Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1428/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 7 novembre 2024, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] ( AG ) l'1 maggio 1956 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Loggia, con autorizzazione per gli effetti di cui all'art. 136 e ss. c.p.c. ad effettuare gli avvisi di Cancelleria presso il numero di fax 0922875147, ovvero all'indirizzo di PEC per procura in atti Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] ( AG ) il 22 maggio 1983 (C.F. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Irene Di Dio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RA, via Nino Bixio n. 34, per procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 26 dicembre 2018, il Tribunale di Agrigento pronunciando sulla domanda proposta da contro a seguito della riassunzione in ordine Parte_1 CP_1
all'originario giudizio incardinato nei confronti di (deceduto) e Persona_1 Persona_2
(deceduta) e successivamente nei confronti di e (deceduta) così CP_1 Persona_2
provvedeva:
“Rigetta la domanda proposta dall'attore con il dispiegato atto di citazione perché la domanda è infondata in fatto ed in diritto e comunque la pretesa creditoria è prescritta ed ancora perché
aveva rinunciato alla eredità del padre e quindi non rivestiva la CP_1 Persona_1
qualità di erede dello stesso.
Compensa le spese di giudizio per ragioni di opportunità.”
Esponeva il primo giudice che:
aveva convenuto in giudizio e esponendo che, con Parte_1 Persona_1 Persona_2
atto pubblico del 16/2/1983, aveva acquistato dai convenuti l'appartamento sito in RA terzo piano, ex Campobello di Licata, di sei vani oltre accessori, via Giannone n. 7, distinto in catasto al foglio
22, particella 377 sub 6, nonché il garage distinto al foglio 22 particella 377 sub 3 e che, nel rogito, i venditori avevano dichiarato che per la detta costruzione non avevano avuto rilasciata alcuna concessione edilizia obbligandosi a sostenere le spese occorrenti per una eventuale sanatoria;
il Comune di RA, a completamento della pratica di sanatoria, aveva comunicato che necessitavano Euro 2.423,88 a titolo di conguaglio dell'oblazione ed Euro 755,67 a titolo di oneri concessori;
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i convenuti venivano invitati a corrispondere la somma di Euro 3.179,55 con raccomandata del
19/9/2012 e poiché non avevano provveduto al pagamento, al fine di evitare la decadenza, il
23/1/2013 provvedeva ad eseguire i pagamenti con le correlative spese, ammontanti ad Euro
5.150,03;
i convenuti e sostenevano la intervenuta prescrizione ordinaria ai sensi Persona_1 Persona_2
dell'art. 2946 c.c, delle somme pagate dall'attore stante che erano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di vendita;
l'attore sosteneva che il termine della prescrizione dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti in relazione alla domanda di condono edilizio iniziava dal momento del completamento della documentazione necessaria e, pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inadempimento del contratto di compravendita stipulato in data 16/2/1983 ad opera dei convenuti nella parte in cui gli stessi si erano obbligati a rimborsargli le somme necessarie per ottenere la concessione in sanatoria e conseguentemente di condannarli a corrispondergli la somma di Euro 5.150,03, con condanna degli stessi convenuti al risarcimento del danno allo stesso provocato;
a seguito dell'intervenuto decesso di la causa veniva interrotta e, con ricorso in Persona_1
riassunzione del 5/12/2017, riassumeva il giudizio nei confronti di Parte_1 Persona_2
e (figlia dei convenuti) le quali dichiaravano che in data 16/7/2014 avevano rinunciato CP_1
all'eredità di con atto in Notaio rep. 62728 raccolta 21672 e, quindi, in Persona_1 Per_3
ogni caso nulla doveva corrispondere, mentre poteva essere obbligata CP_1 Persona_2
soltanto in ragione del 50%;
a seguito dell'intervenuto decesso di la causa veniva riassunta nuovamente nei Persona_2
confronti di . CP_1
Affermava il primo giudice, che:
(figlia) aveva rinunciato alla eredità del padre unitamente alla madre CP_1 Persona_1
(moglie) e, quindi, in ordine alla dedotta posizione del "de cuius" nessuna censura Persona_2
ovvero obbligazione pecuniaria poteva essere fatta ricadere in capo alla dedotta;
CP_1
il dies a quo da cui fare decorrere la dedotta prescrizione coincideva con la stipula del rogito
(16/8/1983), mentre l'atto interruttivo della prescrizione a firma dell'attore risaliva al 19/9/2012 e cioè
a distanza di 29 anni dalla presentazione della pratica di sanatoria;
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peraltro il Comune di RA non aveva reclamato alcunché, rispetto al procedimento di sanatoria che era stato aperto nel 1986 ad istanza dell'attore, la cui obbligazione si era prescritta dieci anni dopo l'apertura del procedimento amministrativo di sanatoria.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che, sebbene Parte_1
aveva rinunciato all'eredità del padre, tuttavia l'obbligazione assunta dai due CP_1
genitori deceduti nei suoi confronti era solidale, con la conseguenza che egli poteva pretendere l'intera prestazione per l'intero.
In ogni caso, a seguito del decesso di il debito della stessa si era trasferito alla figlia Persona_2
almeno pro-quota al 50 %, poiché quest'ultima non aveva rinunciato all'eredità della CP_1
madre (primo motivo).
Affermava che l'avversa eccezione di prescrizione proposta era inammissibile poichè i convenuti si erano costituiti nel giudizio di primo grado tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 gennaio 2014, giorno stabilito per la prima udienza di comparizione delle parti
(secondo motivo).
Affermava che, erroneamente, il primo giudice aveva ritenuto che la prescrizione della dedotta obbligazione cominciava a decorrere con l'apertura del procedimento amministrativo di sanatoria, in quanto la sua decorrenza iniziava dalla data in cui la pratica di sanatoria era completa di tutti i documenti necessari per la definizione del procedimento e neppure aveva rilevanza alcuna il silenzio serbato dal per 26 anni ai fini della decorrenza del termine di Parte_2
prescrizione.
Invero, ai sensi dell'art. 32 comma 37 della L. n. 326/2003, il silenzio accoglimento si formava sulle domande di sanatoria qualora non era stato adottato alcun provvedimento negativo, decorsi almeno 24 mesi dalla sua presentazione, a condizione che fossero stati integralmente corrisposta l'oblazione ed il contributo concessorio e che fosse stata presentata la denunzia al catasto e quella ai fini ICI, nonché quella per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Nella specie il Comune di RA soltanto con nota del 31 luglio 2006 aveva richiesto alla parte appellante la produzione di vari documenti essenziali ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria ( certificato di idoneità statica, prova dell'accatastamento del fabbricato ) e soltanto in data 7 luglio 2012 aveva richiesto il pagamento in conguaglio dell'oblazione e degli oneri, ad integrazione delle somme versate in autoliquidazione con la presentazione originaria 6
della domanda di condono e solo dopo che il fascicolo ammnistrativo in sanatoria dell'immobile era provvisto di tutta la documentarne necessaria alla sua istruttoria e definizione.
Era pacifico che la decorrenza del termine di prescrizione del conguaglio dell'obbligazione decorreva dalla data in cui la pratica di sanatoria edilizia era definita in tutti i suoi aspetti ( Cons.
Stato 16.2.2011 n.1012 ).
Tra l'altro la somma di euro 3.179,55 era stata versata dall'appellante al in Parte_2
data 23 gennaio 2013 e, pertanto, soltanto da tale data poteva decorrere la prescrizione.
si costituiva in giudizio ed esponeva che correttamente il primo giudice aveva ritenuto CP_1
che il dies a quo di decorrenza della prescrizione della dedotta obbligazione coincideva con la stipula del rogito, (16.08.1983), mentre l'atto interruttivo della prescrizione a firma dell' risaliva al Pt_1
19.09.2012 e cioè con il trascorso di ben 29 anni dalla presentazione della pratica di sanatoria.
All'uopo l'appellante non poteva considerarsi titolare di alcuna posizione soggettiva diversa da quella dedotta in giudizio per cui l'interesse a giovarsi di tale atto (datato 19.09.2012) era compreso nell'interesse sottostante il diritto azionato.
In ordine poi all'obbligazione in capo alla , correttamente aveva giudicato il giudice di CP_1
prime cure che nessuna obbligazione poteva essere posta in capo della stessa, avendo quest'ultima e la di lei madre posto atto di rinuncia all'eredità.
L'art.754 del C.C stabiliva che “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria ”.
Nella specie gli eredi di erano moglie, e , figlia, le quali Persona_1 Persona_2 CP_1
però non rivestivano la qualità di eredi in quanto in data 16.07.2014 avevano rinunciato all'eredità di con atto notarile rep.62728, raccolta 21672 NO . Persona_1 Per_3
Il 7 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Il primo motivo di appello è fondato in quanto nell'atto pubblico di vendita del 16 agosto 1983 per cui è causa i venditori e si erano entrambi obbligati a sostenere le Persona_1 Persona_2
spese per l'eventuale sanatoria.
Invero a norma dell'art. 1294 c.c., i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Nella specie quindi era tenuta in ordine all'obbligazione contratta con il marito Persona_2 Per_1
al pagamento per l'intero – anche dopo il decesso di quest'ultimo- e poiché non
[...] CP_1 7
ha rinunciato all'eredità della madre detta obbligazione si è trasferita in capo alla Persona_2
stessa per l'intero.
Il secondo motivo di appello è pure fondato. Invero sensi dell'art. 167 c.p.c., coordinato con il successivo art. 171 , comma 2, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 c.p.c. (bensì tardivamente), decade sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali sia dalla facoltà di proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. La tempestiva costituzione in giudizio tramite comparsa di risposta rappresenta, pertanto, per il convenuto il primo ed ultimo momento utile per far valere qualsiasi difesa qualificabile come eccezione processuale e/o di merito non rilevabile d'ufficio.
Nella specie, quindi, essendosi costituiti i convenuti tardivamente nel giudizio di primo grado nella stessa data dell'udienza di prima comparizione (21 gennaio 2014), anziché venti giorni prima dell'udienza di comparizione, in osservanza dell'art. 166 c.p.c., sono decaduti dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, come, nella specie, dalla facoltà di proporre l'eccezione di prescrizione.
In ogni caso, anche a volere ritenere ammissibile la proposta eccezione di prescrizione, è da ritenere che la stessa è infondata in quanto la prescrizione non può farsi decorrere dalla data del contratto stipulato tra le parti ma soltanto dalla data della richiesta formulata dal Parte_2
all' (nota del del 7 luglio 2012) di pagamento degli importi dovuti a Pt_1 Parte_2
titolo di conguaglio dell'oblazione ed a titolo di oneri concessori.
Invero in detta data il danno si è manifestato e da esso deve farsi decorrere il termine di prescrizione
(v. Cass. n. 12666 del 29/08/2003 ), con la conseguenza che all'epoca dell'inoltro da parte dell' della missiva di messa in mora a e ( 19 settembre Pt_1 Persona_1 Persona_2
2012), la prescrizione non si era verificata.
Consegue che, in accoglimento del terzo motivo di appello, il debito della non può comunque CP_1
ritenersi prescritto.
Per le suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda proposta dall' , Parte_1
va condannata al pagamento in favore del predetto della somma di euro CP_1 Pt_1
5.150,03, oltre interessi legali dalla data di messa in mora ( 19 settembre 2012 ) e fino al soddisfo
( non compete la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, e neppure compete il richiesto risarcimento di danni non patrimoniali, in assenza della prova della loro esistenza ). 8
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., e, tenuto conto delle tariffe ministeriali vigenti, si liquidano per il primo grado del giudizio in euro 1.613,00, di cui euro 1.500,00 per compenso professionale di avvocato ed euro 113,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, e per questo grado del giudizio in euro 2,174,00, di cui euro 2.000,00 per compenso professionale di avvocato ed euro 174,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 26 dicembre 2018 dal Tribunale di Agrigento appellata da nei confronti di , condanna l'appellata al Parte_1 CP_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 5.150,03, oltre interessi legali dalla data di messa in mora ( 19 settembre 2012 ) e fino al soddisfo.
Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado del giudizio in euro 1.613,00, di cui euro 1.500,00 per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, e per questo grado del giudizio in euro 2,174,00, di cui euro 2.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente