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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2024, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1454 /2023
tra
) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
e
) CP_1 C.F._1
CON UNICO SOCIO CP_2
CONVENUTO
Oggi 9.4.2024 alle ore 12.30, innanzi al dott. Rossi Silvia, sono comparsi:
Per e per essa , l'avv. SILVIA TINTI in sostituzione dell'Avv. Parte_1 Parte_1
ELENA RENNI;
Per e CON UNICO SOCIO nessuno compare CP_1 CP_2
Ciò premesso, il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice rassegna le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui ai fogli allegati.
Il Giudice
Dott. Rossi Silvia N. R.G. 1454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossi Silvia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1454/2023 promossa da:
e per essa quale mandataria ) con il patrocinio Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. RENNI ELENA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
ATTORE
contro
); CP_1 C.F._1
( ), in persona del l.r.p.t.; CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 09.04.2024 come da verbale sopra allegato. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 02/05/2023 , e per essa Parte_1 Pt_1
, citava in giudizio e la società chiedendo l'accoglimento della
[...] CP_1 CP_2 domanda revocatoria promossa ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto l'atto di compravendita del
24.02.2023 con cui veva ceduto la piena proprietà alla convenuta società dei beni immobili CP_1
identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Gabicce Mare (PU) al foglio 3, particella 364, subalterni:
- 1, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1.T, Cat. A/2, cl. 1, vani 7, R.C. euro 759,19;
- 2, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p.1.2, Cat. A/2, cl. 1, vani 8, R.C. euro 867,65;
- 3, piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1, Cat. A/6, cl. 1, mq. 47, R.C. euro 184,48;
- 4, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1.T.1.2., bene comune non censibile;
- 5, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. T., bene comune non censibile.
Nello specifico, l'attore sosteneva che ricorressero nel caso di specie tutti i requisiti previsti dalla norma menzionata: i) l'anteriorità del credito rispetto all'atto di compravendita del 24.02.2023; ii) la disposizione patrimoniale;
iii) l'eventus damni rappresentato dalla variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio, anche alla luce della considerazione per cui il complesso immobiliare era stato venduto ad un prezzo c.d. vile, non corrispondente ai valori di mercato;
iv) la consapevolezza in capo ai convenuti del pregiudizio arrecato alla creditrice procedente, posto che la compravendita immobiliare era stata di poco successiva alla notifica dell'atto di precetto del 05.11.2022, cui aveva fatto seguito il pignoramento prezzo terzi notificato il 31.01.2023. Evidenziava, inoltre, Parte_1
che la beneficiaria della compravendita contestata era la società costituita il
[...] CP_2
14.02.2023 e di cui la convenuta risultava essere amministratore unico. CP_1
Non si costituivano in giudizio i convenuti e la società . CP_1 CP_2
All'udienza del 30.01.2024, successiva alle memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c. tempestivamente depositate da parte attrice (nelle quali quest'ultima formulava, in via subordinata, istanza di ammissione di una CTU al fine di provare la non congruità del prezzo pattuito per la compravendita), si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento della domanda. Parte_1
In particolare, l'attrice rilevava come la viltà del prezzo pattuito per la compravendita emergesse per tabulas dal doc. n. 13 prodotto in atti, tenuto conto dei c.d. valori OMI;
il Giudice riservava ordinanza.
Con provvedimento emesso in pari data il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, fissava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 19.03.2024, successivamente rinviata al 09.04.2024. La novella apportata all'art. 132 c.p.c. consente di limitare a quanto sopra lo svolgimento del processo;
per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti e i documenti di causa.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti dei convenuti CP_1
e , ne va dichiarata la contumacia.
[...] CP_2
La domanda proposta da deve trovare accoglimento sussistendo tutti i requisiti Parte_1
previsti dalla fattispecie azionata, ossia i) la sussistenza di un diritto di credito;
ii) un atto dispositivo posto in essere da parte debitrice;
iii) l'eventus damni; iv) la scientia fraudis; v) la partecipatio fraudis, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso.
Quanto alla sussistenza di un diritto di credito, fermo restando che nell'ambito dell'azione revocatoria la nozione di “credito” è una nozione latamente intesa e ben diversa da quella processualistica di cui agli artt. 633 e ss. c.c., nel caso di specie è certamente qualificabile come creditore Parte_1
alla luce della documentazione versata in atti.
