver sempre CP_1 dato la disponibilità alla retrocessione del bene e di essere rimasto stupito della convocazione in giudizio ai fini dell'esecuzione ex art. 2932 c.c. dal momento che il non si era mai curato di CP_1 convocarlo nanti un notaio ai fini della regolarizzazione delle posizioni;
- che ad ogni buon conto, con il verbale di conciliazione del 12.6.2008 (per l'esecuzione ex art. 2932 cod. civ., RG 2709/2007), veniva trasferita a la piena proprietà del compendio in CP_1 esecuzione dell'obbligo di retrocessione assunto con la scrittura privata del 25/01/1987; che dal predetto trasferimento venivano esclusi, quindi, unicamente i mappali 110 e 111;
- che nonostante l'intervenuto trasferimento, il non curava la trascrizione del relativo CP_1 verbale di conciliazione, lasciando quindi che i ridetti terreni continuassero a risultare in Conservatoria
a lui intestati;
pagina 5 di 11 - che alla luce della riferita ricostruzione, risultava del tutto inammissibile la sua chiamata in garanzia per l'evizione nel giudizio de quo, nonché palesemente inconferente poiché egli aveva la piena titolarità del diritto di proprietà oggetto di trasferimento a al momento del CP_1 relativo passaggio di proprietà e che dunque, tecnicamente, non avrebbe potuto farsi riferimento all'istituto;
- che il trasferimento del diritto di proprietà si verificava solo al momento della conciliazione giudiziale sottoscritta all'udienza del 12/06/2008, ma ciò a causa del tergiversare del il quale CP_1 anziché domandare (come concordato) il successivo rogito, ad un certo momento chiedeva la restituzione del denaro, sebbene risultasse nel possesso di predetti terreni fin dal 25/01/1987, come previsto nella scrittura privata del 25/01/1987;
- che l'eventuale possesso utile all'usucapione, da parte dell'attore, negli ultimi anni, ove effettivo, sarebbe ascrivibile unicamente all'incuria del convenuto il quale, come ribadito, aveva il pieno controllo e disponibilità degli stessi ma che, in ogni caso, detto possesso, si sarebbe protratto, al più, dal 1992 (cessazione dell'affitto dei e il 12 giugno 2008 (data del trasferimento Persona_6 immobiliare a seguito della conciliazione giudiziale), quindi per un tempo (16 anni) insufficiente al perfezionamento dell'usucapione;
- che nella pur non creduta evenienza che si sia effettivamente perfezionata l'usucapione, ciò sarebbe eventualmente accaduto solo ed esclusivamente per incuria del e per mancato controllo CP_1 delle sue proprietà;
- che il trasferimento del possesso in capo a emerge chiaramente da diversi indizi CP_1 concreti, chiari e concordanti, ovvero, anzitutto dalla scrittura privata del 25 gennaio 1987 rilasciata a garanzia dell'acquisto fiduciario fatto nell'interesse di recante altresì la dichiarazione CP_1 del contestuale passaggio del possesso degli stessi a ed inoltre, dalla circostanza che sia CP_1 nella domanda tendente all'accertamento ex art. 2932 c.c. che nella successiva conciliazione, il ricorrente non ha mai chiesto il trasferimento del possesso (e ciò in quanto lo aveva già);
- che, conseguentemente, ad alcuna garanzia per l'evizione poteva essere chiamato, poiché il bene era sempre stato, o quanto meno avrebbe dovuto essere, nel pieno controllo e disponibilità del proprietario.
In corso di causa il terzo chiamato è deceduto e si è costituito in prosecuzione, in qualità di erede,
Controparte_2
*
L'attore in risposta alle avverse contestazioni ha sostenuto di avere “lavorato i terreni per cui è causa con il proprio zio sin dal 1980” e di avere “usufruito uti domino dal 1991”. Persona_1
pagina 6 di 11 Ha contestato la fondatezza dell'avversa eccezione secondo la quale “il lasso di tempo intercorrente ad usucapire” non sarebbe trascorso, evidenziando come il possesso sarebbe comunque proseguito ininterrottamente dal 1991 sino a tutt'oggi, nonostante l'intervenuta conciliazione tra il convenuto ed il terzo nell'anno 2007, mai trascritta. In ogni caso ha sostenuto essere sufficienti 15 anni per l'usucapione dei fondi, trattandosi di piccola proprietà rurale.
*
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per interpello e prova per testi.
Occorre precisare che l'azione è stata proposta per l'accertamento dell'usucapione ordinaria e solo nelle memorie ex art. 183 comma VI n° 1 c.p.c. è stata allegata la sussistenza dei presupposti per l'usucapione speciale, senza miglior specificazione. In ogni caso come si dirà non risulta provato il possesso dei fondi neppure per 15 anni.
L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente incompatibili con il diritto altrui.
La domanda è infondata e deve essere rigettata, non avendo la parte attrice dato prova dei propri assunti, in osservanza al disposto di cui all'art. 2697 c.c. secondo cui «colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento».
L'attore ha sostenuto di avere posseduto in via esclusiva una vasta area con allegazioni niente affatto specifiche.
Intanto nell'atto introduttivo, al fine di dar conto del possesso esclusivo dei terreni in oggetto, si è limitato ad affermare: di aver goduto e posseduto pubblicamente uti dominus dei fondi per cui è causa dal 1970; di avervi esercitato l'azienda agricola Società Semplice AG PI e IN di cui è intestatario;
di avervi esercitato il dominio diretto curando e mantenendo a proprie spese il compendio e la corte pertinenziale.
Nelle memorie ex art. 183 comma VI n° 1 c.p.c. ha poi sostenuto di aver “lavorato i terreni per cui è causa con il proprio zio sin dal 1980” e di avere “usufruito uti domino dal 1991”. Persona_1
All'evidenza si tratta di allegazioni piuttosto vaghe e di per sé inidonee a chiarire con quali modalità
l'attore avrebbe agito uti dominus sui fondi in questione e neppure come sia mutato il suo rapporto con riferimento ai fondi rispetto allo zio posto che non ha allegato un interversio Persona_1 possessionis e, in concreto, nulla può desumersi dal fatto che sui fondi dal 2007 (vent'anni prima dell'inizio del giudizio) vi avrebbe esercitato un'azienda agricola, senza miglior specificazione. pagina 7 di 11 Nelle memorie istruttorie ha poi riformulato i capi di prova al fine di dare prova del fatto di avere nei terreni in esame svolto l'attività di allevamento (“3. Vero che il signor Parte_1 esercita attività di allevamento da oltre vent'anni sui terreni di seguito indicati: sezione I, F. 5, mapp.le per la quota ideale di 1/6, dell'estensione di a. 26,40 che si mostra al teste”; 4. “Vero che il signor esercita attività di allevamento da oltre vent'anni: sezione I, F. 5, Parte_1 mappali 15 di a. 66,75; 16 di a.74,05; 17 di a. 1, 28,40; 9 di a. 2,91,20; 23 di a. 33; 42 di a 38,35; 41 di a. 73,90; 3 di a. 2,15,30; 29 di a. 90,25; 44 di a. 61,20che si mostra al teste”; 5. “Vero che il signor esercita attività di allevamento da oltre vent'anni sui terreni di seguito Parte_1 indicati: sezione I, F. 4, sez. I, mappali: 65 di a 65,60; 62 di a. 61,65,63 di a 80,0; 58 di a 67,20 e 59 di
a 69,55, che si mostra al teste”).
In punto di allegazioni il quadro offerto dalla parte ricorrente di per sé risulta piuttosto vago, posto che di per sé il far pascolare del bestiame su un fondo non è indice inequivoco di un possesso uti dominus.
Basti pensare che secondo la giurisprudenza di legittimità “Non è ravvisabile una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno di ampia dimensione (nella specie, trecento ettari) nella condotta di conduzione al pascolo di un numero esiguo di bovini (nella specie, dieci), nonché nella realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non far disperdere gli animali
e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della "res" per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 25498 del 02/12/2014).
