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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa da:
c.f./P.Iva (avv. Parte_1 P.IVA_1
PETTERNELLA MARCO )
ATTORE/I contro
, c.f./P.Iva (avv. BIANCARDI BERTO Controparte_1 C.F._1
SERENA )
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Revocarsi l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 18.3.2024 nel procedimento esecutivo presso terzi n. 253/2022 R.G., e/o in riforma della stessa dichiararsi la correttezza e veridicità della dichiarazione di terzo resa da in data 28.2.2022 e Parte_2 l'inesistenza di qualsiasi debito del terzo pignorato, nei confronti del debitore Parte_3 esecutato, , alla data del 16.2.2022, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e Controparte_2 competenze di lite.
Per parte convenuta: Rigettarsi le avverse domande.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
Si ritiene che l'opposizione vada accolta, pur se per motivi diversi da quelli dedotti dall'opponente.
La presente causa trae origine dal pignoramento presso terzi effettuato da nei Controparte_1 Cont confronti del proprio debitore e, tra gli altri, del terzo debitor debitoris Controparte_2
[...]
giusto titolo esecutivo costituito da ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., preceduta da sequestro Parte_1 delle quote in titolarità dello stesso sull'Azienda suddetta. CP_2
Cont Nell'ambito di detto procedimento l' gricola terza pignorata rilasciava dichiarazione negativa, che Cont era contestata dal , il quale osservava come la stessa fosse creditrice nei confronti di CP_1
[...]
della somma di euro 80.192,07, in forza di ordinanza ex art. 553 c.p.c., emessa nel Parte_4 procedimento esecutivo n. 458/2020 RGEs., somma debitamente incassata e rispetto alla quale al sig. Cont
spetterebbe il 52%, pari alla rispettiva quota di partecipazione alla Controparte_2 Parte_5
[...]
Nel procedimento camerale ai sensi dell'art. 549 c.p.c. veniva disposta CTU, volta alla stima del valore Con della quota spettante al Figlia sull' quota che era stimata in euro 4.021,58, sicchè Pt_4 Parte_1 per tale importo era disposta assegnazione in favore del , in esito al subprocedimento di CP_1 accertamento dell'obbligo del terzo, giusta ordinanza del 31.05.2024.
Tale ordinanza era appunto impugnata nel presente procedimento, sulla scorta di osservazioni alla Cont CTU, che avrebbe in tesi dell' erroneamente stimato il valore della quota del Figlia, in Pt_1 realtà pari a zero.
In realtà si ritiene che il pignoramento effettuato abbia ad oggetto un credito inesistente. Cont Se infatti si vuole pignorare la quota del 52% della somma di euro 80.197,07, incassata da
[...] Cont in forza di ordinanza di assegnazione somme emessa nei confronti di Parte_5 Parte_4
è evidente che il socio non vanta un diritto sui diritti di credito della società di cui fa parte,
[...] pari alla sua quota di partecipazione nella società, almeno fino a che la società è in vita.
Il socio avrà diritto al 52% dei cespiti che rimarranno in esito alla liquidazione della società, quando Cont questa sia cessata, ma non risulta che questo sia il caso della Parte_5
Il fatto che la società vanti un credito verso terzi, per una certa somma, non significa che il socio possa rivendicare per sé una parte di quella stessa somma, corrispondente alla quota di sua partecipazione alla società, se non eventualmente quando, terminata la liquidazione, il credito sia ancora sussistente in esito alla stessa e venga assegnato in tutto o in parte al socio stesso. Durante la vita della società il credito viene incassato ed entra a far parte della liquidità e del patrimonio sociale e su di esso il singolo socio non vanta alcun diritto.
Sotto altro profilo, neppure il può rivendicare un credito che il avrebbe nei confronti CP_1 CP_2 Con della e pari al valore della propria quota di partecipazione. Si rammenta che è stato Parte_5 Con effettuato un pignoramento presso terzi, di un ipotetico credito del Figlia verso l Parte_1
[...
di cui egli è socio, e non un pignoramento di quote sociali, peraltro possibile solo per le società di capitali, ma non per le società di persone.
Un credito del socio verso la società può derivare da vari titoli, quali utili, prestazioni di lavoro o consulenze rese in favore della società, finanziamento soci, ecc., ma non esiste un credito del socio verso la società per importo pari al valore della propria quota, credito cui il socio ha diritto unicamente in caso di cessazione del suo vincolo sociale, per recesso, esclusione, ecc.
In conclusione, per le ragioni addotte, l'opposizione va accolta, per inesistenza di alcun credito del Con Figlia verso la Parte_5
pagina 2 di 3 Le spese vanno compensate, essendo l'opposizione accolta per ragioni differenti da quelle addotte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza di ogni credito di nei confronti Controparte_2 Cont di Parte_5
Compensa le spese.
