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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1075/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], CF Parte_1
, residente in [...]in c.da Salsello snc, n.q. di titolare p.t. C.F._1
della , avente sede legale in Capizzi Controparte_1
in via Alessandro Manzoni n 9, elettivamente domiciliato in Valguarnera alla via
Bologna n 16 presso lo studio dell'Avv. Carlo Bellone, giusta procura in atti.
- Opponente
CONTRO
1 [...]
Controparte_2
in persona del Ministro
[...] pro tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 150/2011 dal funzionario delegato.
- Opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 14/06/2024 per l'udienza del
18/06/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/10/2023 veniva proposta opposizione all'Ordinanza-
Ingiunzione Ordinanza ingiunzione n 472/2023, del 18/09/2023 e notificata via pec il 25/09/2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 121.964,51, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché le spese di notifica, per violazione degli artt. 2 e 3 della legge 898/86, per aver percepito contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2014 e 2015, a seguito di procedure non conformi alle vigenti disposizioni di legge, ovvero attestando falsamente la disponibilità delle superfici dichiarate nelle suddette domande.
Con decreto del 14/01/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28.03.2024.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi concessa la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 18/06/2024 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
2 1. Illeggitimità dell'Ordinanza –
2. Nullità del verbale per insussistenza / inesistenza della violazione di fatto contestata
3. Assoluta mancanza di prova in ordine alle violazioni a carico del ricorrente.
§
Occorre premettere che il ricorrente Il ricorrente è imprenditore agricolo e allevatore, nonché titolare dell'azienda agricola Controparte_1
, come da richieste premio.
[...]
La sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri- Ufficio Tutela Forestale, Ambientale
e Agroalimentare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, procedeva ad attività investigativa appurando che il ricorrente, per l'anno 2014, avrebbe percepito contributi comunitari a seguito di dichiarazioni mendaci, non rispondenti alla realtà, ovvero in seguito a:
1) Falsità delle attestazioni di conduzione delle superfici dichiarate;
2) Falsità delle dichiarazioni di mancato pascolamento a “Causa di forza maggiore” esclusivamente legata agli allevamenti (epizoozia); 3) acquisizione per trasferimento di titoli ottenuti indebitamente da soggetti, risultanti provento del reato di truffa e falso a danno di AGEA.
- In particolare, gli agenti verbalizzanti, a seguito dei controlli effettuati presso il competente centro di assistenza agricola CAA CANAPA SRL di Trapani, avrebbero constatato quanto segue:
1) per l'annualità 2014, dai controlli effettuati nella banca dati SIAN, che il ricorrente aveva presentato domanda unica di pagamento 40809346204 del
30/05/2014, abbinata alla scheda di valutazione 40361308527 del 30/05/2014, nella quale venivano dichiarate in “altra forma” la conduzione di HA 706.72 (Terreni)
3 pari a n 88 particelle, ubicate nei Comuni di Enna, Castroreale,ZZ, AN
RO e PI
2) per l'annualità 2014, dai controlli effettuati nella banca dati SIAN, che il ricorrente aveva presentato domanda unica di pagamento di modifica n
40809567171 del 30/12/2014, abbinata alla scheda di validazione 40362149748 del
30/12/2014, nella quale venivano dichiarate in “altra forma” la conduzione di HA
706.72 (Terreni) pari a n 88 particelle, ubicate nei Comuni di Enna, Castroreale,
ZZ, PI e AN RO.
Nella sezione documenti cartacei rilevati presenti nel fascicolo della scheda di validazione, veniva indicato come “estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell'anno 2014”, sei atti di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'ufficio tecnico erariale, assenso della commissione, indicazione del canone riportanti il protocollo
AGEACAA5812.2014.0001146;AGEA.CAA5812.2014.0001148;AGEA.CAA5812.2014000118
0;AGEA.CAA5812.2014.0001741;AGEA.CAA5812.2014.0001744;AGEA.CAA5812.2014.0001
748, nonché 6 planimetrie catastali con indicazione del terreno demaniale dato in concessione, riportanti il protocollo
AGEA.CAA45812.2014.0001147,AGEA.CAA5812.2014.0001149,AGEA.CAA5812.2014.0001
181,AGEA.CAA5812.2014.0001740,AGEA.CAA5812.2014.0001743,AGEA.CAA5812.2014.00
01749, e due certificazioni del Comune con Sup Tot concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori, num. Capi autorizzati, sup. e/o capi assegnati all'agricoltore riportanti il protocollo AGEA.CAA5812.2014.0001233 e
AGEA.CAA5812.2014.0001746.
Inoltre, gli agenti verbalizzanti evidenziano che nel quadro D2 punto 4 a pagina 3 ed a pag 13 Sez I, punto 4 “informazioni specifiche relativi a pascolo permanenti”, delle domande in questione, veniva barrata la casella relativa alla dichiarazione di mancato pascolamento a “causa di forza maggiore” esclusivamente legate agli
4 allevamenti (epizoozia) e pertanto pur non effettuando il pascolo l'Ente pagatore doveva corrispondere il premio dovuto.
Senonchè, tale dichiarazione inserita nelle suddette domande è stata ritenuta
“falsa” posto che non essendo stata rinvenuta all'interno del fascicolo aziendale della ditta Ricorrente nessuna certificazione attestante la causa di forza maggiore dichiarata (epizoozia), gli agenti verbalizzanti hanno richiesto al Dipartimento di
Prevenzione Veterinario di Enna se alla stessa era stato rilasciato certificato attestante lo stato di “Epizoozia” che le avrebbe impedito lo spostamento dei capi, il quale avrebbe risposto che nessun provvedimento sanitario di restrizione della movimentazione, specifico per l'allevamento, era stato adottato nell'anno 2014 e negli anni a seguire.
3) Nell'annualità interessata veniva dichiarato dalla ditta ricorrente di condurre terreni in “altra forma”.
Effettuati i controlli attraverso il portale dell'Agenzia del Territorio, per identificare i proprietari dei fondi agricoli in questione e delegato i reparti di zona a sentire a sommarie informazioni detti proprietari scaturiva che: “con nota n 2166 del 10/06/2016 l'Ufficio Servizio per il Territorio di Messina- Servizio 15, comunicava che nell'anno 2013/2014 gli immobili censiti al catasto Terreni al fg 56 part 14-15 e fg 57 partt. 4-7-14-17-19 in agro del Comune di Castroreale risultano concessi alla sig.ra e ai sigg e Parte_2 Parte_1 [...]
; in data 10/03/2016 il personale del Distaccamento di ZZ del Pt_3
Corpo Forestale della Regione Siciliana sentiva a sommarie informazioni il sig comproprietario degli immobili censiti al catasto terreni al Fg 46, part Parte_4
1-117 in agro del Comune di Barrafranca, il quale dichiarava di aver concesso i terreni in questione in comodato gratuito nell'anno 2013-2014-2015 al sig e di riconoscere il relativo contratto;
con nota 1760 del Parte_1
18/03/2016 il Comune di AN calabro intestatario degli immobili censiti al
5 catasto terreni al fg 7 partt 1-2-4-9-10-12- 17 comunicava di non aver rilasciato alcuna concessione alla;
in data Controparte_1
30/03/2016 il personale del CFS del Centro Regionale Anticrimine Agroalimentare di Palermo sentiva a sommarie informazioni il sig Controparte_3
comproprietario dell'immobile censito al catasto terreni al fg 46 part I in agro del
Comune di Barrafranca, il quale dichiarava di non aver concesso i terreni in questione ad alcuno;
con nota 5068 del 06/05/2016 l'Ufficio Servizio per il territorio di Caltanissetta- Servizio 12- comunicava che gli immobili censiti al catasto terreni al fg 171 partt. 1-2-4-6-19-23-25-31 e fg 172 partt 1-6- 10-11-12-15-16-
17 in agro del Comune di ZZ risultano concessi alla ditta Parte_1
; con nota 3665 del 19/04/2016l'Ufficio Servizio per il Territorio di Enna
[...]
Servizio 14 comunicava che gli immobili censiti al catasto terreni al fg 242 partt
110-146 in agro del Comune di Enna, al fg 6 partt 4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-64-68-69-74-80-81- 85-86-89-95-96-99-104-105-113-114-115-119-
121-122-123-124 e fg 5 partt 31-17-18-21-25-31-32-33-34-38-39-41-42-43-50-51 in agro di PI risultano concessi alla ditta l'Agrilano di AT IO e
LV.
4) Con riguardo alla verifica dei titoli gli agenti verbalizzanti avrebbero appurato che la ditta ricorrente riceveva titoli AGEA: a) in data 27/03/2014, n 341 titoli dal valore di € 84.987,79 dalla ditta , titoli provenienti Parte_5
da AT LV, e Persona_1 Persona_2 [...]
iscritta nel procedimento penale 2730/2015; Persona_3
b) in data 10/05/2014 riceveva n 88 titoli del valore di € 47.976,00 dalla società
DI CI AR RO, i predetti titoli a sua volta risulterebbero trasferiti alla società dalla ditta e dalla ditta individuale intestata a CP_4 Controparte_5
CI AR RO;
c) in data 11/05/2014 riceveva n 3 titoli del valore di € 914,85 dalla Società l'Agrilano.
6 L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 28/03/2024, si è costituita producendo copiosa documentazione, soltanto in data 23/07/2024 ben oltre l'udienza fissata per la discussione e decisione del 18/06/2024 .
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne'
l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un
“duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova
7 in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 14/01/2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 28/03/2024, ma l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita soltanto in data 23/07/2024.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la
P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla
P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità
8 del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data
23/07/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti
9 compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da n.q. , il Parte_1
Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 472/2023, del 18.09.2023;
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Enna 16.12.2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1075/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], CF Parte_1
, residente in [...]in c.da Salsello snc, n.q. di titolare p.t. C.F._1
della , avente sede legale in Capizzi Controparte_1
in via Alessandro Manzoni n 9, elettivamente domiciliato in Valguarnera alla via
Bologna n 16 presso lo studio dell'Avv. Carlo Bellone, giusta procura in atti.
- Opponente
CONTRO
1 [...]
Controparte_2
in persona del Ministro
[...] pro tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 150/2011 dal funzionario delegato.
- Opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 14/06/2024 per l'udienza del
18/06/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/10/2023 veniva proposta opposizione all'Ordinanza-
Ingiunzione Ordinanza ingiunzione n 472/2023, del 18/09/2023 e notificata via pec il 25/09/2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 121.964,51, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché le spese di notifica, per violazione degli artt. 2 e 3 della legge 898/86, per aver percepito contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2014 e 2015, a seguito di procedure non conformi alle vigenti disposizioni di legge, ovvero attestando falsamente la disponibilità delle superfici dichiarate nelle suddette domande.
Con decreto del 14/01/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28.03.2024.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi concessa la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 18/06/2024 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
2 1. Illeggitimità dell'Ordinanza –
2. Nullità del verbale per insussistenza / inesistenza della violazione di fatto contestata
3. Assoluta mancanza di prova in ordine alle violazioni a carico del ricorrente.
§
Occorre premettere che il ricorrente Il ricorrente è imprenditore agricolo e allevatore, nonché titolare dell'azienda agricola Controparte_1
, come da richieste premio.
[...]
La sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri- Ufficio Tutela Forestale, Ambientale
e Agroalimentare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, procedeva ad attività investigativa appurando che il ricorrente, per l'anno 2014, avrebbe percepito contributi comunitari a seguito di dichiarazioni mendaci, non rispondenti alla realtà, ovvero in seguito a:
1) Falsità delle attestazioni di conduzione delle superfici dichiarate;
2) Falsità delle dichiarazioni di mancato pascolamento a “Causa di forza maggiore” esclusivamente legata agli allevamenti (epizoozia); 3) acquisizione per trasferimento di titoli ottenuti indebitamente da soggetti, risultanti provento del reato di truffa e falso a danno di AGEA.