Né l'attore ha fornito adeguate informazioni sulla consistenza dell'azienda agricola (settore di attività, tipologia e consistenza del bestiame, numero di dipendenti ecc.) da cui desumere in concreto idonei elementi di valutazione.
Secondo la costante giurisprudenza in materia di usucapione, colui che assuma di aver acquistato la proprietà di un determinato bene in virtù del perdurato possesso sullo stesso, ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ovvero di avere posseduto la cosa come propria attraverso lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, nonché che tale possesso sia stato esercitato in modo pacifico (non violento), pubblico (non clandestino), esclusivo, continuo e ininterrotto per tutto il tempo previsto dalla legge ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà.
La Cassazione ha reiteratamente chiarito che: “per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”,
è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente pagina 8 di 11 ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2043; Corte di Cassazione, sezione II, 2 settembre 2015, n.
17459).
In altri termini, il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
Occorre evidenziare come nel caso in esame, anche laddove si ritenessero sufficienti le allegazioni di parte attrice in merito alle modalità di utilizzo del bene uti dominus, l'istruttoria non ha comunque fornito idonea prova di un possesso idoneo a determinare la prescrizione acquisitiva.
Intanto l'esame delle risultanze probatorie non può prescindere dall'ampiezza dell'area di notevoli dimensioni, con ovvie conseguenze in punto di onere della prova.
Né può prescindersi dal fatto che l'attore ha sostenuto di avere utilizzato i fondi dal 1991 e precisato che su detti fondi da epoca antecedente al 1997 (oltre un ventennio alla data della proposizione del giudizio) esercita l'attività della società semplice AG PI e IN di cui era ed è unico titolare. Ebbene detta società risulta costituita soltanto il 25.11.2008 (doc. 4 depositato dal terzo chiamato), circostanza che smentisce le allegazioni dell'attore che ha collocato l'esercizio dell'attività societaria quantomeno al 1996/97, per non dire del fatto che l'attore non ha dimostrato di essere l'unico titolare e neppure di far parte della compagine sociale. Dalla documentazione agli atti, infatti, risulta che della società erano soci e . Controparte_3 CP_4
E' evidente che di per sé la circostanza che l'attività societaria che l'attore sostiene di avere esercitato sui fondi sia stata intrapresa oltre un decennio dopo la data indicata dal PI e, peraltro, che l'attore non fosse titolare e neppure socio della società in nome e per conto della quale avrebbe operato uti dominus sui terreni in esame (quantomeno dal 1997) sarebbe sufficiente per respingerne le istanze.
Per completezza deve peraltro darsi conto delle risultanze negative dell'ulteriore istruttoria.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il da oltre venticinque anni fa l'allevatore Tes_1 Parte_1 di ovini, vado a caccia e cerco anche i funghi, non sono in grado di leggere la planimetria, posso dire che lo vedo al pascolo nei terreni vicini all'azienda , specifico che il pascolo avviene Parte_4 all'interno dei terreni aziendali recintati, non vedo personalmente il ma il gregge. Parte_1
pagina 9 di 11 Nelle aziende ho visto all'interno e , adr a fianco all'azienda CP_3 Parte_1 ho visto un certo ”. Sul capo 4) “Vero , qualche volta in occasione del mio passaggio Pt_5 all'interno dei terreni indicati, ho visto al pascolo, non sono in grado di Parte_1 indicare nei mappali l'estensione dell'azienda. Sul Capo 5): “vero che il Parte_1 esercita l'attività da oltre vent'anni, quanto all'indicazione dei luoghi confermo quanto precisato sopra”. All'evidenza la circostanza che il teste non sia stato in grado di riconoscere i luoghi dalla documentazione planimetrica o di fornire ulteriori elementi per l'identificazione dei fondi rende tali dichiarazioni inutilizzabili ai fini della decisione, fermo restando che non è neppure chiaro in che modo il teste avrebbe riconosciuto il bestiame come di proprietà dell'attore (attore che pure ha dichiarato di non aver visto insieme al gregge).