Rovigo, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Giulio Borella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa da:
c.f./P.Iva (avv. Parte_1 P.IVA_1
PETTERNELLA MARCO )
ATTORE/I contro
, c.f./P.Iva (avv. BIANCARDI BERTO Controparte_1 C.F._1
SERENA )
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Revocarsi l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 18.3.2024 nel procedimento esecutivo presso terzi n. 253/2022 R.G., e/o in riforma della stessa dichiararsi la correttezza e veridicità della dichiarazione di terzo resa da in data 28.2.2022 e Parte_2 l'inesistenza di qualsiasi debito del terzo pignorato, nei confronti del debitore Parte_3 esecutato, , alla data del 16.2.2022, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e Controparte_2 competenze di lite.
Per parte convenuta: Rigettarsi le avverse domande.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
Si ritiene che l'opposizione vada accolta, pur se per motivi diversi da quelli dedotti dall'opponente.
La presente causa trae origine dal pignoramento presso terzi effettuato da nei Controparte_1 Cont confronti del proprio debitore e, tra gli altri, del terzo debitor debitoris Controparte_2
[...]
giusto titolo esecutivo costituito da ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., preceduta da sequestro Parte_1 delle quote in titolarità dello stesso sull'Azienda suddetta. CP_2
Cont Nell'ambito di detto procedimento l' gricola terza pignorata rilasciava dichiarazione negativa, che Cont era contestata dal , il quale osservava come la stessa fosse creditrice nei confronti di CP_1
[...]
della somma di euro 80.192,07, in forza di ordinanza ex art. 553 c.p.c., emessa nel Parte_4 procedimento esecutivo n. 458/2020 RGEs., somma debitamente incassata e rispetto alla quale al sig. Cont
spetterebbe il 52%, pari alla rispettiva quota di partecipazione alla Controparte_2 Parte_5
[...]
Nel procedimento camerale ai sensi dell'art. 549 c.p.c. veniva disposta CTU, volta alla stima del valore Con della quota spettante al Figlia sull' quota che era stimata in euro 4.021,58, sicchè Pt_4 Parte_1 per tale importo era disposta assegnazione in favore del , in esito al subprocedimento di CP_1 accertamento dell'obbligo del terzo, giusta ordinanza del 31.05.2024.
Tale ordinanza era appunto impugnata nel presente procedimento, sulla scorta di osservazioni alla Cont CTU, che avrebbe in tesi dell' erroneamente stimato il valore della quota del Figlia, in Pt_1 realtà pari a zero.
In realtà si ritiene che il pignoramento effettuato abbia ad oggetto un credito inesistente. Cont Se infatti si vuole pignorare la quota del 52% della somma di euro 80.197,07, incassata da
[...] Cont in forza di ordinanza di assegnazione somme emessa nei confronti di Parte_5 Parte_4
è evidente che il socio non vanta un diritto sui diritti di credito della società di cui fa parte,
[...] pari alla sua quota di partecipazione nella società, almeno fino a che la società è in vita.
Il socio avrà diritto al 52% dei cespiti che rimarranno in esito alla liquidazione della società, quando Cont questa sia cessata, ma non risulta che questo sia il caso della Parte_5
Il fatto che la società vanti un credito verso terzi, per una certa somma, non significa che il socio possa rivendicare per sé una parte di quella stessa somma, corrispondente alla quota di sua partecipazione alla società, se non eventualmente quando, terminata la liquidazione, il credito sia ancora sussistente in esito alla stessa e venga assegnato in tutto o in parte al socio stesso. Durante la vita della società il credito viene incassato ed entra a far parte della liquidità e del patrimonio sociale e su di esso il singolo socio non vanta alcun diritto.
Sotto altro profilo, neppure il può rivendicare un credito che il avrebbe nei confronti CP_1 CP_2 Con della e pari al valore della propria quota di partecipazione. Si rammenta che è stato Parte_5 Con effettuato un pignoramento presso terzi, di un ipotetico credito del Figlia verso l Parte_1
[...
di cui egli è socio, e non un pignoramento di quote sociali, peraltro possibile solo per le società di capitali, ma non per le società di persone.
Un credito del socio verso la società può derivare da vari titoli, quali utili, prestazioni di lavoro o consulenze rese in favore della società, finanziamento soci, ecc., ma non esiste un credito del socio verso la società per importo pari al valore della propria quota, credito cui il socio ha diritto unicamente in caso di cessazione del suo vincolo sociale, per recesso, esclusione, ecc.
In conclusione, per le ragioni addotte, l'opposizione va accolta, per inesistenza di alcun credito del Con Figlia verso la Parte_5
pagina 2 di 3 Le spese vanno compensate, essendo l'opposizione accolta per ragioni differenti da quelle addotte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza di ogni credito di nei confronti Controparte_2 Cont di Parte_5
Compensa le spese.
Rovigo, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Giulio Borella
pagina 3 di 3