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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 753/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Domenico Lo
Polito per parte attrice e dall'avv. Gennaro Rizzo per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 753 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Parte_1 C.F._1
Lo Polito;
- attrice - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Gennaro Rizzo;
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato ha intimato a sfratto per Parte_1 Controparte_1
finita locazione in relazione all'unità immobiliare di sua proprietà, sita nel Comune di Castrovillari alla via delle Margherite n. 5, piano terra (censita nel n.c.e.u. del predetto Comune al foglio 26,
particella 524, sub 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita catastale € 290,51), con annesso giardino di pertinenza esclusiva. In particolare, ha dedotto che dapprima in data 28.7.2021 aveva concesso in locazione ad uso abitativo il suddetto bene al , con regolare contratto CP_1
ritualmente registrato, e che successivamente, in data 26.4.2022, “ad integrazione e revoca del contratto precedentemente sottoscritto”, era stato stipulato tra gli odierni contendenti un nuovo contratto della durata di mesi sei (con decorrenza dall'1.5.2022 e termine al 31.10.2022), non rinnovabile ed anch'esso registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Ha lamentato, quindi, che - venuto in data 1.11.2022 a scadenza naturale il predetto secondo negozio - il conduttore non aveva inteso rilasciare l'immobile, nonostante i solleciti in tal senso avanzati dall'attore, rendendo così ineludibile l'esperimento dell'odierno procedimento.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 17.3.2023 si è costituito in giudizio
, il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha Controparte_1
invocato l'integrale rigetto, rilevando che alla scadenza del secondo contratto il garage (in relazione al quale il secondo accordo era stato stipulato) era stato regolarmente riconsegnato al locatore, mentre relativamente all'immobile strettamente adibito ad uso abitativo alcuna scadenza poteva ancora dirsi maturata. Ha, altresì, dedotto che il rapporto locatizio era, di fatto, iniziato l'1.6.2021 e proseguito sino al 31.7.2021 “in nero”, con la corresponsione di due canoni mensili pari ad € 270,00 ciascuno, e che sin dall'inizio del rapporto “formale” (ovvero sin dall'1.8.2021) il canone effettivamente corrisposto ammontava ad € 450,00 (e non già ad € 270,00, come indicato in contratto), quale conseguenza di una pattuizione verbale nulla, subìta dal conduttore. All'uopo, ha così spiegato domanda riconvenzionale, invocando la condanna di controparte al pagamento della somma di € 1.440,00.
All'esito della fase sommaria, veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile de quo, per le ragioni diffusamente illustrate nel provvedimento reso dal Gop il 17.3.2023.
Mutato il rito, esperita la procedura di mediazione e depositati gli scritti integrativi, la causa è stata istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, nel procedimento per convalida di licenza o sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c..
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierna res controversa, ritiene questo Tribunale che dall'esame del contratto del 26.4.2022 (le cui sottoscrizioni non sono state in alcun modo disconosciute da ambo i paciscenti) sia dato agevolmente evincere che le parti - nella libera spendita della loro autonomia negoziale ed in mancanza di emergenze di segno contrario - ebbero con esso a porre in essere un accordo di chiara portata integrativo-modificativa rispetto al precedente tra i medesimi intercorso in data 28.7.2021.
In particolare, ai fini che rilevano per la definizione dell'odierna controversia, va registrato che con il secondo contratto di locazione - avente ad oggetto sempre il medesimo immobile sito in
Castrovillari alla via delle Margherite n. 5, piano terra (censita nel n.c.e.u. del predetto Comune al foglio 26, particella 524, sub 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita catastale €
290,51) - i contraenti aggiunsero, quale ulteriore oggetto del rapporto, anche l'“annesso giardino di pertinenza esclusiva” (e non anche il garage, come invece sostiene il convenuto), rimodulando così
l'ammontare del relativo canone mensile (da € 270,00 ad € 450,00) e contestualmente riducendo la durata del rapporto. Sotto tale profilo, infatti, all'originaria durata triennale (prevista nel primo contratto del 28.7.2021) si è sostituita, con il secondo contratto (non a caso inquadrato come
“contratto di locazione abitativa agevolata di natura transitoria”), una durata semestrale
(dall'1.5.2022 al 31.10.2022, non rinnovabile) in ragione di dedotte e mai ex adverso contestate effettive esigenze abitative del locatore, di cui è dato conto all'art. 1 del regolamento negoziale in esame, sottoscritto innanzi alle organizzazioni di categoria.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il rapporto contrattuale intercorso tra gli odierni contendenti deve dichiararsi cessato alla data del 31.10.2022.
