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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13948/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170220687125000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11341/2025 depositato il 14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di intimazione relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2015 riferita al veicolo targato Targa_1, il ricorrente eccepisce la prescrizione del tributo stante la mancata notifica degli atti prodromici.
Si costituiva la Regione Lazio che eccepiva l'inammissibilità del ricorso atteso che la cartella di pagamento n. 09720170220687125000 risultava notificata in data 03/09/2018 ed il ruolo n. 2017/13571 era stato reso esecutivo in data 31/08/2017 e poi nel 2022.
L'agenzia delle entrate e riscossioni controdeduceva la tardività della opposizione alla cartella in questione in data 27.8.2024, ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della cartella risalente al 3.9.2018
e la successiva notifica del 12.07.2022. La stessa allegava la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria adita, con effetto assorbente di ogni altra questione, dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo relativamente al merito.
Si osserva che l'intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento, notificata e non impugnata, può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi ascrivibili alla cartella e idonei a rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta. Le eventuali ragioni di censura avrebbero dovute essere proposte al momento del ricevimento del primo atto e non in un momento successivo. (in senso conforme
Ordinanza Cass.n.15941/2021)
Parti resistenti, invero, hanno offerto la prova della notifica degli atti prodromici verso i quali parte ricorrente nulla ha eccepito e consequenzialmente la tassa auto deve essere versata perchè non prescritta.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile posto che parte ricorrente nulla ha eccepito in merito ai vizi propri dell'avviso di intimazione quivi impugnato. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Roma 10 novembre 2025 Il Giudice
IO OR
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13948/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170220687125000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11341/2025 depositato il 14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di intimazione relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2015 riferita al veicolo targato Targa_1, il ricorrente eccepisce la prescrizione del tributo stante la mancata notifica degli atti prodromici.
Si costituiva la Regione Lazio che eccepiva l'inammissibilità del ricorso atteso che la cartella di pagamento n. 09720170220687125000 risultava notificata in data 03/09/2018 ed il ruolo n. 2017/13571 era stato reso esecutivo in data 31/08/2017 e poi nel 2022.
L'agenzia delle entrate e riscossioni controdeduceva la tardività della opposizione alla cartella in questione in data 27.8.2024, ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della cartella risalente al 3.9.2018
e la successiva notifica del 12.07.2022. La stessa allegava la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria adita, con effetto assorbente di ogni altra questione, dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo relativamente al merito.
Si osserva che l'intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento, notificata e non impugnata, può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi ascrivibili alla cartella e idonei a rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta. Le eventuali ragioni di censura avrebbero dovute essere proposte al momento del ricevimento del primo atto e non in un momento successivo. (in senso conforme
Ordinanza Cass.n.15941/2021)
Parti resistenti, invero, hanno offerto la prova della notifica degli atti prodromici verso i quali parte ricorrente nulla ha eccepito e consequenzialmente la tassa auto deve essere versata perchè non prescritta.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile posto che parte ricorrente nulla ha eccepito in merito ai vizi propri dell'avviso di intimazione quivi impugnato. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Roma 10 novembre 2025 Il Giudice
IO OR