Dal doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo, infatti, emerge che in data 15.05.2007 la convenuta CP_1
(unitamente ad altri soggetti) ha sottoscritto un contratto di mutuo con
[...] CP_3
(originaria creditrice, che ha ceduto il credito in favore di , come risulta dai doc.ti 3 Parte_1
e 4) per un importo di euro 2.000.000,00. A garanzia del suddetto credito, si costituiva quale terzo datore di ipoteca l' . Le parti pattuivano la restituzione Controparte_4
della somma nel termine massimo di anni 18 mediante pagamento di n. 36 rate costanti semestrali posticipate di euro 88.222,64 ciascuna, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
Il predetto credito deve ritenersi anteriore all'atto dispositivo, posto che esso è sorto al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (15.05.2007 – è infatti da tale data che a assunto la CP_1
qualità di debitore). Invero, ai fini dell'individuazione del momento genetico del credito, deve farsi riferimento al tempo in cui il credito è sorto, non già al momento in cui il debitore viene chiamato ad adempiere. Il suddetto credito, inoltre, è divenuto esigibile il 15.10.2009, quando l'istituto di credito ha comunicato la risoluzione del contratto e intimato ai debitori di regolarizzare la loro esposizione debitoria.
In ogni caso, si evidenzia come dagli atti di causa risulta che: i) la banca ha intimato l'adempimento in data 15.10.2009; ii) con pignoramento del 28.12.2012, trascritto il successivo 16.01.2013, è iniziata la procedura esecutiva immobiliare n. 156/12 promossa da contro il Organizzazione_1 terzo datore di ipoteca;
iii) la procedura esecutiva menzionata Controparte_4
nel precedente punto ii) si è conclusa con l'assegnazione in favore di Parte_2 della somma di euro 612.474,50 (cfr. progetto di distribuzione e successivo
[...] atto di quietanza del 09.10.2018, doc. ti 8 e 9 allegati all'atto introduttivo); iv) in data 05.11.2022 e in data 30.01.2023 l'odierna attrice ha notificato alla convenuta ispettivamente atto CP_1
di precetto e atto di pignoramento presso terzi, intimando formalmente il pagamento della complessiva somma di euro 1.680.127,42 oltre interessi.
Così ricostruiti i fatti di causa, dunque, risulta evidente come l'atto dispositivo qui contestato, datato
24.02.2023, sia successivo non solo alla nascita del credito vantato dall'istituto di credito
(15.05.2007), ma altresì alle attività poste in essere dall'attore al fine di realizzare il soddisfacimento del proprio credito. Tale circostanza, ossia l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo posto in essere dalla debitrice , assumerà particolare rilievo nel proseguo del presente CP_1 provvedimento in punto di verificazione dell'elemento soggettivo in capo ai due convenuti.
Non vi è dubbio, ancora, che ricorra il requisito sub ii) sopra indicato, ossia l'atto dispositivo posto in essere dalla debitrice, nella specie di alienazione dei beni immobili in favore della neocostituita società , in cui riveste la qualifica di amministratore unico (cfr. visura CP_2 CP_1
camerale della società prodotta quale doc. n. 14). Trattasi, in particolare, di atto dispositivo con efficacia traslativa ed a titolo oneroso.
Deve ritenersi sussistente, inoltre, il requisito dell'eventus damni, inteso come insorgenza del pericolo, attuale e concreto, dell'insufficienza del patrimonio residuo del debitore a garantire il credito dell'attore. Sussiste, dunque, lo specifico nesso di causa richiesto dall'art. 2901 c.c. tra l'atto dispositivo ed il pregiudizio arrecato.
In punto di accertamento dell'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è sufficiente che l'atto dispositivo renda incerta od anche solo difficoltosa la realizzazione del credito e, in particolare, ha affermato che “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cfr. Cass. n. 1896/2012).
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, incombe sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 16221/2019). Dunque, l'onere probatorio gravante sul creditore si limita alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Ebbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che il trasferimento del complesso immobiliare indicato nell'atto dispositivo contestato abbia comportato una variazione qualitativa della garanzia patrimoniale e, segnatamente, la trasformazione di un bene (l'immobile) in un altro (il denaro). È noto, peraltro, come il denaro, rispetto ad un bene immobile, sia un bene mobile connotato da fungibilità e intima possibilità di dispersione, ben potendo essere impiegato sul mercato per innumerevoli ragioni (non essendo, dunque, soggetto all'adempimento di oneri prescritti dalla legge per la regolare circolazione dei beni immobili).
In punto di eventus damni, inoltre, deduce la viltà, o comunque la non congruità, Parte_1
del prezzo pattuito tra le parti per la vendita del complesso immobiliare.
Tale censura è fondata.
Invero, sulla base delle quotazioni immobiliari semestrali offerte in giudizio dall'attrice, dati che tengono conto della zona territoriale in cui si trova il compendio immobiliare oggetto della compravendita e che individuano un intervallo minimo/massimo per unità di superficie in euro al mq per tipologia immobiliare, risulta evidente come il prezzo pattuito tra le parti sia di molto inferiore rispetto ai valori di mercato.
In particolare, sulla base dei dati OMI prodotti quale doc. n. 13 allegato all'atto introduttivo, ai quali può senz'altro riconoscersi natura indiziaria, ad un immobile sito in Gabicce Mare, nella stessa zona periferica in cui si trovano gli immobili di cui alla compravendita, nel secondo semestre del 2022, viene riconosciuto un valore di mercato ricompreso tra un minimo di euro 1.400,00 ed un massimo di 1.900,00; quanto alle abitazioni di tipo economico, l'intervallo si riduce da un minimo di euro
1.100,00 ed un massimo di euro 1.500,00. Con riguardo ai box, i valori di mercato indicati nell'allegato citato, si attestano da un minimo di euro 550,00 ad un massimo di euro 880,00.
Il prezzo della vendita degli immobili è stato complessivamente determinato dalle parti nella somma di euro 230.000,00.
Ebbene, valorizzando i dati prodotti dall'attrice e volendo tenere in considerazione l'ipotesi più favorevole per i convenuti, dunque effettuando il calcolo partendo dal minor valore di mercato indicato nel doc. n. 13 (e moltiplicando tale valore per il totale dei mq di ciascun immobile, detratte altresì le aree scoperte, come risulta dal doc. n. 12 allegato all'atto introduttivo), è evidente come il prezzo pattuito tra le parti sia di molto inferiore a quello di mercato previsto per gli immobili della stessa tipologia e della stessa area di riferimento. Infatti, per l'immobile sito al piano terra in Piazza Palmiro Togliatti nn. 11-12, di mq totali 118, apparirebbe congruo un importo minimo pari ad euro 165.200,00; quanto all'immobile sito al primo piano, di mq totali 157, l'importo calcolato – secondo la metodologia di calcolo di cui sopra – è pari ad euro 219.800,19. Infine, per il garage, di mq 14, il relativo prezzo base partirebbe dalla somma di euro 29.700,00.
Risulta evidente la discrasia tra tali importi (che sommati danno luogo alla cifra di euro 414.700,19) ed il prezzo pattuito tra le parti, pari, appunto, ad euro 230.000,00. Non risultano, invero, dall'atto di compravendita elementi da cui ricavare una causa che giustifichi tale diminuzione di valore delle proprietà (salvo la concorde volontà delle parti di addivenire a tale prezzo). Trattandosi nel caso di specie dell'azione pauliana, tale circostanza assume rilievo ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore in punto di diminuzione, oltre che qualitativa, anche quantitativa della garanzia patrimoniale del debitore CP_1
A fronte della prova data dal creditore in punto di peggioramento della composizione patrimoniale del debitore, l'assenza di quest'ultimo ha di fatto impedito che sulla questione sorgessero contestazioni e, soprattutto, che fosse assolto l'onere probatorio, sullo stesso incombente, circa la capacità del patrimonio residuo di soddisfare le ragioni creditorie.
In ogni caso, è possibile affermare che il patrimonio residuo del debitore non è tale da soddisfare le ragioni economiche del creditore, stante l'accertata difficoltà di quest'ultimo di soddisfare il proprio credito, come emerge dall'infruttuosa attività di recupero dallo stesso realizzata (nella specie, un pignoramento nei confronti del terzo datore di ipoteca ed un pignoramento presso terzi). Inoltre, dalla visura catastale per soggetto prodotta dalla banca quale doc. n. 12 emerge che non CP_1
è proprietaria di ulteriori immobili rispetto a quelli alienati con l'atto dispositivo del 24.02.2023.
Così verificata la sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie, occorre ora verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma in capo ai contraenti.
Noto è che trattandosi di atto dispositivo pacificamente a titolo oneroso occorre verificare la sussistenza del predetto profilo sia rispetto al debitore sia rispetto al terzo;
l'intensità dell'accertamento muta poi a seconda che l'atto dispositivo sia successivo o anteriore al sorgere del credito, assestandosi, nel primo caso, sulla consapevolezza del pregiudizio e declinandosi, nel secondo, in una dolosa preordinazione.
