TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CE IA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17.12.2025, lette le note depositate dall'avv. BUSCEMI ENRICO NICOLO' nell'interesse dei ricorrenti, dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA nell'interesse di
[...]
Controparte_1
e dall'avv. IVANO ON nell'interesse dell'
[...] CP_2 ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3102/2023 R.G., promossa
DA
(C.F. – ), (C.F. – Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. – ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F- ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. – ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. – ), Parte_7 C.F._7 [...]
(C.F. – ), (C.F. – Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F. – ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. – ), (C.F. – Pt_11 C.F._11 Parte_12
), (C.F. – ) C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. – ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_14 C.F._14
ENRICO Parte_15
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro-tempore, , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA P.IVA_1
1 DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
IVANO ON
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, con ricorso depositato in data 18.10.2023, premettendo di avere prestato attività lavorativa dal 3.1.2000 al 31.12.2020 presso vari dipartimenti regionali e previa stipula di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, hanno lamentato di avere ricevuto, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data 1.1.2021, una retribuzione inferiore rispetto a quella goduta durante il periodo di precariato;
hanno dedotto di avere diritto al “mantenimento della retribuzione da essi goduta sotto l'egida del contratto a termine, scaduto al 31-12-2020, anche per il periodo dal 01-01-2021 in poi” con conseguenziale
“condanna dell'Amministrazione al pagamento – con la detta decorrenza – delle relative differenze retributive”; hanno invocato, sul punto, l'applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/ce e hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa ove occorra disapplicazione delle norme di diritto interno qualora interpretate in senso contrario all'accertamento dei diritti dei ricorrenti di cui ai succitati punti A), B) e C), posto che i rivendicati diritti scaturiscono dall'applicazione di norme dell'ordinamento euro-unitario e dalle pronunce della Corte di giustizia europea, direttamente applicabili alla vicenda che ci occupa: a) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire per il periodo dal 01-01-2021 lo stesso trattamento economico-retributivo dagli stessi goduto sino al 31 dicembre 2020
(stipendio tabellare CCRL Area Dirigenza), ed ovvero quello dagli stessi goduto sotto l'egida del contratto
a tempo determinato, per l'effetto condannando/ordinando alla resistente Amministrazione di adeguare nei predetti termini il loro trattamento economico – retributivo = b) conseguentemente condannare la resistente
Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative differenze retributive maturate a far data dal 01.01.2021 e sino al momento in cui per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al superiore punto a) l'Amministrazione provvederà all'adeguamento del trattamento economico – retributivo dei ricorrenti stessi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo = c) Condannare la resistente Amministrazione alla regolarizzazione della posizione assicurative- previdenziale dei ricorrenti per effetto dell'accoglimento delle succitate domande, verso il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
2 2. L'Assessorato indicato in epigrafe, con memoria depositata in data 19.4.2024, ha contestato la fondatezza delle domande attoree di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. L' con memoria depositata in data 25.4.2025, ha formulato seguenti CP_2 conclusioni: “In via principale, - accertato e dichiarato l'eventuale obbligo di ricostruzione dell'inquadramento contrattuale, normativo, retributivo e contributivo, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condannare il convenuto, nel limite dei termini prescrizionali, alla regolarizzazione contributiva a favore dei ricorrenti in relazione all'invocato contratto di lavoro dalla data indicata con ricorso, nonché in relazione a qualsivoglia altro istituto contrattuale comportante assoggettamento ad imposizione contributiva - Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
4. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, esperito il tentativo di conciliazione, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione ex art. 127 ter del codice di rito.
5. Il thema decidendum sottoposto dai ricorrenti a questo Tribunale consiste nel verificare se il mancato riconoscimento - all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato per effetto della procedura ex art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 – della stessa retribuzione maturata in forza dei servizi espletati a tempo determinato sia conforme o meno alla regola prevista dall'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui è vietata ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Sul punto, meritano senz'altro di essere condivise le argomentazioni del Tribunale di
Catania con la sentenza n. 1593/2025 che, in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., parzialmente si riportano e si fanno integralmente proprie.
