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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 581/2025 RGVG
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta Sezione civile in persona del Consigliere, dott.ssa Francesca Sicilia, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif., ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 581/2025 R.G.V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.89 del 2001, ad istanza di
P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, l'amministratore unico CP_2
, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._1
Mario Poeti, (C.F. ); C.F._2 contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
***** Letto il ricorso proposto il 29.1.2025 da Controparte_1 volto ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare (la n. 24/2012, pendente presso il Tribunale di Nola che dichiarava il fallimento della Carmine e IU Nicola Spa) della quale lo stesso ricorrente è stato parte (quale Pt_1 creditore chirografario ammesso al passivo); esaminata la documentazione allegata anche a seguito di richiesta di integrazione;
rilevato: che il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia, all'ill.ma Corte d'Appello, ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, che il fallimento sopra indicato, sta vedendo coinvolte, come creditore, il ricorrente in epigrafe è in corso da 12 anni e 10 mesi ed un periodo eccedente la ragionevole durata indennizzabile di 6 anni (per l'esattezza 6 anni e 4 mesi) calcolato dal deposito della domanda di ammissione del credito al passivo (il 11/09/2012) al deposito del presente ricorso (29/01/2025);
-ACCERTARE E DICHIARARE, che sussiste la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, pertanto che, quali parti nel predetto processo fallimentare, hanno diritto all'equa riparazione ex art. 2 della legge 24/03/2001 n. 89; e per l'effetto
-CONDANNARE ed INGIUNGERE al , in persona Controparte_3 del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NAPOLI il pagamento senza dilazione - autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione ex art. 3, co. 5, della legge 89/2001 - in favore della P.VA Controparte_1
, in persona del lega , della P.VA_1 somma di €3.000,00 oltre interessi dalla data di deposito del ricorso al Foglio n. 2 di 4
saldo OVVERO in SUBORDINE al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 147/2022 e del D.M. nr. 37/18, utilizzando lo scaglione del valore dell'importo ingiunto, quantificate in €473,00 per compensi professionali imponibili (oltre VA, CAP e r.f. come per legge) ed €27,00 per spese non imponibili (per diritti di iscrizione a ruolo). Il tutto da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; considerato: che la domanda appare tempestiva, con riferimento al termine semestrale di proponibilità stabilito dall'art. 4 L. n. 89/2001, anche come interpretato dalla Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-26 aprile 2018, n. 88, in relazione alla possibilità che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza (come nel caso di specie) del procedimento presupposto;
che, in sostanza, non emerge dagli atti l'eventuale tardività della domanda (e, dunque, spettando all'Amministrazione convenuta tale eventuale dimostrazione;
cfr. Cass. civ. Sez. II, 15/12/2021, n. 40136; Sez. VI - 2 Ord., 23/11/2021, n. 36125); che il procedimento al quale la domanda si riferisce ha avuto una durata complessiva di 12 anni, 4 mesi, 18 giorni, come si evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Nola: 11.9.2012 (data della domanda del ricorrente di ammissione al passivo;
cfr., su tale decorrenza, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/01/2024, n. 324; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/07/2024, n. 18382; Sez. II, Ord., 24/05/2024, n. 14604); b) dies ad quem: 29.1.2025 (data di proposizione del ricorso ex lege n.89/2001, essendo ancora pendente il procedimento presupposto); che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (6 anni per le procedure fallimentari, nel caso di specie aumentato a sette anni, attesa la complessità della procedura, considerato anche il notevole numero dei creditori, evincibile dall'estratto dello stato passivo prodotto dal ricorrente;
cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord., 13.12.2023, n. 34836; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord. 12.1.2024, n. 1286; Sez II, Ord., 5.9.2024, n.23908; Sez. II, Ord. 11.9.2023, n.26289) è quantificabile in 5 anni, 4 mesi, 18 giorni;
che i termini oggi fissati dal legislatore per la durata ragionevole dei procedimenti giudiziari sono insuscettibili di autonoma valutazione da parte del giudice, avendone il legislatore predeterminato la misura (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 08-07-2021, n. 19555; Sez. II, Ord., 24-01- 2019, n. 2056; Corte cost., 19-02-2016, n. 36); che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 2-bis, comma 2, L. cit., e in particolare della natura degli interessi (meramente patrimoniali, credito chirografario) coinvolti nel procedimento, il dovuto indennizzo - per il pregiudizio non patrimoniale presuntivamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/04/2019, n. 9919) patito dal ricorrente (non emergendo Foglio n. 3 di 4