- In particolare, gli agenti verbalizzanti, a seguito dei controlli effettuati presso il competente centro di assistenza agricola CAA CANAPA SRL di Trapani, avrebbero constatato quanto segue:
1) per l'annualità 2014, dai controlli effettuati nella banca dati SIAN, che il ricorrente aveva presentato domanda unica di pagamento 40809346204 del
30/05/2014, abbinata alla scheda di valutazione 40361308527 del 30/05/2014, nella quale venivano dichiarate in “altra forma” la conduzione di HA 706.72 (Terreni)
3 pari a n 88 particelle, ubicate nei Comuni di Enna, Castroreale,ZZ, AN
RO e PI
2) per l'annualità 2014, dai controlli effettuati nella banca dati SIAN, che il ricorrente aveva presentato domanda unica di pagamento di modifica n
40809567171 del 30/12/2014, abbinata alla scheda di validazione 40362149748 del
30/12/2014, nella quale venivano dichiarate in “altra forma” la conduzione di HA
706.72 (Terreni) pari a n 88 particelle, ubicate nei Comuni di Enna, Castroreale,
ZZ, PI e AN RO.
Nella sezione documenti cartacei rilevati presenti nel fascicolo della scheda di validazione, veniva indicato come “estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell'anno 2014”, sei atti di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'ufficio tecnico erariale, assenso della commissione, indicazione del canone riportanti il protocollo
AGEACAA5812.2014.0001146;AGEA.CAA5812.2014.0001148;AGEA.CAA5812.2014000118
0;AGEA.CAA5812.2014.0001741;AGEA.CAA5812.2014.0001744;AGEA.CAA5812.2014.0001
748, nonché 6 planimetrie catastali con indicazione del terreno demaniale dato in concessione, riportanti il protocollo
AGEA.CAA45812.2014.0001147,AGEA.CAA5812.2014.0001149,AGEA.CAA5812.2014.0001
181,AGEA.CAA5812.2014.0001740,AGEA.CAA5812.2014.0001743,AGEA.CAA5812.2014.00
01749, e due certificazioni del Comune con Sup Tot concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori, num. Capi autorizzati, sup. e/o capi assegnati all'agricoltore riportanti il protocollo AGEA.CAA5812.2014.0001233 e
AGEA.CAA5812.2014.0001746.
Inoltre, gli agenti verbalizzanti evidenziano che nel quadro D2 punto 4 a pagina 3 ed a pag 13 Sez I, punto 4 “informazioni specifiche relativi a pascolo permanenti”, delle domande in questione, veniva barrata la casella relativa alla dichiarazione di mancato pascolamento a “causa di forza maggiore” esclusivamente legate agli
4 allevamenti (epizoozia) e pertanto pur non effettuando il pascolo l'Ente pagatore doveva corrispondere il premio dovuto.
Senonchè, tale dichiarazione inserita nelle suddette domande è stata ritenuta
“falsa” posto che non essendo stata rinvenuta all'interno del fascicolo aziendale della ditta Ricorrente nessuna certificazione attestante la causa di forza maggiore dichiarata (epizoozia), gli agenti verbalizzanti hanno richiesto al Dipartimento di
Prevenzione Veterinario di Enna se alla stessa era stato rilasciato certificato attestante lo stato di “Epizoozia” che le avrebbe impedito lo spostamento dei capi, il quale avrebbe risposto che nessun provvedimento sanitario di restrizione della movimentazione, specifico per l'allevamento, era stato adottato nell'anno 2014 e negli anni a seguire.
3) Nell'annualità interessata veniva dichiarato dalla ditta ricorrente di condurre terreni in “altra forma”.
Effettuati i controlli attraverso il portale dell'Agenzia del Territorio, per identificare i proprietari dei fondi agricoli in questione e delegato i reparti di zona a sentire a sommarie informazioni detti proprietari scaturiva che: “con nota n 2166 del 10/06/2016 l'Ufficio Servizio per il Territorio di Messina- Servizio 15, comunicava che nell'anno 2013/2014 gli immobili censiti al catasto Terreni al fg 56 part 14-15 e fg 57 partt. 4-7-14-17-19 in agro del Comune di Castroreale risultano concessi alla sig.ra e ai sigg e Parte_2 Parte_1 [...]
; in data 10/03/2016 il personale del Distaccamento di ZZ del Pt_3
Corpo Forestale della Regione Siciliana sentiva a sommarie informazioni il sig comproprietario degli immobili censiti al catasto terreni al Fg 46, part Parte_4
1-117 in agro del Comune di Barrafranca, il quale dichiarava di aver concesso i terreni in questione in comodato gratuito nell'anno 2013-2014-2015 al sig e di riconoscere il relativo contratto;
con nota 1760 del Parte_1
18/03/2016 il Comune di AN calabro intestatario degli immobili censiti al
5 catasto terreni al fg 7 partt 1-2-4-9-10-12- 17 comunicava di non aver rilasciato alcuna concessione alla;
in data Controparte_1
30/03/2016 il personale del CFS del Centro Regionale Anticrimine Agroalimentare di Palermo sentiva a sommarie informazioni il sig Controparte_3
comproprietario dell'immobile censito al catasto terreni al fg 46 part I in agro del
Comune di Barrafranca, il quale dichiarava di non aver concesso i terreni in questione ad alcuno;
con nota 5068 del 06/05/2016 l'Ufficio Servizio per il territorio di Caltanissetta- Servizio 12- comunicava che gli immobili censiti al catasto terreni al fg 171 partt. 1-2-4-6-19-23-25-31 e fg 172 partt 1-6- 10-11-12-15-16-
17 in agro del Comune di ZZ risultano concessi alla ditta Parte_1
; con nota 3665 del 19/04/2016l'Ufficio Servizio per il Territorio di Enna
[...]
Servizio 14 comunicava che gli immobili censiti al catasto terreni al fg 242 partt
110-146 in agro del Comune di Enna, al fg 6 partt 4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-64-68-69-74-80-81- 85-86-89-95-96-99-104-105-113-114-115-119-
121-122-123-124 e fg 5 partt 31-17-18-21-25-31-32-33-34-38-39-41-42-43-50-51 in agro di PI risultano concessi alla ditta l'Agrilano di AT IO e
LV.
4) Con riguardo alla verifica dei titoli gli agenti verbalizzanti avrebbero appurato che la ditta ricorrente riceveva titoli AGEA: a) in data 27/03/2014, n 341 titoli dal valore di € 84.987,79 dalla ditta , titoli provenienti Parte_5
da AT LV, e Persona_1 Persona_2 [...]
iscritta nel procedimento penale 2730/2015; Persona_3
b) in data 10/05/2014 riceveva n 88 titoli del valore di € 47.976,00 dalla società
DI CI AR RO, i predetti titoli a sua volta risulterebbero trasferiti alla società dalla ditta e dalla ditta individuale intestata a CP_4 Controparte_5
CI AR RO;
c) in data 11/05/2014 riceveva n 3 titoli del valore di € 914,85 dalla Società l'Agrilano.
6 L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 28/03/2024, si è costituita producendo copiosa documentazione, soltanto in data 23/07/2024 ben oltre l'udienza fissata per la discussione e decisione del 18/06/2024 .
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne'
l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un
“duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova
7 in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 14/01/2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 28/03/2024, ma l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita soltanto in data 23/07/2024.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la
P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla
P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità
8 del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data
23/07/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti
9 compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da n.q. , il Parte_1
Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 472/2023, del 18.09.2023;
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Enna 16.12.2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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