TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2962/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 2962/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/09/1955, con il proc. dom. avv. LONGO MAURIZIO, giusta procura agli atti;
con l'intervento della
PPROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente, come da ricorso.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, , nella sua Parte_2
qualità di unico fratello di (nato a [...] il [...]), celibe e Controparte_1
senza prole, con ultima residenza nota in Oltre il Colle, via Sasso della Volpe n. 134/C, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararne la morte presunta di Controparte_1
ai sensi dell'articolo 58 codice civile. Nel merito, il ricorrente deduceva che, ad inizio novembre 2013, partiva alla volta del Nepal e l'esponente, Controparte_1
malgrado tentativi di contatti con canali istituzionali, ne perdeva poi totalmente le tracce, sicché il 22.01.2015 sporgeva denuncia di scomparsa;
che l'ultimo segno apparente di vita del predetto pare correlarsi ad un prelievo di denaro che veniva effettuato in data
07.05.2014 presso la HDFC Bank Ltd di Haridwar (India); che, come detto, dopo quella data, nessun prelievo bancario veniva ulteriormente effettuato, così come evidenziato negli estratti conto al 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016; che, dunque, nell'anno 2016
l'odierno ricorrente presentava innanzi a questo Tribunale ricorso per la dichiarazione di assenza dello scomparso fratello ed il Tribunale lo nominava curatore dello scomparso con decreto del 19.05.2017; che, conseguentemente, il ricorrente curava i depositi dei rendiconti annuali della gestione, da cui si evinceva l'assenza di qualsivoglia movimento bancario eseguito dallo scomparso;
che, al di fuori del ricorrente, ad oggi, non vi sono altri presunti successori legittimi dello scomparso, essendo entrambi i genitori deceduti, né constano persone che potrebbero perdere diritti, posto anche che nessuno ha mai avanzato alcuna pretesa nei confronti del ricorrente durante tutti questi anni di propria curatela, né vi sono persone che sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso.
Eseguite ritualmente la duplice pubblicazione della domanda sui quotidiani CP_2
ed , nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
[...] Controparte_3
Italiana, con ultima pubblicazione eseguita in data 15/06/2024, con decreto reso in data
09/04/2025, il giudice designato fissava avanti a sé l'udienza del 03/06/2025 per la comparizione personale delle parti, onerando la Cancelleria di comunicare il decreto al
Pubblico Ministero, che nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
All'udienza predetta, sentita la parte ricorrente sulle circostanze ritenute rilevanti ex art. 473-bis.62 c.p.c., il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Orbene, in base alle risultanze della documentazione allegata al ricorso e a quanto emerso dal libero interrogatorio del ricorrente, la domanda merita accoglimento, sussistendo nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 58 c.c. per la dichiarazione di morte presunta.
Dal libero interrogatorio della parte ricorrente, sul conto del signor Controparte_1
è emerso quanto si reputa utile trascrive di seguito: “Mio fratello non telefonava
[...]
quasi mai, anzi non telefonava mai, mai, mai. Sul suo passaporto mio fratello risultava
“persona non grata” in India, che significa non gradita, questo perché era rimasto coinvolto in una rissa in un bar con altri cittadini europei;
lui per difendersi da questi malintenzionati che lo stavano aggredendo, a mani nude, ha ammazzato uno di questi, che era armato di coltello;
lui in pratica si è difeso facendo delle mosse mortali, perché era cintura nera di karatè; per questo fatto, lui è rimasto in carcere alcuni mesi in India.