Alcuna statuizione, invece, va resa in punto di condanna del conduttore al rilascio della res, essendo lo stesso già avvenuto, per ammissione di parte attrice, nelle more della definizione del presente giudizio.
3. Venendo allo scrutinio della domanda riconvenzionale di pagamento azionata dal conduttore, va osservato che costituisce circostanza non contestata, oltre che provata per tabulas (cfr. relative ricevute di pagamento versate in atti dal convenuto) che il - per i mesi di giugno e luglio CP_1
2021 (antecedenti, dunque, al periodo di vigenza del primo contratto che recava decorrenza dall'1.8.2021 al 31.7.2024) - ha corrisposto alla la complessiva somma di € 540,00 (€ 270,00 Pt_1
x 2), a titolo di canoni di locazione.
In riferimento a detto bimestre, il contratto di locazione “di fatto” intercorso tra le parti è da ritenersi nullo per difetto di forma scritta e relativa registrazione. Costituisce, poi, approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir
meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, e ciò anche quando la controprestazione (come quella effettuata, nella specie da parte locatrice, con la concessione del godimento del bene) non sia ripetibile. Ed infatti, con specifico riferimento ai contratti ad esecuzione continuata (come la locazione che qui ci occupa) o periodica,
l'esigenza di rispetto dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni è normativamente prevista solo per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento, giacché l'art. 1458 c.c. espressamente sottrae i suddetti contratti all'effetto retroattivo, con una norma che - proprio per la sua eccezionalità - non
è suscettibile di essere estesa all'ipotesi che qui ricorre di insussistenza ab origine della causa adquirendi, per nullità del contratto. D'altra, parte, a ritenere il contrario si giungerebbe alla conclusione che la nullità non produce effetto "per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione,
solo perché una delle due prestazioni non è suscettibile di restituzione". E, quindi, “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 16/12/2024, n. 32696).
Va, dunque, riconosciuto il diritto del convenuto a conseguire la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione di un contratto nullo perché privo della forma scritta e non registrato, tanto più che il locatore non ha inteso azionare il proprio credito indennitario di cui all'art. 2041 c.c..
3.1 Quanto, poi, all'ulteriore pretesa formulata dal convenuto in via riconvenzionale - ovvero quella che si fonda sull'assunto secondo cui per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2021, nonché gennaio 2022 (e, dunque, sotto la vigenza del contratto del 28.7.2021) avrebbe corrisposto un canone di € 450,00 (e non già di € 270,00, come indicato in contratto) per complessivi € 900,00 (ossia € 180,00 x 5) - anche in tal caso la prospettazione del convenuto ha trovato specifico conforto probatorio nelle ricevute di pagamento ritualmente versate in atti.
Anche per tali somme va riconosciuto il diritto del a conseguirne la ripetizione, essendo il CP_1
patto di maggiorazione del canone insanabilmente nullo ai sensi dell'art. 13 della legge 431-98.
Pertanto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, parte attrice va condannata alla restituzione - in favore del convenuto - della complessiva somma di € 1.440,00.
A tal riguardo va precisato che “soltanto gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono
essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice, mentre, in tutti gli altri casi, gli interessi, avendo un fondamento autonomo e integrando obbligazioni distinte rispetto
a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, possono essere riconosciuti solo su espressa domanda degli aventi diritto” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 1087 del
18.1.2007); sicché, vertendosi in ipotesi di debito di valuta ed in mancanza di richiesta di riconoscimento degli interessi da parte del convenuto, alcuna somma può essere a questi riconosciuta a tale titolo.
4. Solo per completezza d'analisi, va rilevata l'inammissibilità della richiesta di prova per testi articolata tanto da parte attrice con deposito telematico del 14.7.2023 (vertendo i capitoli ivi articolati su circostanze generiche, valutative e da provarsi per via documentale), quanto dal convenuto (stante la mancata articolazione di specifiche circostanze che parte istante avrebbe dovuto formulare in articoli separati, come prescritto dall'art. 244 c.p.c., e la mancata indicazione dei nominativi dei testi).
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che le stesse possano essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
753/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara cessato alla data del 31.10.2022 il rapporto contrattuale per cui è causa, intercorso tra gli odierni contendenti.
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, condanna Parte_1
al pagamento - in favore di e per le causali illustrate in parte motiva - della Controparte_1 somma di € 1.400,00.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo PRATO
Proc. n. 753/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Domenico Lo
Polito per parte attrice e dall'avv. Gennaro Rizzo per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 753 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Parte_1 C.F._1
Lo Polito;
- attrice - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Gennaro Rizzo;
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato ha intimato a sfratto per Parte_1 Controparte_1
finita locazione in relazione all'unità immobiliare di sua proprietà, sita nel Comune di Castrovillari alla via delle Margherite n. 5, piano terra (censita nel n.c.e.u. del predetto Comune al foglio 26,
particella 524, sub 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita catastale € 290,51), con annesso giardino di pertinenza esclusiva. In particolare, ha dedotto che dapprima in data 28.7.2021 aveva concesso in locazione ad uso abitativo il suddetto bene al , con regolare contratto CP_1
ritualmente registrato, e che successivamente, in data 26.4.2022, “ad integrazione e revoca del contratto precedentemente sottoscritto”, era stato stipulato tra gli odierni contendenti un nuovo contratto della durata di mesi sei (con decorrenza dall'1.5.2022 e termine al 31.10.2022), non rinnovabile ed anch'esso registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Ha lamentato, quindi, che - venuto in data 1.11.2022 a scadenza naturale il predetto secondo negozio - il conduttore non aveva inteso rilasciare l'immobile, nonostante i solleciti in tal senso avanzati dall'attore, rendendo così ineludibile l'esperimento dell'odierno procedimento.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 17.3.2023 si è costituito in giudizio
, il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha Controparte_1
invocato l'integrale rigetto, rilevando che alla scadenza del secondo contratto il garage (in relazione al quale il secondo accordo era stato stipulato) era stato regolarmente riconsegnato al locatore, mentre relativamente all'immobile strettamente adibito ad uso abitativo alcuna scadenza poteva ancora dirsi maturata. Ha, altresì, dedotto che il rapporto locatizio era, di fatto, iniziato l'1.6.2021 e proseguito sino al 31.7.2021 “in nero”, con la corresponsione di due canoni mensili pari ad € 270,00 ciascuno, e che sin dall'inizio del rapporto “formale” (ovvero sin dall'1.8.2021) il canone effettivamente corrisposto ammontava ad € 450,00 (e non già ad € 270,00, come indicato in contratto), quale conseguenza di una pattuizione verbale nulla, subìta dal conduttore. All'uopo, ha così spiegato domanda riconvenzionale, invocando la condanna di controparte al pagamento della somma di € 1.440,00.
All'esito della fase sommaria, veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile de quo, per le ragioni diffusamente illustrate nel provvedimento reso dal Gop il 17.3.2023.
Mutato il rito, esperita la procedura di mediazione e depositati gli scritti integrativi, la causa è stata istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, nel procedimento per convalida di licenza o sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c..
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierna res controversa, ritiene questo Tribunale che dall'esame del contratto del 26.4.2022 (le cui sottoscrizioni non sono state in alcun modo disconosciute da ambo i paciscenti) sia dato agevolmente evincere che le parti - nella libera spendita della loro autonomia negoziale ed in mancanza di emergenze di segno contrario - ebbero con esso a porre in essere un accordo di chiara portata integrativo-modificativa rispetto al precedente tra i medesimi intercorso in data 28.7.2021.
In particolare, ai fini che rilevano per la definizione dell'odierna controversia, va registrato che con il secondo contratto di locazione - avente ad oggetto sempre il medesimo immobile sito in
Castrovillari alla via delle Margherite n. 5, piano terra (censita nel n.c.e.u. del predetto Comune al foglio 26, particella 524, sub 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita catastale €
290,51) - i contraenti aggiunsero, quale ulteriore oggetto del rapporto, anche l'“annesso giardino di pertinenza esclusiva” (e non anche il garage, come invece sostiene il convenuto), rimodulando così
l'ammontare del relativo canone mensile (da € 270,00 ad € 450,00) e contestualmente riducendo la durata del rapporto. Sotto tale profilo, infatti, all'originaria durata triennale (prevista nel primo contratto del 28.7.2021) si è sostituita, con il secondo contratto (non a caso inquadrato come
“contratto di locazione abitativa agevolata di natura transitoria”), una durata semestrale
(dall'1.5.2022 al 31.10.2022, non rinnovabile) in ragione di dedotte e mai ex adverso contestate effettive esigenze abitative del locatore, di cui è dato conto all'art. 1 del regolamento negoziale in esame, sottoscritto innanzi alle organizzazioni di categoria.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il rapporto contrattuale intercorso tra gli odierni contendenti deve dichiararsi cessato alla data del 31.10.2022.
Alcuna statuizione, invece, va resa in punto di condanna del conduttore al rilascio della res, essendo lo stesso già avvenuto, per ammissione di parte attrice, nelle more della definizione del presente giudizio.
3. Venendo allo scrutinio della domanda riconvenzionale di pagamento azionata dal conduttore, va osservato che costituisce circostanza non contestata, oltre che provata per tabulas (cfr. relative ricevute di pagamento versate in atti dal convenuto) che il - per i mesi di giugno e luglio CP_1
2021 (antecedenti, dunque, al periodo di vigenza del primo contratto che recava decorrenza dall'1.8.2021 al 31.7.2024) - ha corrisposto alla la complessiva somma di € 540,00 (€ 270,00 Pt_1
x 2), a titolo di canoni di locazione.
In riferimento a detto bimestre, il contratto di locazione “di fatto” intercorso tra le parti è da ritenersi nullo per difetto di forma scritta e relativa registrazione. Costituisce, poi, approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir
meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, e ciò anche quando la controprestazione (come quella effettuata, nella specie da parte locatrice, con la concessione del godimento del bene) non sia ripetibile. Ed infatti, con specifico riferimento ai contratti ad esecuzione continuata (come la locazione che qui ci occupa) o periodica,
l'esigenza di rispetto dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni è normativamente prevista solo per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento, giacché l'art. 1458 c.c. espressamente sottrae i suddetti contratti all'effetto retroattivo, con una norma che - proprio per la sua eccezionalità - non
è suscettibile di essere estesa all'ipotesi che qui ricorre di insussistenza ab origine della causa adquirendi, per nullità del contratto. D'altra, parte, a ritenere il contrario si giungerebbe alla conclusione che la nullità non produce effetto "per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione,
solo perché una delle due prestazioni non è suscettibile di restituzione". E, quindi, “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 16/12/2024, n. 32696).
Va, dunque, riconosciuto il diritto del convenuto a conseguire la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione di un contratto nullo perché privo della forma scritta e non registrato, tanto più che il locatore non ha inteso azionare il proprio credito indennitario di cui all'art. 2041 c.c..
3.1 Quanto, poi, all'ulteriore pretesa formulata dal convenuto in via riconvenzionale - ovvero quella che si fonda sull'assunto secondo cui per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2021, nonché gennaio 2022 (e, dunque, sotto la vigenza del contratto del 28.7.2021) avrebbe corrisposto un canone di € 450,00 (e non già di € 270,00, come indicato in contratto) per complessivi € 900,00 (ossia € 180,00 x 5) - anche in tal caso la prospettazione del convenuto ha trovato specifico conforto probatorio nelle ricevute di pagamento ritualmente versate in atti.
Anche per tali somme va riconosciuto il diritto del a conseguirne la ripetizione, essendo il CP_1
patto di maggiorazione del canone insanabilmente nullo ai sensi dell'art. 13 della legge 431-98.
Pertanto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, parte attrice va condannata alla restituzione - in favore del convenuto - della complessiva somma di € 1.440,00.
A tal riguardo va precisato che “soltanto gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono
essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice, mentre, in tutti gli altri casi, gli interessi, avendo un fondamento autonomo e integrando obbligazioni distinte rispetto
a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, possono essere riconosciuti solo su espressa domanda degli aventi diritto” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 1087 del
18.1.2007); sicché, vertendosi in ipotesi di debito di valuta ed in mancanza di richiesta di riconoscimento degli interessi da parte del convenuto, alcuna somma può essere a questi riconosciuta a tale titolo.
4. Solo per completezza d'analisi, va rilevata l'inammissibilità della richiesta di prova per testi articolata tanto da parte attrice con deposito telematico del 14.7.2023 (vertendo i capitoli ivi articolati su circostanze generiche, valutative e da provarsi per via documentale), quanto dal convenuto (stante la mancata articolazione di specifiche circostanze che parte istante avrebbe dovuto formulare in articoli separati, come prescritto dall'art. 244 c.p.c., e la mancata indicazione dei nominativi dei testi).
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che le stesse possano essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
753/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara cessato alla data del 31.10.2022 il rapporto contrattuale per cui è causa, intercorso tra gli odierni contendenti.
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, condanna Parte_1
al pagamento - in favore di e per le causali illustrate in parte motiva - della Controparte_1 somma di € 1.400,00.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo PRATO