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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3226/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELMONTE MARIELLA,
TA CI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELMONTE C.F._2
MARIELLA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 23/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 06/11/2023, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 5010/2023 definita con sentenza n.
1932/2023, pubblicata il 20/11/2023, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. Le parti continueranno a vivere separati con l'obbligo di non interferire l'uno nella vita privata dell'altro e nel reciproco rispetto.
2. Dall'abitazione coniugale sita in Modena, Viale A. Gramsci n. 160 int. 4; è già
uscita a far data dalla primavera 2023 la signora SE TA, mentre nell'immobile già condotto in locazione dal signo abitano il Parte_1
ricorrente stesso unitamente ai figli minori della coppi e Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 ed nata il [...] in [...] (C.F. Persona_3
) figlia unicamente del signo C.F._3 Parte_1
3. La signora SE TA, pur essendo uscita di casa già prima della separazione,
ha mantenuto la propria residenza presso l'abitazione familiare ai soli fini anagrafici, pertanto si impegna a trasferirla non appena avrà reperito una idonea e stabile situazione abitativa.
4. I figli minori della coppi (18/05/2011) (13/07/2014) Per_1 Per_2
continuano ad essere affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni in materia di affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., pertanto la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno, di comune accordo e nell'esclusivo interesse dei minori, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi,
rispettando le loro inclinazioni naturali, morali e sociali nonché le loro volontà
che avranno sempre e comunque un'importanza preminente.
5. In considerazione delle abitudini di vita e di relazione dei figli minori, si stabilisce che essi continueranno ad avere residenza e collocazione prevalente presso il padre.
6. I signor e SE TA si accorderanno personalmente in Parte_1
base alle loro esigenze personali e lavorative ed agli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei figli, circa le modalità specifiche del diritto di visita stabilendo sin da ora la gestione a fine settimana alterni. Durante la settimana sarà data facoltà alla signora SE TA di gestire, vedere ed eventualmente tenere con sé i figli, anche per il pernottamento.
Ciascun genitore nei periodi di sua competenza si impegna a gestire pagina 3 di 6 completamente i figli in tutte le attività scolastiche, extrascolastiche, ludico e ricreative.
7. In considerazione del fatto che il signo provvede per la Parte_1
maggior parte del tempo alla cura e alla gestione dei figli, e che tale maggior onere grava sullo stesso in ragione di genitore collocatario, si stabilisce che a titolo di contributo per il mantenimento per i figli la signora SE TA versi al signo entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico Parte_1
bancario la somma mensile di €. 100,00 per ciascun figlio (così €. 200,00=
complessivi) per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT nazionali, e ciò sino a quando gli stessi non avranno raggiunto un'autonomia reddituale idonea a garantire loro sufficiente indipendenza economica.
8. Le spese straordinarie per la gestione dei figli, in particolare le spese scolastiche, mediche e ludico ricreative, verranno sostenute interamente dal signo almeno sino a quando la signora SE TA non avrà Parte_1
reperito un'idonea occupazione lavorativa che le permetterà di farsi carico della quota pari al 50% delle spese stesse. E' comunque possibile che i genitori si accordino diversamente qualora sia necessario sostenere un'importante spesa per i figli stessi, in tal caso si applicherà il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale per l'individuazione delle spese, per le modalità di accordo e per la gestione del rimborso della quota al genitore che le ha sostenute.
9. La signora SE TA si impegna ed obbliga a prestare il consenso ed a sottoscrivere tutta la modulistica necessaria affinchè il signo Parte_1
pagina 4 di 6 possa rinnovare, la domanda per ottenere l'assegno unico per i figli, come pure ogni altra forma contribuzione, bonus sociali, incentivi e/o rimborsi dovessero spettargli.
10. Le detrazioni fiscali inerenti le spese straordinarie relative ai figli spetteranno al signo avendone sostenuto il costo in via Parte_1
esclusiva, mentre le detrazioni fiscali opereranno come per legge.
11. I signor e SE TA dichiarano di essere autosufficienti e Parte_1
di non pretendere più nulla l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
12. Le parti si danno ogni e più ampio consenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per la sé e per i figli minori.
13. Le spese legali della presente procedura sono interamente a carico del signor
” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 25/07/2010 fra nato in [...] il [...] e CI TA nata in Parte_1
GUINEA il 03/06/1990 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 140 Parte 1
pagina 5 di 6 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
04/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3226/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELMONTE MARIELLA,
TA CI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELMONTE C.F._2
MARIELLA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 23/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 06/11/2023, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 5010/2023 definita con sentenza n.