Ebbene, nel caso di specie si è già rilevato come l'atto dispositivo oggetto di causa sia successivo rispetto all'insorgere del credito vantato dall'attore, posto che quest'ultimo è sorto nel momento in cui ha sottoscritto il contratto di mutuo con l'istituto di credito (mentre è divenuto CP_1
esigibile quando il rapporto è stato risolto ed i debitori sono stati messi in mora). È evidente, dunque, che l'elemento psicologico da indagare si arresta al vaglio meno intenso della mera consapevolezza in capo ai convenuti del pregiudizio così arrecato alle ragioni dei creditori.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221/2019).
Nel caso in esame deve ritenersi sussistente la scientia damni in capo al debitore , CP_1 senz'altro consapevole della propria esposizione debitoria dei confronti dell'istituto di credito al momento dell'atto di alienazione che, come già rilevato, è successivo sia al sorgere del credito che alle plurime attività di recupero dello stesso poste in essere dalla creditrice. Invero, la convenuta
è debitrice in prima persona dell'istituto di credito, avendo ella sottoscritto in proprio il CP_1 contratto di mutuo da cui origina il credito posto alla base dell'actio pauliana.
Deve altresì ritenersi sussistente la consapevolezza del terzo acquirente.
Come noto, tale requisito consiste nella generica conoscenza o anche solo conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie (non di uno specifico creditore, ma del ceto creditorio in genere) che assume l'atto dispositivo. Tale conoscenza e/o conoscibilità, peraltro, può essere desunta anche da elementi presuntivi.
Ebbene, nel caso di specie tale requisito risulta sussistente alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, l'acquirente è una società che è stata costituita il 14.02.2023 – dunque, in prossimità del compimento dell'atto di alienazione oggetto di causa – e di cui, come emerge dalla visura camerale prodotta agli atti quale doc. n. 14, la debitrice isulta essere amministratrice unica. CP_1
Invero, l'atto di compravendita del 24.02.2023 vede contrapposte le seguenti parti: CP_1 nella veste di alienante e nella veste di acquirente, quest'ultima rappresentata da CP_2 CP_1
e (rispettivamente Amministratore Unico e Socio Unico della predetta
[...] Controparte_5
società). Nella stessa persona fisica, dunque, confluiscono le posizioni di alienante e di acquirente, con la conseguenza che non può certamente dubitarsi che la società neocostituita fosse a conoscenza della posizione debitoria della propria amministratrice e rappresentante legale.
Incide, inoltre, su tale valutazione, anche la non congruità del prezzo pattuito tra le parti per la compravendita immobiliare oggetto dell'atto dispositivo contestato, questione già ampiamente approfondita nel presente provvedimento nella parte relativa alla verifica del requisito dell'eventus damni.
Alla luce delle considerazioni spese, dunque, la domanda attorea deve accogliersi.
Le spese di lite, come disposto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.
I convenuti, in solido, sono dunque tenuti a pagare a , le spese di lite del presente Parte_1
giudizio come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio ed introduttiva;
parametri minimi per la fase istruttoria (essendosi la stessa esaurita nel deposito delle tre memorie ex art. 171-ter c.p.c.) e per la fase decisionale (alla luce della modalità di decisione prescelta). Risultano, inoltre, provate spese specifiche pari ad euro 786,00
(cfr. ricevuta di pagamento telematico depositata il 08.05.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia di della società , in persona del l.r.p.t.; CP_1 CP_2
2. ACCOGLIE la domanda attorea;
e per l'effetto
3. DICHIARA l'inefficacia nei confronti di , per il tramite di , Parte_1 Parte_1 dell'atto di compravendita stipulato con atto notarile rogato in data 24.02.2023 a ministero del notaio trascritto il 08.03.2023 Reg. gen. n. 2716, Reg. part. n. 1955, avente ad oggetto Persona_1
l'immobile in piena proprietà sino in Gabicce Mare (PU), in Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Gabicce Mare al Foglio 3, particella 364, subalterni:
- 1, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1.T, Cat. A/2, cl. 1, vani 7, R.C. euro 759,19;
- 2, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p.1.2, Cat. A/2, cl. 1, vani 8, R.C. euro 867,65;
- 3, piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1, Cat. A/6, cl. 1, mq. 47, R.C. euro 184,48;
- 4, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1.T.1.2., bene comune non censibile;
- 5, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. T., bene comune non censibile;
4. ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere ed annotare la presente sentenza con esonero di questi da ogni responsabilità al riguardo;
5. AN , in solido tra loro, a rifondere a , e CP_1 CP_2 Parte_1
per essa quale mandataria , le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
9.142,00 oltre il 15% della somma che precede a titolo di spese generali. Spese specifiche pari ad euro 759,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo. IVA e CPA come per legge. Rimini, 09/04/2024
Il Giudice
Dott. Rossi Silvia
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1454 /2023
tra
) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
e
) CP_1 C.F._1
CON UNICO SOCIO CP_2
CONVENUTO
Oggi 9.4.2024 alle ore 12.30, innanzi al dott. Rossi Silvia, sono comparsi:
Per e per essa , l'avv. SILVIA TINTI in sostituzione dell'Avv. Parte_1 Parte_1
ELENA RENNI;
Per e CON UNICO SOCIO nessuno compare CP_1 CP_2
Ciò premesso, il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice rassegna le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui ai fogli allegati.
Il Giudice
Dott. Rossi Silvia N. R.G. 1454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossi Silvia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1454/2023 promossa da:
e per essa quale mandataria ) con il patrocinio Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. RENNI ELENA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
ATTORE
contro
); CP_1 C.F._1
( ), in persona del l.r.p.t.; CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 09.04.2024 come da verbale sopra allegato. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 02/05/2023 , e per essa Parte_1 Pt_1
, citava in giudizio e la società chiedendo l'accoglimento della
[...] CP_1 CP_2 domanda revocatoria promossa ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto l'atto di compravendita del
24.02.2023 con cui veva ceduto la piena proprietà alla convenuta società dei beni immobili CP_1
identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Gabicce Mare (PU) al foglio 3, particella 364, subalterni:
- 1, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1.T, Cat. A/2, cl. 1, vani 7, R.C. euro 759,19;
- 2, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p.1.2, Cat. A/2, cl. 1, vani 8, R.C. euro 867,65;
- 3, piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1, Cat. A/6, cl. 1, mq. 47, R.C. euro 184,48;
- 4, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1.T.1.2., bene comune non censibile;
- 5, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. T., bene comune non censibile.
Nello specifico, l'attore sosteneva che ricorressero nel caso di specie tutti i requisiti previsti dalla norma menzionata: i) l'anteriorità del credito rispetto all'atto di compravendita del 24.02.2023; ii) la disposizione patrimoniale;
iii) l'eventus damni rappresentato dalla variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio, anche alla luce della considerazione per cui il complesso immobiliare era stato venduto ad un prezzo c.d. vile, non corrispondente ai valori di mercato;
iv) la consapevolezza in capo ai convenuti del pregiudizio arrecato alla creditrice procedente, posto che la compravendita immobiliare era stata di poco successiva alla notifica dell'atto di precetto del 05.11.2022, cui aveva fatto seguito il pignoramento prezzo terzi notificato il 31.01.2023. Evidenziava, inoltre, Parte_1
che la beneficiaria della compravendita contestata era la società costituita il
[...] CP_2
14.02.2023 e di cui la convenuta risultava essere amministratore unico. CP_1
Non si costituivano in giudizio i convenuti e la società . CP_1 CP_2
All'udienza del 30.01.2024, successiva alle memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c. tempestivamente depositate da parte attrice (nelle quali quest'ultima formulava, in via subordinata, istanza di ammissione di una CTU al fine di provare la non congruità del prezzo pattuito per la compravendita), si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento della domanda. Parte_1
In particolare, l'attrice rilevava come la viltà del prezzo pattuito per la compravendita emergesse per tabulas dal doc. n. 13 prodotto in atti, tenuto conto dei c.d. valori OMI;
il Giudice riservava ordinanza.
Con provvedimento emesso in pari data il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, fissava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 19.03.2024, successivamente rinviata al 09.04.2024. La novella apportata all'art. 132 c.p.c. consente di limitare a quanto sopra lo svolgimento del processo;
per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti e i documenti di causa.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti dei convenuti CP_1
e , ne va dichiarata la contumacia.
[...] CP_2
La domanda proposta da deve trovare accoglimento sussistendo tutti i requisiti Parte_1
previsti dalla fattispecie azionata, ossia i) la sussistenza di un diritto di credito;
ii) un atto dispositivo posto in essere da parte debitrice;
iii) l'eventus damni; iv) la scientia fraudis; v) la partecipatio fraudis, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso.
Quanto alla sussistenza di un diritto di credito, fermo restando che nell'ambito dell'azione revocatoria la nozione di “credito” è una nozione latamente intesa e ben diversa da quella processualistica di cui agli artt. 633 e ss. c.c., nel caso di specie è certamente qualificabile come creditore Parte_1
alla luce della documentazione versata in atti.