Del pari il teste ha dichiarato: “Capo 3) Conosco il luogo perché dall'età di 18 anni Testimone_2 pratico la zona per la caccia e per la raccolta funghi Riconosco la zona del pascolo, ma non posso riconoscere i mappali. Capo 4) Vero, ho visto che il pascolava in tale zona, da circa una Per_1 ventina di anni, non frequento più la zona da circa cinque anni e fino ad allora pascolava. CP_5 ovini insieme al fratello . Capo 5) Vero, pascolava anche in tali mappali con le CP_3 precisazioni temporali di cui sopra. Adr ha la casa a fianco dell'ovile del Persona_1 [...] di cui era zio. E non aveva bestiame già da oltre vent'anni, infatti io lo vedevo Parte_1 andare in motorino alla sua proprietà dove aveva un orto”. Anche in questo caso il teste non ha saputo individuare i mappali in cui si svolgeva l'attività di pascolo, ferme le considerazioni già svolte sulla riconducibilità dell'attività di pascolo a una pluralità di ipotesi (affitto, comodato ecc.) diverse dal possesso uti dominus.
Né paiono convincenti le dichiarazioni del teste il quale ha confermato gli assunti attorei Tes_3 con riferimento ai mappali in contesa riconoscendoli attraverso una foto aerea tratta da google maps di pessima qualità dalla quale emergono soltanto aree più chiare o più scure e qualche cespuglio. In ogni caso le dichiarazioni del teste paiono del tutto generiche (“Conosco il dal Parte_1
1990 e confermo che esercita l'attività di allevatore di ovini nella zona di San Marco de Basciu”) e non idonee a supportare una domanda di usucapione.
Né può attribuirsi rilievo ad una autorizzazione alla realizzazione di una fascia parafuoco del 2000, evidentemente non significativa e comunque riferibile ad un solo anno.
Inoltre, come evidenziato dalle parti convenuto e terzo chiamato, in relazione alla gran parte dei terreni in esame (come emerge dai verbali depositati dal in data 3.10.2019), a seguito del giudizio tra CP_1
(convenuto) e (terzo chiamato), volto ad acclarare l'intestazione CP_1 Persona_1 fiduciaria dei terreni in capo al e conclusosi con una conciliazione giudiziale, l'Ufficiale Per_1
pagina 10 di 11 Giudiziario in data 16.3.2012 ha provveduto ad immettere nel possesso attraverso la CP_1 rimozione delle serrature di un cancello. Nell'occasione, come rilevabile dalla lettura del verbale di sopralluogo, veniva riscontrata la presenza di , fratello dell'odierno attore, il Controparte_3 quale dichiarava di essere nipote di (terzo chiamato nel presente giudizio) e di essere ivi Persona_1 presente per tale motivo e che vi sarebbe stata una causa di usucapione in corso su detti terreni.
All'evidenza, quindi, nel 2012 dell'odierno attore non vi era traccia nei luoghi per cui è causa.
Inoltre nel 2014 e nel 2016 risultano proposte due querele nei confronti dell'odierno attore da parte del per pascolo abusivo in alcuni dei fondi per cui è causa (docc. 1 e 2 allegati alle memorie CP_1 istruttorie di parte convenuta).
Le pretese attoree appaiono pertanto del tutto infondate e debbono essere integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della parte attrice quanto alla parte convenuta e al terzo chiamato, posto che la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto è conseguenza dell'azione di usucapione proposta dall'attore (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019) e non può ritenersi meramente arbitraria. Le spese devono essere liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e della complessità della materia trattata, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile di minor complessità, per complessivi € 7.616,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta e del terzo chiamato, spese che liquida in € 7.616,00 per onorari in favore di ciascuna delle parti (convenuto e terzo), oltre spese generali e accessori di legge.
Cagliari, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 11 di 11