Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1833 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a POLIZZI GENEROSA (PA), in [...] Parte_1
22/07/1975, elettivamente domiciliata in VIA SPINELLI, N. 26 PALERMO,
presso lo studio dell'Avv. APOLLONI GIOVANNI, che la rappresenta e difen-
de per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a POLIZZI GENEROSA (PA), in [...] Controparte_1
03/05/1966
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
cartolare, venivano precisate le conclusioni e discussa la causa mediante no-
te scritte depositate entro il termine assegnato dal giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Controparte_2
[...
citato e non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra-
scorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data
15.09.2022.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologa della separazione consensuale n.23548/2022
pronunciato da questo Tribunale in data 21.12.2022.
Dai certificati anagrafici in atti risulta che dalla unione sono nate due fi-
glie, l'11.09.1991 e GI il 20.10.1997, oggi entrambe maggio- Per_1
renni.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata propo-
sta in questo giudizio dalla parte ricorrente . Parte_1
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resi-
stente, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori della parte costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di citato e non costitui- Controparte_1
tosi nel presente giudizio.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Isnello (Pa) il 21.08.1996 da , nata a [...]- Parte_1
lizzi Generosa in data 22.07.1975 e da nato a [...]- Controparte_1
lizzi Generosa in data 03.05.1966 e trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 15, parte II serie A, dell'anno 1996.
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 01.04.2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -