Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1969, n. 1008
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22 gennaio 1970
Art. 1. Articolo unico.

Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita', sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, puo' essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantita' di materie fissili speciali, materie prime fonti nonche' altre materie radioattive, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunita' europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 .

Entrata in vigore il 22 gennaio 1970