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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TERRANOVA VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1305/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Chiaramonte Gulfi - Corso Umberto 97012 Chiaramonte Gulfi RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249004276856000 1957,25
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 489/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.5.2025 a mezzo p.e.c. all'Agenzia Entrate-Riscossione di Ragusa, al Comune di Chiaramonte Gulfi ed alla Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, la Sig.ra Ricorrente_1 propose ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 29720249004276856000, notificato il 14.5.2025, con il quale la predetta Agenzia Entrate-Riscossione richiese il pagamento della complessiva somma di €. 1.957,25 per il mancato pagamento di diverse cartelle relative a TARI 2011, 2012 e 2013, a diritto annuale della camera di Commercio 2013 e 2014 ed a I.C.I. 2011.
La ricorrente chiese l'annullamento dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione del temine quinquennale previsto dalla legge per i tributi suindicati.
Il Comune di Chiaramonte Gulfi, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 23.7.2025, sostenne la corretta notifica degli avvisi di accertamento relativamente alle annualità ed ai tributi di propria competenza (TARI ed ICI) e di aver allegato copia di detti avvisi con i relativi avvisi di ricevimento.
Infine, la ricorrente, con memoria illustrativa depositata il 24.10.2025, fece presente che si era costituito in giudizio soltanto il Comune di Chiaramonte Gulfi, il quale, però, non aveva fornito alcuna documentazione utile a provare l'eventuale interruzione dei termini di prescrizione.
Non risultano costituiti in giudizio né l'Agenzia Entrate-Riscossione, né la Camera di Commercio del Sud-
Est Sicilia.
All'odierna udienza del 20.11.2025, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia Entrate-Riscossione e della Camera di
Commercio del Sud-Est Sicilia, che non si sono costituiti in giudizio, nonostante avessero ricevuto regolarmente a mezzo p.e.c. il ricorso introduttivo in data 28.5.2025 (v. ricevute di avvenuta consegna prodotte in atti).
Questo giudice ritiene che merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente dal momento che è decorso abbondantemente il termine quinquennale per tutti i tributi (TARI, ICI e Diritto annuale Camcom) descritti nelle cartelle di pagamento dell'atto impugnato. Infatti, detti tributi risalgono agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, mentre l'atto impugnato è stato notificato il 14.5.2025.
Invero, si è costituito in giudizio il solo Comune di Chiaramonte Gulfi, il quale si è limitato soltanto ad una generica contestazione senza fornire alcuna documentazione utile a provare un'eventuale interruzione dei termini di prescrizione, sostenendo di aver allegato documenti di quali, però, non vi è alcuna traccia nel fascicolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e liquida alla ricorrente le spese di giudizio in €.
1.500,00, oltre accessori, come per legge, ed al rimborso del C.U., se assolto, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ai sensi ndell'art.93 c.p.c. Dette spese vengono poste per 2/3
a carico, in solido, del Comune di Chiaramonte Gulfi e dell'Agenzia Entrate-Riscossione e per 1/3 a carico, in solido, della Camera di Commercio e dell'Agenzia Entrate-Riscossione.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TERRANOVA VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1305/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Chiaramonte Gulfi - Corso Umberto 97012 Chiaramonte Gulfi RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249004276856000 1957,25
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 489/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.5.2025 a mezzo p.e.c. all'Agenzia Entrate-Riscossione di Ragusa, al Comune di Chiaramonte Gulfi ed alla Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, la Sig.ra Ricorrente_1 propose ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 29720249004276856000, notificato il 14.5.2025, con il quale la predetta Agenzia Entrate-Riscossione richiese il pagamento della complessiva somma di €. 1.957,25 per il mancato pagamento di diverse cartelle relative a TARI 2011, 2012 e 2013, a diritto annuale della camera di Commercio 2013 e 2014 ed a I.C.I. 2011.
La ricorrente chiese l'annullamento dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione del temine quinquennale previsto dalla legge per i tributi suindicati.
Il Comune di Chiaramonte Gulfi, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 23.7.2025, sostenne la corretta notifica degli avvisi di accertamento relativamente alle annualità ed ai tributi di propria competenza (TARI ed ICI) e di aver allegato copia di detti avvisi con i relativi avvisi di ricevimento.
Infine, la ricorrente, con memoria illustrativa depositata il 24.10.2025, fece presente che si era costituito in giudizio soltanto il Comune di Chiaramonte Gulfi, il quale, però, non aveva fornito alcuna documentazione utile a provare l'eventuale interruzione dei termini di prescrizione.
Non risultano costituiti in giudizio né l'Agenzia Entrate-Riscossione, né la Camera di Commercio del Sud-
Est Sicilia.
All'odierna udienza del 20.11.2025, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia Entrate-Riscossione e della Camera di
Commercio del Sud-Est Sicilia, che non si sono costituiti in giudizio, nonostante avessero ricevuto regolarmente a mezzo p.e.c. il ricorso introduttivo in data 28.5.2025 (v. ricevute di avvenuta consegna prodotte in atti).
Questo giudice ritiene che merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente dal momento che è decorso abbondantemente il termine quinquennale per tutti i tributi (TARI, ICI e Diritto annuale Camcom) descritti nelle cartelle di pagamento dell'atto impugnato. Infatti, detti tributi risalgono agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, mentre l'atto impugnato è stato notificato il 14.5.2025.
Invero, si è costituito in giudizio il solo Comune di Chiaramonte Gulfi, il quale si è limitato soltanto ad una generica contestazione senza fornire alcuna documentazione utile a provare un'eventuale interruzione dei termini di prescrizione, sostenendo di aver allegato documenti di quali, però, non vi è alcuna traccia nel fascicolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e liquida alla ricorrente le spese di giudizio in €.
1.500,00, oltre accessori, come per legge, ed al rimborso del C.U., se assolto, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ai sensi ndell'art.93 c.p.c. Dette spese vengono poste per 2/3
a carico, in solido, del Comune di Chiaramonte Gulfi e dell'Agenzia Entrate-Riscossione e per 1/3 a carico, in solido, della Camera di Commercio e dell'Agenzia Entrate-Riscossione.