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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 641/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marco Corziatto che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Elena Balcet che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. ); CP_2 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa a decisione del 7.10.2025.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
In via principale: riformare l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo emessa nel proc. esecutivo rg 2651/2022 in data 27.12.2022, dichiarando e accertando che nulla è dovuto dal
[...]
né verso il , né verso il suo creditore: di e Parte_1 CP_2 CP_1 CP_1 CP_1 conseguentemente annullare anche l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in pari data.
In via subordinata: ridurre l'importo della somma richiesta in base alle esatte risultanze di causa;
In ogni caso: porre tutte le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio, sentenza e successive occorrende a carico della società appellata oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
PER PARTE APPELLATA L.D. S.N.C.:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello emettere i provvedimenti di legge, affinché sia dichiarata inammissibile, anche ex art. 342 c.p.c., o comunque respinta e rigettata l'impugnazione del sig.
in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e Parte_1
da intendersi qui nuovamente integralmente richiamati, confermando altresì contestualmente il provvedimento di accertamento dell'obbligo del terzo emesso dal competente Tribunale di Torino, nonché la conseguente Ordinanza di Assegnazione emessa dal medesimo Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi in ottemperanza al tariffario forense.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello datato 5.5.2023, ha evocato davanti a questa Parte_1
Corte la nonché proponendo appello avverso Controparte_1 CP_1 CP_2
l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. e la conseguente ordinanza di assegnazione delle somme, pronunciate entrambe in data 27.12.2022 dal Giudice dell'Esecuzione nel proc. r.g.e. n.2651/2002.
Il procedimento esecutivo è stato avviato dalla creditrice di mediante CP_1 CP_2
pignoramento presso terzi notificato ad quale debitore di il Parte_1 CP_2 terzo ha reso dichiarazione negativa circa l'esistenza del debito. Pt_1
Su istanza del creditore procedente, che ha allegato l'esistenza di un contratto di affitto di azienda con cui il sig. (quale titolare di impresa individuale) si è obbligato a pagare un canone al sig. Pt_1 CP_2 pagina 2 di 7 (quale titolare della carrozzeria SDR di ), il Giudice dell'Esecuzione ha emesso CP_2
l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. in data 27.12.2022, con cui ha così provveduto: “sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 14.11.2022; letta l'istanza ex art. 549 c.p.c.; preso atto della dichiarazione resa dal terzo;
emette la seguente ordinanza in merito all'accertamento dell'obbligo del terzo. Nella fattispecie, a fronte di una dichiarazione negativa del terzo pignorato, il creditore procedente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo sulla base della documentazione prodotta
(contratto di affitto di azienda e Visura camerale). Sulla base del disposto di cui all'art. 2697 c.c. spetta infatti alla difesa del creditore procedente la prova dell'esistenza del rapporto alla data della notifica del pignoramento (ovvero della dichiarazione ex art. 548 c.p.c.). Il terzo pignorato Parte_1
Con
, comparso all'udienza si è limitato a dichiarare che l'azienda è sempre rimasta inattiva. Il
[...] sulla base della documentazione depositata e all'esito dell'audizione delle parti, ritiene di accogliere la domanda,
p.q.m.
visto l'art. 549 c.p.c. accoglie la domanda, accerta e dichiara che sono dovute le somme a titolo di canone di affitto di azienda dal mese di marzo 2022 sino alla chiusura, nulla in punto spese”.
Con ordinanza in pari data ha così provveduto “vista l'ordinanza che accerta il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato , assegna in pagamento, salvo Parte_1
esazione, al creditore procedente le somme che il terzo pignorato deve CP_1 Controparte_1 al debitore esecutato in conto ovvero a saldo del credito determinato in € 10.397,86 come CP_2 da atto di precetto, oltre interessi ulteriori, oltre spese di esecuzione liquidate in € 1.403,00 oltre IVA,
CPA, spese forfettarie al 15%, contributo unificato, spese di notifica atto di pignoramento ed oltre spese documentate (registro, copie, notifica). Ordina al terzo di versare al Parte_1
creditore procedente le somme dichiarate dovute, in conto ovvero fino alla concorrenza del credito come sopra determinato, in coda ad eventuali precedenti pignoramenti ed al netto di eventuali cessioni volontarie. Libera gli altri terzi pignorati”.
Nell'atto di appello il sig. censura l'ordinanza emessa ex art. 549 c.p.c. (e conseguentemente Pt_1
l'ordinanza di assegnazione) perché: il Giudice dichiara espressamente di pronunciarsi sulla base del solo contratto di affitto d'azienda e della visura camerale prodotti dal creditore procedente, senza tenere conto della dichiarazione del terzo e dei documenti esibiti dal terzo all'udienza del 14.11.2022, neppure menzionati;
la procedura è stata esperita in violazione del contraddittorio e senza tenere conto delle ragioni del terzo come documentate;
la facoltà spettante al terzo di fornire la prova contraria (rispetto alla prova dell'esistenza del rapporto a carico del creditore procedente) non è stata riconosciuta, non essendo stata fissata udienza al fine di dar modo al medesimo di prendere posizione sulle contestazioni pagina 3 di 7 del creditore procedente (come sarebbe dovuto avvenire in conformità all'art. 111 comma 2 Cost. e nel rispetto degli art. 3, 24, 97 comma 1 Cost.), avendo invece il Giudice trattenuto la causa a riserva sull'esistenza o meno del credito;
non sono quindi state valutate correttamente le difese del sig. Pt_1 in merito all'invalidità del rapporto contrattuale sorto con il sig. la cessione d'azienda non ha CP_2
infatti mai avuto effetto tra i signori e per decisione del Conservatore del Registro delle Pt_1 CP_2
Imprese, che ha inibito l'attività e ne ha chiesto la cancellazione;
il sig. ha mostrato Pt_1
documentazione camerale di quanto asserito, che non è stata trattenuta agli atti in quanto egli non era assistito da difensore;
dai documenti 2, 3, 4 che si producono, risulta provato che l'esercizio dell'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli che avrebbe dovuto far sorgere un rapporto di credito e debito, è stata da subito inibita dal Conservatore del Registro delle Imprese con decorrenza dal 1.4.2021, e successivamente ne è stata determinata la definitiva cessazione, come confermato dalla visura camerale da cui risulta l'inoltro della domanda di cancellazione dell'impresa individuale
Carrozzeria SDR di in osservanza dell'intimazione del Conservatore;
quindi Parte_1
non vi è stato un avvio di un rapporto tra le parti e nessuna obbligazione è mai potuta nascere;
il provvedimento impugnato ha natura decisoria perché decide in via sostanziale sull'entità dell'obbligo del terzo e sul diritto di credito del debitore (Cass. 11563/2009).
La costituendosi, ha preliminarmente eccepito la litispendenza ex Controparte_1
art. 39 c.p.c. con la causa introdotta con ricorso in opposizione agli atti esecutivi avanti al Tribunale di
Torino r.g.e. 2740/2023, l'inammissibilità del presente procedimento ai sensi dell'art. 549 c.p.c. secondo cui l'ordinanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo emessa dal G.E. è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; in subordine ha contestato la fondatezza dell'appello, rilevando che: il creditore procedente, ricevuta la dichiarazione negativa del sig. con lettera raccomandata consegnata al medesimo in data Pt_1
11.4.2022 ha contestato direttamente la dichiarazione stessa;
ha poi depositato nella procedura la contestazione della dichiarazione resa dal terzo, allegando la documentazione a supporto, producendo altresì la dichiarazione del terzo e la relativa comunicazione della Camera di Commercio dallo stesso trasmessa, che è divenuta parte del fascicolo dell'esecuzione, contrariamente a quanto affermato da controparte;
all'udienza successiva, confermata la contestazione della dichiarazione, il Giudice dell'Esecuzione ha correttamente fissato udienza ex art. 549 c.p.c. a cui il sig. ha partecipato Pt_1
personalmente; le contestazioni ivi mosse dal creditore erano le stesse riportate nella missiva indirizzata al sig. a cui è pertanto stato consentito di prendere posizione sulle contestazioni;
lo Pt_1
stesso avrebbe potuto costituirsi formalmente in giudizio con difesa tecnica, chiedere termine per pagina 4 di 7 deposito di documenti e dedurre mezzi di prova, ma non lo ha fatto;
non vi è stata pertanto alcuna violazione del contraddittorio;
il creditore ha chiesto, alla luce dell'intervenuta cancellazione della società, quantomeno il versamento dei canoni dovuti dalla notifica del pignoramento (febbraio 2022) alla chiusura del luglio 2022, e il G.E. ha dichiarato che sono dovute le somme a titolo di canone di affitto di azienda dal marzo 2022 sino alla chiusura, ovvero luglio 2022; il creditore ha avvisato il sig. del provvedimento con comunicazione 26.1.2023 e il sig. ha riscontrato la Pt_1 Pt_1 comunicazione, confermando l'avvenuta conoscenza del provvedimento;
nel merito, l'esistenza del debito risulta provata e le allegazioni dell'appellante del tutto infondate.