elementi di segno contrario) per il superamento dei detti limiti di ragionevole durata della procedura fallimentare e dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2020, n. 974) - può essere equamente determinato nel complessivo importo di euro 2.000,00 (euro 400,00 x 5 anni), non superiore al valore del credito (pari ad € 22.991,47) ammesso al passivo (ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001; cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 5757 del 24/02/2023), tenuto conto dei valori minimi e massimi (“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 e succ. modif.; il tutto senza l'aumento (da considerarsi facoltativo;
cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 01-02-2019, n. 3157) di cui all'art.2-bis, co.1, ultimo inciso (“…fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”); che non può essere accordata la rivalutazione monetaria del credito in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi richiesti devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo la prestazione difensiva nell'interesse del ricorrente stata ultimata il 29.1.2025, ossia dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore di tale decreto;
cfr. sul punto, l'art. 6 del DM 147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, dall'importo attribuito alla parte ricorrente a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare, con conseguente operatività dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07- 2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n. 715); Foglio n. 4 di 4
P. Q. M.
Letto ed applicato l'art. 3, comma 5, L. cit., INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 di
1) alla a titolo di equa riparazione per Controparte_1 violazione del termine ragionevole di durata della procedura fallimentare innanzi indicata, la somma di euro 2.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) dall'avv. Mario Poeti, (C.F. ), quale difensore, C.F._2 dichiaratosi antistatario (ex art. 93 c.p.c.) della Controparte_1
le spese del presente procedimento, liquid
[...]
500,00 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 473,00 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e VA come per legge. Autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto. Napoli, 14.03.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta Sezione civile in persona del Consigliere, dott.ssa Francesca Sicilia, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif., ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 581/2025 R.G.V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.89 del 2001, ad istanza di
P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, l'amministratore unico CP_2
, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._1
Mario Poeti, (C.F. ); C.F._2 contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
***** Letto il ricorso proposto il 29.1.2025 da Controparte_1 volto ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare (la n. 24/2012, pendente presso il Tribunale di Nola che dichiarava il fallimento della Carmine e IU Nicola Spa) della quale lo stesso ricorrente è stato parte (quale Pt_1 creditore chirografario ammesso al passivo); esaminata la documentazione allegata anche a seguito di richiesta di integrazione;
rilevato: che il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia, all'ill.ma Corte d'Appello, ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, che il fallimento sopra indicato, sta vedendo coinvolte, come creditore, il ricorrente in epigrafe è in corso da 12 anni e 10 mesi ed un periodo eccedente la ragionevole durata indennizzabile di 6 anni (per l'esattezza 6 anni e 4 mesi) calcolato dal deposito della domanda di ammissione del credito al passivo (il 11/09/2012) al deposito del presente ricorso (29/01/2025);
-ACCERTARE E DICHIARARE, che sussiste la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, pertanto che, quali parti nel predetto processo fallimentare, hanno diritto all'equa riparazione ex art. 2 della legge 24/03/2001 n. 89; e per l'effetto
-CONDANNARE ed INGIUNGERE al , in persona Controparte_3 del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NAPOLI il pagamento senza dilazione - autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione ex art. 3, co. 5, della legge 89/2001 - in favore della P.VA Controparte_1
, in persona del lega , della P.VA_1 somma di €3.000,00 oltre interessi dalla data di deposito del ricorso al Foglio n. 2 di 4