Dal doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo, infatti, emerge che in data 15.05.2007 la convenuta CP_1
(unitamente ad altri soggetti) ha sottoscritto un contratto di mutuo con
[...] CP_3
(originaria creditrice, che ha ceduto il credito in favore di , come risulta dai doc.ti 3 Parte_1
e 4) per un importo di euro 2.000.000,00. A garanzia del suddetto credito, si costituiva quale terzo datore di ipoteca l' . Le parti pattuivano la restituzione Controparte_4
della somma nel termine massimo di anni 18 mediante pagamento di n. 36 rate costanti semestrali posticipate di euro 88.222,64 ciascuna, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
Il predetto credito deve ritenersi anteriore all'atto dispositivo, posto che esso è sorto al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (15.05.2007 – è infatti da tale data che a assunto la CP_1
qualità di debitore). Invero, ai fini dell'individuazione del momento genetico del credito, deve farsi riferimento al tempo in cui il credito è sorto, non già al momento in cui il debitore viene chiamato ad adempiere. Il suddetto credito, inoltre, è divenuto esigibile il 15.10.2009, quando l'istituto di credito ha comunicato la risoluzione del contratto e intimato ai debitori di regolarizzare la loro esposizione debitoria.
In ogni caso, si evidenzia come dagli atti di causa risulta che: i) la banca ha intimato l'adempimento in data 15.10.2009; ii) con pignoramento del 28.12.2012, trascritto il successivo 16.01.2013, è iniziata la procedura esecutiva immobiliare n. 156/12 promossa da contro il Organizzazione_1 terzo datore di ipoteca;
iii) la procedura esecutiva menzionata Controparte_4
nel precedente punto ii) si è conclusa con l'assegnazione in favore di Parte_2 della somma di euro 612.474,50 (cfr. progetto di distribuzione e successivo
[...] atto di quietanza del 09.10.2018, doc. ti 8 e 9 allegati all'atto introduttivo); iv) in data 05.11.2022 e in data 30.01.2023 l'odierna attrice ha notificato alla convenuta ispettivamente atto CP_1
di precetto e atto di pignoramento presso terzi, intimando formalmente il pagamento della complessiva somma di euro 1.680.127,42 oltre interessi.
Così ricostruiti i fatti di causa, dunque, risulta evidente come l'atto dispositivo qui contestato, datato
24.02.2023, sia successivo non solo alla nascita del credito vantato dall'istituto di credito
(15.05.2007), ma altresì alle attività poste in essere dall'attore al fine di realizzare il soddisfacimento del proprio credito. Tale circostanza, ossia l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo posto in essere dalla debitrice , assumerà particolare rilievo nel proseguo del presente CP_1 provvedimento in punto di verificazione dell'elemento soggettivo in capo ai due convenuti.
Non vi è dubbio, ancora, che ricorra il requisito sub ii) sopra indicato, ossia l'atto dispositivo posto in essere dalla debitrice, nella specie di alienazione dei beni immobili in favore della neocostituita società , in cui riveste la qualifica di amministratore unico (cfr. visura CP_2 CP_1
camerale della società prodotta quale doc. n. 14). Trattasi, in particolare, di atto dispositivo con efficacia traslativa ed a titolo oneroso.
Deve ritenersi sussistente, inoltre, il requisito dell'eventus damni, inteso come insorgenza del pericolo, attuale e concreto, dell'insufficienza del patrimonio residuo del debitore a garantire il credito dell'attore. Sussiste, dunque, lo specifico nesso di causa richiesto dall'art. 2901 c.c. tra l'atto dispositivo ed il pregiudizio arrecato.
In punto di accertamento dell'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è sufficiente che l'atto dispositivo renda incerta od anche solo difficoltosa la realizzazione del credito e, in particolare, ha affermato che “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cfr. Cass. n. 1896/2012).
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, incombe sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 16221/2019). Dunque, l'onere probatorio gravante sul creditore si limita alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Ebbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che il trasferimento del complesso immobiliare indicato nell'atto dispositivo contestato abbia comportato una variazione qualitativa della garanzia patrimoniale e, segnatamente, la trasformazione di un bene (l'immobile) in un altro (il denaro). È noto, peraltro, come il denaro, rispetto ad un bene immobile, sia un bene mobile connotato da fungibilità e intima possibilità di dispersione, ben potendo essere impiegato sul mercato per innumerevoli ragioni (non essendo, dunque, soggetto all'adempimento di oneri prescritti dalla legge per la regolare circolazione dei beni immobili).
In punto di eventus damni, inoltre, deduce la viltà, o comunque la non congruità, Parte_1
del prezzo pattuito tra le parti per la vendita del complesso immobiliare.
Tale censura è fondata.
Invero, sulla base delle quotazioni immobiliari semestrali offerte in giudizio dall'attrice, dati che tengono conto della zona territoriale in cui si trova il compendio immobiliare oggetto della compravendita e che individuano un intervallo minimo/massimo per unità di superficie in euro al mq per tipologia immobiliare, risulta evidente come il prezzo pattuito tra le parti sia di molto inferiore rispetto ai valori di mercato.
In particolare, sulla base dei dati OMI prodotti quale doc. n. 13 allegato all'atto introduttivo, ai quali può senz'altro riconoscersi natura indiziaria, ad un immobile sito in Gabicce Mare, nella stessa zona periferica in cui si trovano gli immobili di cui alla compravendita, nel secondo semestre del 2022, viene riconosciuto un valore di mercato ricompreso tra un minimo di euro 1.400,00 ed un massimo di 1.900,00; quanto alle abitazioni di tipo economico, l'intervallo si riduce da un minimo di euro
1.100,00 ed un massimo di euro 1.500,00. Con riguardo ai box, i valori di mercato indicati nell'allegato citato, si attestano da un minimo di euro 550,00 ad un massimo di euro 880,00.
Il prezzo della vendita degli immobili è stato complessivamente determinato dalle parti nella somma di euro 230.000,00.
Ebbene, valorizzando i dati prodotti dall'attrice e volendo tenere in considerazione l'ipotesi più favorevole per i convenuti, dunque effettuando il calcolo partendo dal minor valore di mercato indicato nel doc. n. 13 (e moltiplicando tale valore per il totale dei mq di ciascun immobile, detratte altresì le aree scoperte, come risulta dal doc. n. 12 allegato all'atto introduttivo), è evidente come il prezzo pattuito tra le parti sia di molto inferiore a quello di mercato previsto per gli immobili della stessa tipologia e della stessa area di riferimento. Infatti, per l'immobile sito al piano terra in Piazza Palmiro Togliatti nn. 11-12, di mq totali 118, apparirebbe congruo un importo minimo pari ad euro 165.200,00; quanto all'immobile sito al primo piano, di mq totali 157, l'importo calcolato – secondo la metodologia di calcolo di cui sopra – è pari ad euro 219.800,19. Infine, per il garage, di mq 14, il relativo prezzo base partirebbe dalla somma di euro 29.700,00.
Risulta evidente la discrasia tra tali importi (che sommati danno luogo alla cifra di euro 414.700,19) ed il prezzo pattuito tra le parti, pari, appunto, ad euro 230.000,00. Non risultano, invero, dall'atto di compravendita elementi da cui ricavare una causa che giustifichi tale diminuzione di valore delle proprietà (salvo la concorde volontà delle parti di addivenire a tale prezzo). Trattandosi nel caso di specie dell'azione pauliana, tale circostanza assume rilievo ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore in punto di diminuzione, oltre che qualitativa, anche quantitativa della garanzia patrimoniale del debitore CP_1
A fronte della prova data dal creditore in punto di peggioramento della composizione patrimoniale del debitore, l'assenza di quest'ultimo ha di fatto impedito che sulla questione sorgessero contestazioni e, soprattutto, che fosse assolto l'onere probatorio, sullo stesso incombente, circa la capacità del patrimonio residuo di soddisfare le ragioni creditorie.
In ogni caso, è possibile affermare che il patrimonio residuo del debitore non è tale da soddisfare le ragioni economiche del creditore, stante l'accertata difficoltà di quest'ultimo di soddisfare il proprio credito, come emerge dall'infruttuosa attività di recupero dallo stesso realizzata (nella specie, un pignoramento nei confronti del terzo datore di ipoteca ed un pignoramento presso terzi). Inoltre, dalla visura catastale per soggetto prodotta dalla banca quale doc. n. 12 emerge che non CP_1
è proprietaria di ulteriori immobili rispetto a quelli alienati con l'atto dispositivo del 24.02.2023.
Così verificata la sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie, occorre ora verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma in capo ai contraenti.
Noto è che trattandosi di atto dispositivo pacificamente a titolo oneroso occorre verificare la sussistenza del predetto profilo sia rispetto al debitore sia rispetto al terzo;
l'intensità dell'accertamento muta poi a seconda che l'atto dispositivo sia successivo o anteriore al sorgere del credito, assestandosi, nel primo caso, sulla consapevolezza del pregiudizio e declinandosi, nel secondo, in una dolosa preordinazione.
Ebbene, nel caso di specie si è già rilevato come l'atto dispositivo oggetto di causa sia successivo rispetto all'insorgere del credito vantato dall'attore, posto che quest'ultimo è sorto nel momento in cui ha sottoscritto il contratto di mutuo con l'istituto di credito (mentre è divenuto CP_1
esigibile quando il rapporto è stato risolto ed i debitori sono stati messi in mora). È evidente, dunque, che l'elemento psicologico da indagare si arresta al vaglio meno intenso della mera consapevolezza in capo ai convenuti del pregiudizio così arrecato alle ragioni dei creditori.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221/2019).
Nel caso in esame deve ritenersi sussistente la scientia damni in capo al debitore , CP_1 senz'altro consapevole della propria esposizione debitoria dei confronti dell'istituto di credito al momento dell'atto di alienazione che, come già rilevato, è successivo sia al sorgere del credito che alle plurime attività di recupero dello stesso poste in essere dalla creditrice. Invero, la convenuta
è debitrice in prima persona dell'istituto di credito, avendo ella sottoscritto in proprio il CP_1 contratto di mutuo da cui origina il credito posto alla base dell'actio pauliana.
Deve altresì ritenersi sussistente la consapevolezza del terzo acquirente.
Come noto, tale requisito consiste nella generica conoscenza o anche solo conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie (non di uno specifico creditore, ma del ceto creditorio in genere) che assume l'atto dispositivo. Tale conoscenza e/o conoscibilità, peraltro, può essere desunta anche da elementi presuntivi.
Ebbene, nel caso di specie tale requisito risulta sussistente alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, l'acquirente è una società che è stata costituita il 14.02.2023 – dunque, in prossimità del compimento dell'atto di alienazione oggetto di causa – e di cui, come emerge dalla visura camerale prodotta agli atti quale doc. n. 14, la debitrice isulta essere amministratrice unica. CP_1
Invero, l'atto di compravendita del 24.02.2023 vede contrapposte le seguenti parti: CP_1 nella veste di alienante e nella veste di acquirente, quest'ultima rappresentata da CP_2 CP_1
e (rispettivamente Amministratore Unico e Socio Unico della predetta
[...] Controparte_5
società). Nella stessa persona fisica, dunque, confluiscono le posizioni di alienante e di acquirente, con la conseguenza che non può certamente dubitarsi che la società neocostituita fosse a conoscenza della posizione debitoria della propria amministratrice e rappresentante legale.
Incide, inoltre, su tale valutazione, anche la non congruità del prezzo pattuito tra le parti per la compravendita immobiliare oggetto dell'atto dispositivo contestato, questione già ampiamente approfondita nel presente provvedimento nella parte relativa alla verifica del requisito dell'eventus damni.
Alla luce delle considerazioni spese, dunque, la domanda attorea deve accogliersi.
Le spese di lite, come disposto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.
I convenuti, in solido, sono dunque tenuti a pagare a , le spese di lite del presente Parte_1
giudizio come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio ed introduttiva;
parametri minimi per la fase istruttoria (essendosi la stessa esaurita nel deposito delle tre memorie ex art. 171-ter c.p.c.) e per la fase decisionale (alla luce della modalità di decisione prescelta). Risultano, inoltre, provate spese specifiche pari ad euro 786,00
(cfr. ricevuta di pagamento telematico depositata il 08.05.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia di della società , in persona del l.r.p.t.; CP_1 CP_2
2. ACCOGLIE la domanda attorea;
e per l'effetto
3. DICHIARA l'inefficacia nei confronti di , per il tramite di , Parte_1 Parte_1 dell'atto di compravendita stipulato con atto notarile rogato in data 24.02.2023 a ministero del notaio trascritto il 08.03.2023 Reg. gen. n. 2716, Reg. part. n. 1955, avente ad oggetto Persona_1
l'immobile in piena proprietà sino in Gabicce Mare (PU), in Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Gabicce Mare al Foglio 3, particella 364, subalterni:
- 1, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1.T, Cat. A/2, cl. 1, vani 7, R.C. euro 759,19;
- 2, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p.1.2, Cat. A/2, cl. 1, vani 8, R.C. euro 867,65;
- 3, piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1, Cat. A/6, cl. 1, mq. 47, R.C. euro 184,48;
- 4, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. S1.T.1.2., bene comune non censibile;
- 5, Piazza Palmiro Togliatti n. 11-12, p. T., bene comune non censibile;
4. ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere ed annotare la presente sentenza con esonero di questi da ogni responsabilità al riguardo;
5. AN , in solido tra loro, a rifondere a , e CP_1 CP_2 Parte_1
per essa quale mandataria , le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
9.142,00 oltre il 15% della somma che precede a titolo di spese generali. Spese specifiche pari ad euro 759,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo. IVA e CPA come per legge. Rimini, 09/04/2024
Il Giudice
Dott. Rossi Silvia