Io avevo pregato il Console di intercedere per me per fare in modo che venisse scarcerato. Lui, nel processo in India, si è difeso con un avvocato ed è riuscito a cavarsela con la legittima difesa. Questi fatti avvenivano tra il 1986 e il 1988. Un mio cugino che abitava a RE (si chiamava adesso è morto) mi chiamava la Vigilia Persona_1 di Natale dell'anno 2013 per dirmi che mio fratello era partito dall'India per andare in
Nepal. Penso che mio cugino avesse contatti telefonici con mio fratello, ma non so riferire nulla sui rapporti che intercorrevano tra loro. Io, a quel punto, iniziavo a preoccuparmi per mio fratello e contattava la NA di Roma nel febbraio 2014; la NA mi informava che in Nepal aveva un Console onorario, stabilito a UT ( si Per_2
chiamava questo Console) e io mi sono messo in contatto con lui per chiedere se mio fratello fosse arrivato sul territorio nepalese. Il mi confermava che era stato in Pt_3
Nepal, mi diceva che dopo tre mesi di permanenza in Nepal se n'era andato perché gli era scaduto il visto. A quel punto, sapendo che quando era all'estero lui si faceva mandare dei soldi, chiedevo al direttore della sua banca se avesse informazioni da darmi su mio fratello e lì scoprivo che lui aveva fatto un prelievo di denaro in una cittadina sperduta, ai piedi dell'Himalaya. La mi informava che il prelievo era stato CP_4
effettuato da una banca indiana. Da lì scoprivo che dal Nepal era rientrato in India, anche se lui era stato giudicato come persona “non grata”. Non so a quali sanzioni potesse andare incontro chi permaneva sul territorio indiano pur non essendo persona gradita. Voglio specificare che mio fratello era una persona per bene, che era anche laureato all'Università Bocconi di Milano. Io parlavo con il direttore della Banca Intesa
San AO di di LL (tale , che mi diceva che mio fratello gli CP_3 Per_3
chiedeva di girargli delle somme – da usare in India - prelevandole dal suo conto. Anni fa mio fratello lavorava a Lugano in Svizzera. Lui andava in India solo per turismo, lì non svolgeva alcuna attività lavorativa. Dopo aver scoperto che mio fratello aveva lasciato le sue ultime tracce in India (tramite quel prelievo di denaro) contattavo di nuovo la NA per avere informazioni sul suo conto, e la NA mi rispondeva per iscritto con righe, dicendo che mio fratello era effettivamente arrivato in India dall'aeroporto di Varanasi, ma che non erano in grado di ricostruire i movimenti successivi né di dire alcunché sulla sua partenza. A loro non risultava che avesse preso altri voli aerei. Voglio aggiungere che l'unico parente stretto di mio fratello sono io, per ché anche lui, come me, non si è spostato, è celibe ed entrambi non abbiamo avuto figli”.
Dalle informazioni assunte da risulta che l'ultimo segnale che Parte_1
era in vita risale indirettamente alla data del 07/05/2014, giorno Controparte_1
in cui si è registrata l'ultima movimentazione bancaria verosimilmente imputabile al fratello scomparso.
Essendo trascorsi più di dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, va accolta la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta. A norma dell'art. 473-bis.63 c.p.c., la presente sentenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del
Ministero della Giustizia per giorni trenta.
Nulla sulle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. DICHIARA la morte presunta di (nato a [...] il [...]) Controparte_1
il giorno 07/05/2014, data a cui risale l'ultima notizia dello scomparso;
2. ORDINA che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia per giorni trenta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 473-bis.63 c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 2962/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/09/1955, con il proc. dom. avv. LONGO MAURIZIO, giusta procura agli atti;
con l'intervento della
PPROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente, come da ricorso.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, , nella sua Parte_2
qualità di unico fratello di (nato a [...] il [...]), celibe e Controparte_1
senza prole, con ultima residenza nota in Oltre il Colle, via Sasso della Volpe n. 134/C, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararne la morte presunta di Controparte_1
ai sensi dell'articolo 58 codice civile. Nel merito, il ricorrente deduceva che, ad inizio novembre 2013, partiva alla volta del Nepal e l'esponente, Controparte_1
malgrado tentativi di contatti con canali istituzionali, ne perdeva poi totalmente le tracce, sicché il 22.01.2015 sporgeva denuncia di scomparsa;
che l'ultimo segno apparente di vita del predetto pare correlarsi ad un prelievo di denaro che veniva effettuato in data
07.05.2014 presso la HDFC Bank Ltd di Haridwar (India); che, come detto, dopo quella data, nessun prelievo bancario veniva ulteriormente effettuato, così come evidenziato negli estratti conto al 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016; che, dunque, nell'anno 2016
l'odierno ricorrente presentava innanzi a questo Tribunale ricorso per la dichiarazione di assenza dello scomparso fratello ed il Tribunale lo nominava curatore dello scomparso con decreto del 19.05.2017; che, conseguentemente, il ricorrente curava i depositi dei rendiconti annuali della gestione, da cui si evinceva l'assenza di qualsivoglia movimento bancario eseguito dallo scomparso;
che, al di fuori del ricorrente, ad oggi, non vi sono altri presunti successori legittimi dello scomparso, essendo entrambi i genitori deceduti, né constano persone che potrebbero perdere diritti, posto anche che nessuno ha mai avanzato alcuna pretesa nei confronti del ricorrente durante tutti questi anni di propria curatela, né vi sono persone che sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso.
Eseguite ritualmente la duplice pubblicazione della domanda sui quotidiani CP_2
ed , nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
[...] Controparte_3
Italiana, con ultima pubblicazione eseguita in data 15/06/2024, con decreto reso in data
09/04/2025, il giudice designato fissava avanti a sé l'udienza del 03/06/2025 per la comparizione personale delle parti, onerando la Cancelleria di comunicare il decreto al
Pubblico Ministero, che nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
All'udienza predetta, sentita la parte ricorrente sulle circostanze ritenute rilevanti ex art. 473-bis.62 c.p.c., il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Orbene, in base alle risultanze della documentazione allegata al ricorso e a quanto emerso dal libero interrogatorio del ricorrente, la domanda merita accoglimento, sussistendo nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 58 c.c. per la dichiarazione di morte presunta.
Dal libero interrogatorio della parte ricorrente, sul conto del signor Controparte_1
è emerso quanto si reputa utile trascrive di seguito: “Mio fratello non telefonava
[...]
quasi mai, anzi non telefonava mai, mai, mai. Sul suo passaporto mio fratello risultava
“persona non grata” in India, che significa non gradita, questo perché era rimasto coinvolto in una rissa in un bar con altri cittadini europei;
lui per difendersi da questi malintenzionati che lo stavano aggredendo, a mani nude, ha ammazzato uno di questi, che era armato di coltello;
lui in pratica si è difeso facendo delle mosse mortali, perché era cintura nera di karatè; per questo fatto, lui è rimasto in carcere alcuni mesi in India.
Io avevo pregato il Console di intercedere per me per fare in modo che venisse scarcerato. Lui, nel processo in India, si è difeso con un avvocato ed è riuscito a cavarsela con la legittima difesa. Questi fatti avvenivano tra il 1986 e il 1988. Un mio cugino che abitava a RE (si chiamava adesso è morto) mi chiamava la Vigilia Persona_1 di Natale dell'anno 2013 per dirmi che mio fratello era partito dall'India per andare in
Nepal. Penso che mio cugino avesse contatti telefonici con mio fratello, ma non so riferire nulla sui rapporti che intercorrevano tra loro. Io, a quel punto, iniziavo a preoccuparmi per mio fratello e contattava la NA di Roma nel febbraio 2014; la NA mi informava che in Nepal aveva un Console onorario, stabilito a UT ( si Per_2
chiamava questo Console) e io mi sono messo in contatto con lui per chiedere se mio fratello fosse arrivato sul territorio nepalese. Il mi confermava che era stato in Pt_3
Nepal, mi diceva che dopo tre mesi di permanenza in Nepal se n'era andato perché gli era scaduto il visto. A quel punto, sapendo che quando era all'estero lui si faceva mandare dei soldi, chiedevo al direttore della sua banca se avesse informazioni da darmi su mio fratello e lì scoprivo che lui aveva fatto un prelievo di denaro in una cittadina sperduta, ai piedi dell'Himalaya. La mi informava che il prelievo era stato CP_4
effettuato da una banca indiana. Da lì scoprivo che dal Nepal era rientrato in India, anche se lui era stato giudicato come persona “non grata”. Non so a quali sanzioni potesse andare incontro chi permaneva sul territorio indiano pur non essendo persona gradita. Voglio specificare che mio fratello era una persona per bene, che era anche laureato all'Università Bocconi di Milano. Io parlavo con il direttore della Banca Intesa
San AO di di LL (tale , che mi diceva che mio fratello gli CP_3 Per_3
chiedeva di girargli delle somme – da usare in India - prelevandole dal suo conto. Anni fa mio fratello lavorava a Lugano in Svizzera. Lui andava in India solo per turismo, lì non svolgeva alcuna attività lavorativa. Dopo aver scoperto che mio fratello aveva lasciato le sue ultime tracce in India (tramite quel prelievo di denaro) contattavo di nuovo la NA per avere informazioni sul suo conto, e la NA mi rispondeva per iscritto con righe, dicendo che mio fratello era effettivamente arrivato in India dall'aeroporto di Varanasi, ma che non erano in grado di ricostruire i movimenti successivi né di dire alcunché sulla sua partenza. A loro non risultava che avesse preso altri voli aerei. Voglio aggiungere che l'unico parente stretto di mio fratello sono io, per ché anche lui, come me, non si è spostato, è celibe ed entrambi non abbiamo avuto figli”.
Dalle informazioni assunte da risulta che l'ultimo segnale che Parte_1
era in vita risale indirettamente alla data del 07/05/2014, giorno Controparte_1
in cui si è registrata l'ultima movimentazione bancaria verosimilmente imputabile al fratello scomparso.
Essendo trascorsi più di dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, va accolta la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta. A norma dell'art. 473-bis.63 c.p.c., la presente sentenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del
Ministero della Giustizia per giorni trenta.
Nulla sulle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. DICHIARA la morte presunta di (nato a [...] il [...]) Controparte_1
il giorno 07/05/2014, data a cui risale l'ultima notizia dello scomparso;
2. ORDINA che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia per giorni trenta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 473-bis.63 c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi