Sentenza breve 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 11/01/2023, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00056/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01916/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2022, proposto da
Pagani Ricicla di Piccolo Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a – del silenzio rigetto sull’istanza depositata dalla ricorrente in data 14.07.2022 (prot. n. 36562) ai fini della sanatoria di alcune opere realizzate nell’ambito di un’area sita alla Via Urbano VI n. 4 del Comune di Pagani, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001;
b – ove e per quanto occorra, della nota del 12.08.2022, senza protocollo, e mai comunicata, recante la relazione tecnica di preistruttoria di detta istanza;
c – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali ivi compresi, qualora adottato, il provvedimento di diniego espresso;
nonché, qualora si dovesse ritenere non formatosi il silenzio rigetto, per la declaratoria di illegittimità – con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. ed in sede di giurisdizione esclusiva:
d – del silenzio-inadempimento formatosi sulla predetta istanza e, dunque, per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente con atto espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato in data 9 novembre 2022 e depositato in data 16 novembre 2022, la ditta ricorrente deduceva in fatto:
- di essere una ditta individuale, impegnata nel settore del recupero e della preparazione per il riciclaggio di rottami metallici;
- che tale attività veniva esercitata all’interno di un’area sita alla Via Urbano VI n.4 del Comune di Pagani, distinta in catasto al foglio 6, p.lla 279, in virtù di autorizzazione prot. 130008 del 14 giugno 2018 e successiva voltura del 28 maggio 2019, rilasciate dalla Provincia di NO, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
- che l’area in oggetto ricadeva in zona omogenea “D1 – industriale” del vigente P.R.G., evincibile dal certificato di destinazione urbanistica del 12 settembre 2022;
- che era ricompresa nell’ambito del P.I.P. approvato con delibera di C.C. n. 128/1989, succeduta dalla delibera di C.C. n. 34 del 16 giugno 2003, alla porzione del lotto n.4 di tale Piano;
- che il suddetto P.I.P. trovava solo parziale attuazione nei termini di efficacia di cui all’art. 17 della L. n. 1150/1942 e, conseguentemente, decadeva, divenendo inefficace per la parte rimasta inattuata e rimanendo fermo solo relativamente all’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona ivi stabiliti, individuati dagli indici e dai parametri previsti dalle relative NN.TT.A.;
- di aver depositato istanza per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria, in data 14 luglio 2022, per alcune opere ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, cui faceva seguito il deposito, all’interno del fascicolo telematico della pratica presente sul portale “impreseinungiorno”, di una relazione tecnica di preistruttoria, con cui il responsabile del procedimento assumeva che: “ a – “al fine di perfezionare la titolarità della richiesta occorre che sia integrata la documentazione con l’autorizzazione della richiesta di accertamento di conformità del soggetto proprietario”; b - “la porzione immobiliare d’intervento risulta porzione del lotto n. 14 del comparto artigianale commerciale pertanto l’intervento richiesto in accertamento di conformità non rispetta la lottizzazione del piano attuativo decaduto ”;
- di aver depositato, in data 20 settembre 2022, articolata memoria con cui rappresentava l’erroneità dei rilievi opposti;
- che l’Amministrazione non riscontrava tale memoria e non adottava il provvedimento conclusivo del procedimento.
A fondamento del ricorso, venivano articolate le seguenti censure di diritto:
A – SULL’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO DINIEGO OVVERO SULL’ASSENTIBILITÀ DELL’ISTANZA EX ART. 36 DEL D.P.R. N. 380/2001.
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 36 D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’).
Si deduceva la sussistenza della doppia conformità richiesta ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’area de qua era ricompresa nell’ambito del P.I.P. approvato con delibera di C.C. n. 128/1989, seguita poi dalla delibera di C.C. n. 34 del 16 giugno 2003, P.I.P. che veniva solo parzialmente attuato e decadeva, a seguito del decorso del termine decennale di efficacia stabilito dall’art. 17 della L. 1150/1942, per la parte in cui non aveva avuto attuazione; di conseguenza, le aree ricomprese nel P.I.P. decaduto conservavano la destinazione prevista dal Piano urbanistico Regionale.
Si rappresentava che gli interventi realizzati dalla ricorrente nel 2017 erano del tutto conformi alla disciplina di zona contenuta nelle NN.TT.A. del P.I.P. del 2003 (decaduto nel 2013) nonché alla disciplina di zona (destinazione produttiva “zona D1”) del vigente strumento urbanistico.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 36 D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’).
Si deduceva l’infondatezza dei rilievi posti dal responsabile del procedimento.
In particolare: quanto al rilievo sub a), secondo cui “ al fine di perfezionare la titolarità della richiesta occorre che sia integrata la documentazione con l’autorizzazione della richiesta di accertamento di conformità del soggetto proprietario”, si deduceva l’avvenuto deposito, unitamente alla richiesta di p.d.c. in sanatoria, dell’autorizzazione al deposito dell’istanza de qua , oltre alla ritrasmissione dell’autorizzazione rilasciata dal proprietario dell’area a seguito di tale rilievo, nonostante l’art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 preveda che la sanatoria possa essere richiesta alternativamente dal responsabile dell’abuso o dal proprietario dell’immobile.
Quanto al rilievo sub b), secondo cui “l a porzione immobiliare d’intervento risulta porzione del lotto n. 14 (recte, lotto n. 4) del comparto artigianale commerciale pertanto l’intervento richiesto in accertamento di conformità non rispetta la lottizzazione del piano attuativo decaduto ”, si deduceva che il P.I.P. del 2003 era scaduto e, dunque, il disegno dei lotti o la mera rappresentazione grafica della lottizzazione del P.I.P. scaduto non aveva alcuna efficacia ultrattiva, non rientrando nel concetto di “ allineamenti e (…) prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso ” che, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 1150/1942, bisognava rispettare per l’edificazione delle residue aree del Piano.
Si deduceva, altresì, l’erroneità dell’assunto secondo cui ai fini della trasformazione dell’area sarebbe necessaria la previa approvazione di un Piano attuativo, in quanto, il vigente strumento urbanistico non prevede tale requisito, né tale vincolo deriva dal P.I.P. decaduto.
B - PER QUANTO POSSA OCCORRERE ED IN VIA ALTERNATIVA, SULL’OBBLIGO A PROVVEDERE EX ARTT. 31 E 117 C.P.A.
III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 36 D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’).
Si deduceva che, nell’ipotesi in cui non si fosse formato il silenzio rigetto ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, era configurabile comunque un obbligo del Comune di definire il procedimento mediante l’adozione di un atto formale ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990.
All’udienza in camera di consiglio del 1° dicembre 2022 il Collegio, su istanza di parte ricorrente, al fine del deposito di una consulenza di parte, disponeva il rinvio ad altra data.
Infine, la causa veniva chiamata alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023 e veniva trattenuta in decisione, con avviso alle parti (che non sollevavano obiezioni in merito) di possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato e, pertanto, può essere definito con sentenza in forma semplificata.
Sull’istanza di accertamento di conformità si è definitivamente formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui: “ sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
Nel caso di specie, l’istanza della ditta ricorrente è stata depositata in data 14 luglio 2022 (prot. n. 36562), cui ha fatto seguito, in data 12 agosto 2022, una relazione tecnica di preistruttoria di detta istanza indirizzata al Settore S.U.E., nella quale il responsabile del procedimento ha assunto che: “ a – “al fine di perfezionare la titolarità della richiesta occorre che sia integrata la documentazione con l’autorizzazione della richiesta di accertamento di conformità del soggetto proprietario”;
b - “la porzione immobiliare d’intervento risulta porzione del lotto n. 14 del comparto artigianale commerciale pertanto l’intervento richiesto in accertamento di conformità non rispetta la lottizzazione del piano attuativo decaduto”.
Tale provvedimento non può essere considerato interruttivo del termine di sessanta giorni, in quanto proprio di una fase pre-istruttoria, laddove il silenzio rigetto investe il momento decisionale, andando a sostituire il provvedimento conclusivo del procedimento stesso.
Di conseguenza, essendo decorsi i termini di legge, si è formato il silenzio rigetto sull’istanza di accertamento di conformità.
Tale rigetto, tuttavia, è illegittimo.
Invero, ai fini dell’assenso alla istanza, l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 richiede, al primo comma, la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Nel caso di specie, dal certificato di destinazione urbanistica del 12 settembre 2022, si evince per tabulas che l’area in oggetto ricade in zona omogenea “D1 – industriale” del vigente P.R.G. del Comune di Pagani ed era ricompresa nell’ambito del P.I.P. approvato con delibera di C.C. n. 128/1989, cui ha fatto seguito da ultimo la delibera di C.C. n. 34 del 16 giugno 2003.
Il suddetto P.I.P. è decaduto a seguito del decorso del termine decennale di efficacia previsto dall’art. 17 della L. n. 1150/1942, secondo cui: “ Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso ”.
In altri termini, come più volte ribadito anche da questa Sezione: “ con riguardo alla efficacia di un piano particolareggiato, al quale deve assimilarsi il P.I.P., condivide l’orientamento consolidato in forza del quale, quest’ultimo, una volta decaduto per scadenza dei termini, "diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione e residua, a tempo indeterminato, il solo obbligo di osservare nelle nuove costruzioni gli allineamenti e le prescrizioni di zona dello stesso, sicché alla cessata efficacia delle norme del piano attuativo consegue la decadenza dei vincoli espropriativi di zona, con riespansione dello ius aedificandi secondo le previsioni dettate dal vigente strumento urbanistico, rimanendo fermi a tempo indeterminato soltanto gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso” (Così Tar NO I 356/2013, 3323/2009 e T.A.R. NO, sez. II, 8 luglio 2008, n. 2085)” (cfr. T.A.R. Campania – NO, Sez. II, n. 410/2014; tra le altre, T.A.R. Campania NO, Sez. II, 3 dicembre 2019 n. 2142).
Né può assumersi, come affermato nella nota del Responsabile del procedimento, che l’intervento richiesto in sanatoria “ non rispetta la lottizzazione del piano attuativo decaduto” .
Difatti, la norma è chiara nell’affermare che, per le parti inattuate del P.I.P. decaduto e divenuto inefficace, debba trovare applicazione il vigente strumento urbanistico, restando fermi, con effetti ultrattivi, esclusivamente gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite dal Piano decaduto.
Ma nella definizione di allineamenti e prescrizioni di zona non possono farsi rientrare i piani di lottizzazione.
Ed invero, sul punto il Consiglio di Stato, proprio nei confronti del Comune di Pagani, ha condivisibilmente ritenuto che: “ Invero, se la nozione di “allineamento” ha riguardo alla collocazione di un manufatto frontistante un tratto viario (con funzione di evitare disarmonie di posizionamento fra più corpi di fabbrica, parimenti insistenti sul medesimo fronte stradale), diversamente nelle prescrizioni di zona rientrano quelle relative ai rapporti di copertura, alle distanze ed ai distacchi, alle volumetrie realizzabili, alle altezze massime.
Non il “disegno dei lotti”, evocato nel provvedimento gravato in prime cure, per il quale le Norme tecniche di attuazione del P.I.P. del Comune di Pagani si limitano ad individuare un limite massimo di accorpabilità pari a due lotti (questione, questa, estranea al thema decidendum, in quanto non rappresentata nell’avversato diniego di rilascio di titolo edilizio quale elemento ostativo, ma introdotta ex post nella relazione di cui sopra). Se va, dunque, ribadito che alla scadenza del termine di efficacia, sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio (trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all’eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura: cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 22), va escluso che l’ultrattività all’esame possa estendersi (anche) al disegno dei lotti” (Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2020, n. 3909) .
Risulta priva di pregio anche l’affermazione del Responsabile del procedimento secondo cui “ al fine di perfezionare la titolarità della richiesta occorre che sia integrata la documentazione con l’autorizzazione della richiesta di accertamento di conformità del soggetto proprietario ”.
Sul punto la norma è chiara nel porre la disgiuntiva “o”, per cui il permesso in sanatoria può essere ottenuto dal responsabile dell’abuso o dall’attuale proprietario dell’immobile.
In ogni caso, risulta che l’autorizzazione del proprietario sia stata allegata sin dalla presentazione dell’istanza.
Conseguentemente, il silenzio rigetto formatosi per decorso del termine di sessanta giorni è illegittimo e va annullato.
In considerazione della peculiarità della vicenda, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il silenzio rigetto formatosi ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 sull’istanza depositata dalla ricorrente in data 14 luglio 2022 (prot. n. 36562).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO