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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2243/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2243/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
20.12.2024,
DA
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Fonni di Sellano (PG) n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cesarini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma (RM), Via della Giuliana n. 73, presso il
Difensore,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Foligno (PG), Fraz. Popola n. 5/C, rappresentato e difeso dall'Avv. AR Rossi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via Piermarini n. 2, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data 3.02.2000 (atto n. 2, parte I, anno 2000);
con il figlio: AR, nato il [...] pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile. Si specifica che al momento, la SI.ra è assunta, con contratto a tempo Parte_1 determinato, come operaia presso la ditta di ristorazione “La Fojateria” in Sellano, con stipendio di circa € 850,00/900,00 mensili;
mentre il SI. è titolare di ditta individuale quale Controparte_1 fornitore di generi alimentari con reddito medio mensile di circa € 1.500,00;
2) Il figlio AR, maggiorenne, lavora ed è economicamente autosufficiente;
3) I ricorrenti hanno integralmente definito tutte le questioni di natura patrimoniale ed economica, dichiarando che non risultano beni e/o crediti, valori o titoli da dover dividere.
4) Le spese di lite restano interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Foligno in data 3.02.2000 trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 2000;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 31.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2243/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
20.12.2024,
DA
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Fonni di Sellano (PG) n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cesarini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma (RM), Via della Giuliana n. 73, presso il
Difensore,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Foligno (PG), Fraz. Popola n. 5/C, rappresentato e difeso dall'Avv. AR Rossi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via Piermarini n. 2, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data 3.02.2000 (atto n. 2, parte I, anno 2000);
con il figlio: AR, nato il [...] pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile. Si specifica che al momento, la SI.ra è assunta, con contratto a tempo Parte_1 determinato, come operaia presso la ditta di ristorazione “La Fojateria” in Sellano, con stipendio di circa € 850,00/900,00 mensili;
mentre il SI. è titolare di ditta individuale quale Controparte_1 fornitore di generi alimentari con reddito medio mensile di circa € 1.500,00;
2) Il figlio AR, maggiorenne, lavora ed è economicamente autosufficiente;
3) I ricorrenti hanno integralmente definito tutte le questioni di natura patrimoniale ed economica, dichiarando che non risultano beni e/o crediti, valori o titoli da dover dividere.
4) Le spese di lite restano interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Foligno in data 3.02.2000 trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 2000;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 31.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3