saldo OVVERO in SUBORDINE al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 147/2022 e del D.M. nr. 37/18, utilizzando lo scaglione del valore dell'importo ingiunto, quantificate in €473,00 per compensi professionali imponibili (oltre VA, CAP e r.f. come per legge) ed €27,00 per spese non imponibili (per diritti di iscrizione a ruolo). Il tutto da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; considerato: che la domanda appare tempestiva, con riferimento al termine semestrale di proponibilità stabilito dall'art. 4 L. n. 89/2001, anche come interpretato dalla Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-26 aprile 2018, n. 88, in relazione alla possibilità che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza (come nel caso di specie) del procedimento presupposto;
che, in sostanza, non emerge dagli atti l'eventuale tardività della domanda (e, dunque, spettando all'Amministrazione convenuta tale eventuale dimostrazione;
cfr. Cass. civ. Sez. II, 15/12/2021, n. 40136; Sez. VI - 2 Ord., 23/11/2021, n. 36125); che il procedimento al quale la domanda si riferisce ha avuto una durata complessiva di 12 anni, 4 mesi, 18 giorni, come si evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Nola: 11.9.2012 (data della domanda del ricorrente di ammissione al passivo;
cfr., su tale decorrenza, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/01/2024, n. 324; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/07/2024, n. 18382; Sez. II, Ord., 24/05/2024, n. 14604); b) dies ad quem: 29.1.2025 (data di proposizione del ricorso ex lege n.89/2001, essendo ancora pendente il procedimento presupposto); che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (6 anni per le procedure fallimentari, nel caso di specie aumentato a sette anni, attesa la complessità della procedura, considerato anche il notevole numero dei creditori, evincibile dall'estratto dello stato passivo prodotto dal ricorrente;
cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord., 13.12.2023, n. 34836; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord. 12.1.2024, n. 1286; Sez II, Ord., 5.9.2024, n.23908; Sez. II, Ord. 11.9.2023, n.26289) è quantificabile in 5 anni, 4 mesi, 18 giorni;
che i termini oggi fissati dal legislatore per la durata ragionevole dei procedimenti giudiziari sono insuscettibili di autonoma valutazione da parte del giudice, avendone il legislatore predeterminato la misura (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 08-07-2021, n. 19555; Sez. II, Ord., 24-01- 2019, n. 2056; Corte cost., 19-02-2016, n. 36); che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 2-bis, comma 2, L. cit., e in particolare della natura degli interessi (meramente patrimoniali, credito chirografario) coinvolti nel procedimento, il dovuto indennizzo - per il pregiudizio non patrimoniale presuntivamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/04/2019, n. 9919) patito dal ricorrente (non emergendo Foglio n. 3 di 4
elementi di segno contrario) per il superamento dei detti limiti di ragionevole durata della procedura fallimentare e dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2020, n. 974) - può essere equamente determinato nel complessivo importo di euro 2.000,00 (euro 400,00 x 5 anni), non superiore al valore del credito (pari ad € 22.991,47) ammesso al passivo (ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001; cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 5757 del 24/02/2023), tenuto conto dei valori minimi e massimi (“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 e succ. modif.; il tutto senza l'aumento (da considerarsi facoltativo;
cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 01-02-2019, n. 3157) di cui all'art.2-bis, co.1, ultimo inciso (“…fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”); che non può essere accordata la rivalutazione monetaria del credito in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi richiesti devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo la prestazione difensiva nell'interesse del ricorrente stata ultimata il 29.1.2025, ossia dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore di tale decreto;
cfr. sul punto, l'art. 6 del DM 147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, dall'importo attribuito alla parte ricorrente a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare, con conseguente operatività dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07- 2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n. 715); Foglio n. 4 di 4
P. Q. M.
Letto ed applicato l'art. 3, comma 5, L. cit., INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 di
1) alla a titolo di equa riparazione per Controparte_1 violazione del termine ragionevole di durata della procedura fallimentare innanzi indicata, la somma di euro 2.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) dall'avv. Mario Poeti, (C.F. ), quale difensore, C.F._2 dichiaratosi antistatario (ex art. 93 c.p.c.) della Controparte_1
le spese del presente procedimento, liquid
[...]
500,00 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 473,00 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e VA come per legge. Autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto. Napoli, 14.03.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia