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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10652 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62913/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. LU ED, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 62913/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRUCCIO ZANNINI, in virtù di procura speciale in CP_1 atti, elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia, n. 51/B, presso lo studio dell'avv. FERRUCCIO
ZANNINI;
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. SA AB, in virtù di procura Controparte_2 speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova, n. 96, presso lo studio dell'avv.
SA AB;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora quale proprietaria dell'immobile CP_1 sito in Roma, alla via Delle Egadi, n. 18 piano interrato di mq 389 in catasto censito al foglio 271, particella 87, subalterno 17, ha evocato in giudizio il signor per ivi sentirlo Controparte_2 condannare al rilascio del bene immobile, del quale deduce l'occupazione illegittima da parte del convenuto, nonché al risarcimento del danno.
Si è costituito con comparsa di risposta il signor che ha contestato l'avversa Controparte_2 domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'istruzione della causa la domanda risulta fondata sì da essere accolta nei termini che si vanno ad esporre.
Sulla base della sentenza n. 18825/2011 prodotta in atti, il convenuto risulta occupare sine titulo
l'immobile in questione alla data della pronunzia in questione, 27 settembre 2011.
In ordine alla prova dell'attualità dell'occupazione, si attribuisce particolare rilievo alle dichiarazioni rese della signora , amministratrice del Condominio che comprende il locale commerciale Tes_1 di via Delle Egadi, n. 18, il quale ha riferito di essersi confrontato con il signor in Controparte_2 ordine a delle infiltrazioni che hanno riguardato il bene immobile, utilizzato dal convenuto ai fini commerciale per lo svolgimento dell'attività di centro sportivo/palestra, nei primi mesi del 2022. CP_ De resto la residenza anagrafica a Camucia, in Toscana, non impedisce al signor di avere il centro principale delle proprie occupazioni a Roma.
In ordine al dedotto danno da occupazione illegittima, consistente nel mancato godimento dell'immobile, l'attrice ha allegato l'impossibilità di locare il bene immobile, utilizzato peraltro a fini commerciali dall'occupante illegittimo.
In ordine alla quantificazione del danno, occorre rilevare l'assoluta genericità delle valutazioni prodotte dalla parte attrice, che peraltro sono relative al solo anno 2022.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'attrice non ha invece adempiuto all'onere di provare l'importo del danno allegato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il signor al rilascio immediato in favore della signora Controparte_2 CP_1 dell'immobile sito in Roma, alla via Delle Egadi, n. 18, piano interrato, in catasto censito al foglio 271, particella 87, subalterno 17, libero da persone e da cose non inerenti ad esso;
2) condanna il signor alla rifusione in favore della signora delle spese Controparte_2 CP_1 di lite, che liquida in € 5.077,00 per onorari ed in € 21,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a ed i.v.a come per legge.
Roma, 15 luglio 2025
Il giudice
LU ED
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. LU ED, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 62913/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRUCCIO ZANNINI, in virtù di procura speciale in CP_1 atti, elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia, n. 51/B, presso lo studio dell'avv. FERRUCCIO
ZANNINI;
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. SA AB, in virtù di procura Controparte_2 speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova, n. 96, presso lo studio dell'avv.
SA AB;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora quale proprietaria dell'immobile CP_1 sito in Roma, alla via Delle Egadi, n. 18 piano interrato di mq 389 in catasto censito al foglio 271, particella 87, subalterno 17, ha evocato in giudizio il signor per ivi sentirlo Controparte_2 condannare al rilascio del bene immobile, del quale deduce l'occupazione illegittima da parte del convenuto, nonché al risarcimento del danno.
Si è costituito con comparsa di risposta il signor che ha contestato l'avversa Controparte_2 domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'istruzione della causa la domanda risulta fondata sì da essere accolta nei termini che si vanno ad esporre.
Sulla base della sentenza n. 18825/2011 prodotta in atti, il convenuto risulta occupare sine titulo
l'immobile in questione alla data della pronunzia in questione, 27 settembre 2011.
In ordine alla prova dell'attualità dell'occupazione, si attribuisce particolare rilievo alle dichiarazioni rese della signora , amministratrice del Condominio che comprende il locale commerciale Tes_1 di via Delle Egadi, n. 18, il quale ha riferito di essersi confrontato con il signor in Controparte_2 ordine a delle infiltrazioni che hanno riguardato il bene immobile, utilizzato dal convenuto ai fini commerciale per lo svolgimento dell'attività di centro sportivo/palestra, nei primi mesi del 2022. CP_ De resto la residenza anagrafica a Camucia, in Toscana, non impedisce al signor di avere il centro principale delle proprie occupazioni a Roma.
In ordine al dedotto danno da occupazione illegittima, consistente nel mancato godimento dell'immobile, l'attrice ha allegato l'impossibilità di locare il bene immobile, utilizzato peraltro a fini commerciali dall'occupante illegittimo.
In ordine alla quantificazione del danno, occorre rilevare l'assoluta genericità delle valutazioni prodotte dalla parte attrice, che peraltro sono relative al solo anno 2022.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'attrice non ha invece adempiuto all'onere di provare l'importo del danno allegato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il signor al rilascio immediato in favore della signora Controparte_2 CP_1 dell'immobile sito in Roma, alla via Delle Egadi, n. 18, piano interrato, in catasto censito al foglio 271, particella 87, subalterno 17, libero da persone e da cose non inerenti ad esso;
2) condanna il signor alla rifusione in favore della signora delle spese Controparte_2 CP_1 di lite, che liquida in € 5.077,00 per onorari ed in € 21,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a ed i.v.a come per legge.
Roma, 15 luglio 2025
Il giudice
LU ED
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