1932/2023, pubblicata il 20/11/2023, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. Le parti continueranno a vivere separati con l'obbligo di non interferire l'uno nella vita privata dell'altro e nel reciproco rispetto.
2. Dall'abitazione coniugale sita in Modena, Viale A. Gramsci n. 160 int. 4; è già
uscita a far data dalla primavera 2023 la signora SE TA, mentre nell'immobile già condotto in locazione dal signo abitano il Parte_1
ricorrente stesso unitamente ai figli minori della coppi e Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 ed nata il [...] in [...] (C.F. Persona_3
) figlia unicamente del signo C.F._3 Parte_1
3. La signora SE TA, pur essendo uscita di casa già prima della separazione,
ha mantenuto la propria residenza presso l'abitazione familiare ai soli fini anagrafici, pertanto si impegna a trasferirla non appena avrà reperito una idonea e stabile situazione abitativa.
4. I figli minori della coppi (18/05/2011) (13/07/2014) Per_1 Per_2
continuano ad essere affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni in materia di affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., pertanto la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno, di comune accordo e nell'esclusivo interesse dei minori, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi,
rispettando le loro inclinazioni naturali, morali e sociali nonché le loro volontà
che avranno sempre e comunque un'importanza preminente.
5. In considerazione delle abitudini di vita e di relazione dei figli minori, si stabilisce che essi continueranno ad avere residenza e collocazione prevalente presso il padre.
6. I signor e SE TA si accorderanno personalmente in Parte_1
base alle loro esigenze personali e lavorative ed agli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei figli, circa le modalità specifiche del diritto di visita stabilendo sin da ora la gestione a fine settimana alterni. Durante la settimana sarà data facoltà alla signora SE TA di gestire, vedere ed eventualmente tenere con sé i figli, anche per il pernottamento.
Ciascun genitore nei periodi di sua competenza si impegna a gestire pagina 3 di 6 completamente i figli in tutte le attività scolastiche, extrascolastiche, ludico e ricreative.
7. In considerazione del fatto che il signo provvede per la Parte_1
maggior parte del tempo alla cura e alla gestione dei figli, e che tale maggior onere grava sullo stesso in ragione di genitore collocatario, si stabilisce che a titolo di contributo per il mantenimento per i figli la signora SE TA versi al signo entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico Parte_1
bancario la somma mensile di €. 100,00 per ciascun figlio (così €. 200,00=
complessivi) per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT nazionali, e ciò sino a quando gli stessi non avranno raggiunto un'autonomia reddituale idonea a garantire loro sufficiente indipendenza economica.
8. Le spese straordinarie per la gestione dei figli, in particolare le spese scolastiche, mediche e ludico ricreative, verranno sostenute interamente dal signo almeno sino a quando la signora SE TA non avrà Parte_1
reperito un'idonea occupazione lavorativa che le permetterà di farsi carico della quota pari al 50% delle spese stesse. E' comunque possibile che i genitori si accordino diversamente qualora sia necessario sostenere un'importante spesa per i figli stessi, in tal caso si applicherà il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale per l'individuazione delle spese, per le modalità di accordo e per la gestione del rimborso della quota al genitore che le ha sostenute.
9. La signora SE TA si impegna ed obbliga a prestare il consenso ed a sottoscrivere tutta la modulistica necessaria affinchè il signo Parte_1
pagina 4 di 6 possa rinnovare, la domanda per ottenere l'assegno unico per i figli, come pure ogni altra forma contribuzione, bonus sociali, incentivi e/o rimborsi dovessero spettargli.
10. Le detrazioni fiscali inerenti le spese straordinarie relative ai figli spetteranno al signo avendone sostenuto il costo in via Parte_1
esclusiva, mentre le detrazioni fiscali opereranno come per legge.
11. I signor e SE TA dichiarano di essere autosufficienti e Parte_1
di non pretendere più nulla l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
12. Le parti si danno ogni e più ampio consenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per la sé e per i figli minori.
13. Le spese legali della presente procedura sono interamente a carico del signor
” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 25/07/2010 fra nato in [...] il [...] e CI TA nata in Parte_1
GUINEA il 03/06/1990 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 140 Parte 1
pagina 5 di 6 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
04/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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