Si premette anzitutto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che la stabilizzazione non integra un'ipotesi di conversione quale effetto sanzionatorio di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, ma costituisce una misura di favore prevista dal legislatore per coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'ente locale per un determinato periodo di tempo e che consente a tale personale, di accedere ai ruoli della P.A. mediante la stipula di un nuovo e diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato, che ben può seguire una regolamentazione contrattuale diversa dal procedente contratto di lavoro a termine.
Tale principio di diritto, affermato con riguardo alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, l. n. 296/ 2006, è applicabile anche nel caso di specie, in cui la stabilizzazione è avvenuta per effetto della partecipazione con esito positivo ad una procedura indetta ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, e ciò in quanto identica è
3 la ratio che ravvisa nell'istaurazione tra il dipendente e l'amministrazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di una procedura di stabilizzazione la conclusione di un nuovo e diverso contratto tra le parti, che come tale ben può essere stipulato a condizioni diverse dal precedente, non venendo qui in rilievo una questione di discriminazione tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato relativa alla fase di esecuzione del contratto di lavoro, bensì una diversa regolamentazione contrattuale di due diversi rapporti di lavoro all'atto genetico della stipula degli stessi.
La suprema Corte ha a tal riguardo affermato, infatti, che “non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell'Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo
l'amministrazione (nel caso che ne occupa, la Provincia di Prato) esercitare la sua facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale;
7.6 ciò è desumibile da ulteriore sentenza di questa Corte, che ha evidenziato come le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore (cfr., in tali termini, Cass.
3.4.2018 n. 8134)” (cfr. Cassazione ordinanza n.
297 del 9.1.2023; negli stessi termini Cass. 24.11.2016 n. 24025, nonché Cass. n.
8134/2018; Cass. n. 31112/2021).
Dai superiori principi discende dunque la legittimità dell'inquadramento dei ricorrenti nella posizione economica iniziale di ciascuna categoria operata dall' CP_3 resistente in sede di stabilizzazione, peraltro in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del bando di concorso di cui al DDG n. 7850/2019, a tenore del quale “i candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale. La sede di lavoro e individuata all'atto dell'assunzione presso le strutture dell'Amministrazione Regionale Siciliana”.
Si osserva, del resto che il CGA, investito dell'impugnazione suddetto bando, ha confermato la conformità della clausola 8 con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, precisando: a) che la procedura della stabilizzazione non può intendersi come conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con il mantenimento delle condizioni in essere;
si tratta, infatti, pur sempre di ipotesi di stabilizzazione del rapporto precario, che dà
4 luogo, a seguito di superamento della selezione concorsuale, ad una nuova assunzione, rispetto alla quale
l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce un mero presupposto (cfr., sul punto, Cons. giust. amm. Sicilia, 27/03/2017, n. 144); b) che l'accoglimento della tesi attorea “darebbe luogo, inoltre, ad una palese discriminazione nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato con regolare pubblico concorso” con conseguenziale “scavalcamento dei lavoratori a tempo indeterminato con minore anzianità, e dunque con discriminazione in danno di chi è stato assunto a seguito di concorso pubblico”; c) “non è configurabile la dedotta violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva comunitaria 70/1999/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, che potrebbe configurarsi solo nell'ipotesi in cui venisse prospettata in giudizio (e dimostrata da chi l'allega) l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti di un rapporto di lavoro in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'Ente locale di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato” (v. CGS sentenza n. 406/2023).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'inquadramento del personale stabilizzato non può che avvenire nei livelli iniziali atteso che il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato non determina una mera prosecuzione o modificazione del rapporto preesistente ma importa la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro;
non risulta, inoltre, ravvisabile alcuna violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ben potendo l'anzianità lavorativa pregressa essere valutata per l'applicazione di determinati istituti contrattuali nella specie non invocati.
6. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
La presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti suggerisce l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite
Così deciso in Siracusa, il 18/12/2025
IL GIUDICE
CE IA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CE IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5