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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/11/2024, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
RG 3273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e di divorzio)
depositato in data 21/12/2023
da (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Franco Sini presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliato,
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giacomina Sole presso il Parte_2 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 506/2024 del 19/04/2024, pubblicata il 21/04/2024 il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti precisate nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 18/03/2024.
All'udienza del 07/11/2024, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni statuite pagina 1 di 3 concordemente in sede di separazione, di seguito riportate, e confermate con note di Trattazione scritta depositate il 21/10/2024:
“3- Assegnare che la casa coniugale sita in Ittiri, Via Irventi n. 23, di proprietà esclusiva del sig. , alla Pt_1
sig.ra , la quale vi abiterà con i minori figli. Parte_2
4- Affidare i minori figli ed congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1 Per_2
presso la mamma, il sig. potrà vedere i minori per due pomeriggi alla settimana, da concordarsi con la Pt_1
madre con almeno 24 ore di preavviso, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà a
casa della Pt_2
5- Potrà vedere e tenere con sé i bambini anche a fine settimana alternati, nelle giornate di sabato e domenica,
con pernottamento comunque presso la madre, salvo che i bambini manifestino la propria volontà di pernottare
con il papà.
6- Durante le festività natalizie e pasquali, così come pure per i compleanni, si adotterà il criterio
dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti.
7- Porre a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento per i minori figli dell'importo di €. 600,00 Pt_1
(300,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
CNF, oltre alla totalità dell'assegno unico.
8- Il padre, considerato quanto accertato relativamente al figlio minore autorizza sin d'ora la sig.ra Per_1
ad attivare ogni e qualunque pratica inerente la presentazione delle domande necessarie per il Pt_2
riconoscimento di eventuali provvidenze e per la riscossione di somme, previa apertura di conto corrente
bancario o postale, nell'esclusivo interesse del minore.
9- L'autovettura Fiat 500, targata EY048ER, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso alla Pt_2
nell'interesse dei minori figli e, l'autovettura Mercedes Targata ER 715XT di esclusiva proprietà del sig. , Pt_1
rimarrà al medesimo.
pagina 2 di 3 10- I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato ed intrattenuto presso Banco Di
Sardegna, filiale di Ittiri n. , entro 60 giorni dalla comparizione nanti al Tribunale, ripartendo in P.IVA_1
misura eguale le eventuali somme ivi depositate.
11- Il sig. altresì si impegna a trasferire la propria residenza entro 60 giorni dalla comparizione nanti al Pt_1
Tribunale di Sassari”.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
-dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in SASSARI in data 02/06/2012, autorizzando Parte_1 Parte_2
l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, Anno 2012, al n. 2 P. 2 S A);
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo precisate nelle Note di
Trattazione scritta depositate in data 18/03/2024 e confermate nelle note di Trattazione scritta del 21/10/2024 e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto, come trascritte in epigrafe;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 15.11.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e di divorzio)
depositato in data 21/12/2023
da (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Franco Sini presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliato,
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giacomina Sole presso il Parte_2 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 506/2024 del 19/04/2024, pubblicata il 21/04/2024 il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti precisate nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 18/03/2024.
All'udienza del 07/11/2024, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni statuite pagina 1 di 3 concordemente in sede di separazione, di seguito riportate, e confermate con note di Trattazione scritta depositate il 21/10/2024:
“3- Assegnare che la casa coniugale sita in Ittiri, Via Irventi n. 23, di proprietà esclusiva del sig. , alla Pt_1
sig.ra , la quale vi abiterà con i minori figli. Parte_2
4- Affidare i minori figli ed congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1 Per_2
presso la mamma, il sig. potrà vedere i minori per due pomeriggi alla settimana, da concordarsi con la Pt_1
madre con almeno 24 ore di preavviso, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà a
casa della Pt_2
5- Potrà vedere e tenere con sé i bambini anche a fine settimana alternati, nelle giornate di sabato e domenica,
con pernottamento comunque presso la madre, salvo che i bambini manifestino la propria volontà di pernottare
con il papà.
6- Durante le festività natalizie e pasquali, così come pure per i compleanni, si adotterà il criterio
dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti.
7- Porre a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento per i minori figli dell'importo di €. 600,00 Pt_1
(300,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
CNF, oltre alla totalità dell'assegno unico.
8- Il padre, considerato quanto accertato relativamente al figlio minore autorizza sin d'ora la sig.ra Per_1
ad attivare ogni e qualunque pratica inerente la presentazione delle domande necessarie per il Pt_2
riconoscimento di eventuali provvidenze e per la riscossione di somme, previa apertura di conto corrente
bancario o postale, nell'esclusivo interesse del minore.
9- L'autovettura Fiat 500, targata EY048ER, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso alla Pt_2
nell'interesse dei minori figli e, l'autovettura Mercedes Targata ER 715XT di esclusiva proprietà del sig. , Pt_1
rimarrà al medesimo.
pagina 2 di 3 10- I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato ed intrattenuto presso Banco Di
Sardegna, filiale di Ittiri n. , entro 60 giorni dalla comparizione nanti al Tribunale, ripartendo in P.IVA_1
misura eguale le eventuali somme ivi depositate.
11- Il sig. altresì si impegna a trasferire la propria residenza entro 60 giorni dalla comparizione nanti al Pt_1
Tribunale di Sassari”.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
-dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in SASSARI in data 02/06/2012, autorizzando Parte_1 Parte_2
l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, Anno 2012, al n. 2 P. 2 S A);
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo precisate nelle Note di
Trattazione scritta depositate in data 18/03/2024 e confermate nelle note di Trattazione scritta del 21/10/2024 e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto, come trascritte in epigrafe;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 15.11.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3