L'appello è inammissibile.
L'ordinanza di accertamento del credito del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato è stata adottata dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c., a norma del quale se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni il G.E., su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo;
e detta “ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”.
L'ordinanza non può quindi essere impugnata con appello avanti alla Corte d'Appello, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi nelle forme (ricorso al G.E.) e nei termini dell'art. 617 c.p.c. (e tale procedimento, quando ritualmente introdotto nel termine perentorio prescritto, dà luogo ad un giudizio di cognizione davanti al Tribunale che si conclude con una sentenza non suscettibile di appello ex art. 618 c.p.c.).
Non è pertinente il richiamo effettuato dall'appellante a pronunce della Cassazione (quali Cass. civ.
11563/2009) precedenti alla modifica dell'art. 549 c.p.c. introdotta con L. 228/2012.
Come statuito da Cass. civ. 26702/2018 “nella vigenza del regime dell'art. 549 c.p.c., introdotto dalla riforma di cui alla L. n.228 del 2012, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, all'esito della risoluzione delle questioni indicate dallo stesso art. 549, e, dunque, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l'esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato in presenza di una sua dichiarazione negativa, abbia assegnato le somme pignorate. Non è più concepibile ipotizzare invece il rimedio dell'appello, previa qualificazione come sentenza sostanziale dell'ordinanza, nei casi che nel regime antecedente si individuavano come risolutivi da parte del giudice dell'esecuzione di questioni da decidersi in base ad un procedimento di cognizione, atteso che il giudice dell'esecuzione è abilitato dal pagina 5 di 7 nuovo art. 549 a risolvere con un accertamento sommario ogni questione insorta in relazione alla dichiarazione del terzo".
La norma, dopo la modifica del 2012, è chiara e inequivoca nel senso di prevedere che l'esistenza del debito del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato sia accertata sommariamente all'interno del procedimento esecutivo, mentre “l'accertamento con le regole della cognizione piena sull'esistenza della situazione giuridica pignorata è previsto che avvenga in via oppositiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
e tale modalità diventa necessariamente il mezzo necessario per provocare detto accertamento” (Cass. civ. 26702/2018).
Nel caso di specie il sig. ha proposto contestualmente opposizione agli atti esecutivi, che è stata Pt_1
dichiarata inammissibile dal G.E., con provvedimento del 15.6.2023, perché tardivamente introdotta con ricorso 20.4.2023.
L'appello, nei confronti dell'ordinanza ex art. 549 c.p.c. così come della conseguente ordinanza di assegnazione, è inammissibile.
Le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Sussistono i presupposti per condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore di controparte, a fronte della proposizione di un appello inammissibile;
quale risarcimento viene riconosciuto un importo corrispondente all'ammontare dei compensi liquidati (€ 3.966,00).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 6 di 7 -dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 549 Parte_1
c.p.c. e la conseguente ordinanza di assegnazione delle somme, pronunciate in data 27.12.2022 dal
Giudice dell'Esecuzione nel proc. r.g.e. n.2651/2002;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellante a pagare a parte appellata, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'ulteriore somma di € 3.966,00.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 641/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marco Corziatto che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Elena Balcet che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. ); CP_2 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa a decisione del 7.10.2025.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
In via principale: riformare l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo emessa nel proc. esecutivo rg 2651/2022 in data 27.12.2022, dichiarando e accertando che nulla è dovuto dal
[...]
né verso il , né verso il suo creditore: di e Parte_1 CP_2 CP_1 CP_1 CP_1 conseguentemente annullare anche l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in pari data.
In via subordinata: ridurre l'importo della somma richiesta in base alle esatte risultanze di causa;
In ogni caso: porre tutte le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio, sentenza e successive occorrende a carico della società appellata oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
PER PARTE APPELLATA L.D. S.N.C.:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello emettere i provvedimenti di legge, affinché sia dichiarata inammissibile, anche ex art. 342 c.p.c., o comunque respinta e rigettata l'impugnazione del sig.
in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e Parte_1
da intendersi qui nuovamente integralmente richiamati, confermando altresì contestualmente il provvedimento di accertamento dell'obbligo del terzo emesso dal competente Tribunale di Torino, nonché la conseguente Ordinanza di Assegnazione emessa dal medesimo Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi in ottemperanza al tariffario forense.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello datato 5.5.2023, ha evocato davanti a questa Parte_1
Corte la nonché proponendo appello avverso Controparte_1 CP_1 CP_2
l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. e la conseguente ordinanza di assegnazione delle somme, pronunciate entrambe in data 27.12.2022 dal Giudice dell'Esecuzione nel proc. r.g.e. n.2651/2002.
Il procedimento esecutivo è stato avviato dalla creditrice di mediante CP_1 CP_2
pignoramento presso terzi notificato ad quale debitore di il Parte_1 CP_2 terzo ha reso dichiarazione negativa circa l'esistenza del debito. Pt_1
Su istanza del creditore procedente, che ha allegato l'esistenza di un contratto di affitto di azienda con cui il sig. (quale titolare di impresa individuale) si è obbligato a pagare un canone al sig. Pt_1 CP_2 pagina 2 di 7 (quale titolare della carrozzeria SDR di ), il Giudice dell'Esecuzione ha emesso CP_2
l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. in data 27.12.2022, con cui ha così provveduto: “sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 14.11.2022; letta l'istanza ex art. 549 c.p.c.; preso atto della dichiarazione resa dal terzo;
emette la seguente ordinanza in merito all'accertamento dell'obbligo del terzo. Nella fattispecie, a fronte di una dichiarazione negativa del terzo pignorato, il creditore procedente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo sulla base della documentazione prodotta
(contratto di affitto di azienda e Visura camerale). Sulla base del disposto di cui all'art. 2697 c.c. spetta infatti alla difesa del creditore procedente la prova dell'esistenza del rapporto alla data della notifica del pignoramento (ovvero della dichiarazione ex art. 548 c.p.c.). Il terzo pignorato Parte_1
Con
, comparso all'udienza si è limitato a dichiarare che l'azienda è sempre rimasta inattiva. Il
[...] sulla base della documentazione depositata e all'esito dell'audizione delle parti, ritiene di accogliere la domanda,
p.q.m.
visto l'art. 549 c.p.c. accoglie la domanda, accerta e dichiara che sono dovute le somme a titolo di canone di affitto di azienda dal mese di marzo 2022 sino alla chiusura, nulla in punto spese”.
Con ordinanza in pari data ha così provveduto “vista l'ordinanza che accerta il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato , assegna in pagamento, salvo Parte_1
esazione, al creditore procedente le somme che il terzo pignorato deve CP_1 Controparte_1 al debitore esecutato in conto ovvero a saldo del credito determinato in € 10.397,86 come CP_2 da atto di precetto, oltre interessi ulteriori, oltre spese di esecuzione liquidate in € 1.403,00 oltre IVA,
CPA, spese forfettarie al 15%, contributo unificato, spese di notifica atto di pignoramento ed oltre spese documentate (registro, copie, notifica). Ordina al terzo di versare al Parte_1
creditore procedente le somme dichiarate dovute, in conto ovvero fino alla concorrenza del credito come sopra determinato, in coda ad eventuali precedenti pignoramenti ed al netto di eventuali cessioni volontarie. Libera gli altri terzi pignorati”.
Nell'atto di appello il sig. censura l'ordinanza emessa ex art. 549 c.p.c. (e conseguentemente Pt_1
l'ordinanza di assegnazione) perché: il Giudice dichiara espressamente di pronunciarsi sulla base del solo contratto di affitto d'azienda e della visura camerale prodotti dal creditore procedente, senza tenere conto della dichiarazione del terzo e dei documenti esibiti dal terzo all'udienza del 14.11.2022, neppure menzionati;
la procedura è stata esperita in violazione del contraddittorio e senza tenere conto delle ragioni del terzo come documentate;
la facoltà spettante al terzo di fornire la prova contraria (rispetto alla prova dell'esistenza del rapporto a carico del creditore procedente) non è stata riconosciuta, non essendo stata fissata udienza al fine di dar modo al medesimo di prendere posizione sulle contestazioni pagina 3 di 7 del creditore procedente (come sarebbe dovuto avvenire in conformità all'art. 111 comma 2 Cost. e nel rispetto degli art. 3, 24, 97 comma 1 Cost.), avendo invece il Giudice trattenuto la causa a riserva sull'esistenza o meno del credito;
non sono quindi state valutate correttamente le difese del sig. Pt_1 in merito all'invalidità del rapporto contrattuale sorto con il sig. la cessione d'azienda non ha CP_2
infatti mai avuto effetto tra i signori e per decisione del Conservatore del Registro delle Pt_1 CP_2
Imprese, che ha inibito l'attività e ne ha chiesto la cancellazione;
il sig. ha mostrato Pt_1
documentazione camerale di quanto asserito, che non è stata trattenuta agli atti in quanto egli non era assistito da difensore;
dai documenti 2, 3, 4 che si producono, risulta provato che l'esercizio dell'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli che avrebbe dovuto far sorgere un rapporto di credito e debito, è stata da subito inibita dal Conservatore del Registro delle Imprese con decorrenza dal 1.4.2021, e successivamente ne è stata determinata la definitiva cessazione, come confermato dalla visura camerale da cui risulta l'inoltro della domanda di cancellazione dell'impresa individuale
Carrozzeria SDR di in osservanza dell'intimazione del Conservatore;
quindi Parte_1
non vi è stato un avvio di un rapporto tra le parti e nessuna obbligazione è mai potuta nascere;
il provvedimento impugnato ha natura decisoria perché decide in via sostanziale sull'entità dell'obbligo del terzo e sul diritto di credito del debitore (Cass. 11563/2009).
La costituendosi, ha preliminarmente eccepito la litispendenza ex Controparte_1
art. 39 c.p.c. con la causa introdotta con ricorso in opposizione agli atti esecutivi avanti al Tribunale di
Torino r.g.e. 2740/2023, l'inammissibilità del presente procedimento ai sensi dell'art. 549 c.p.c. secondo cui l'ordinanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo emessa dal G.E. è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; in subordine ha contestato la fondatezza dell'appello, rilevando che: il creditore procedente, ricevuta la dichiarazione negativa del sig. con lettera raccomandata consegnata al medesimo in data Pt_1
11.4.2022 ha contestato direttamente la dichiarazione stessa;
ha poi depositato nella procedura la contestazione della dichiarazione resa dal terzo, allegando la documentazione a supporto, producendo altresì la dichiarazione del terzo e la relativa comunicazione della Camera di Commercio dallo stesso trasmessa, che è divenuta parte del fascicolo dell'esecuzione, contrariamente a quanto affermato da controparte;
all'udienza successiva, confermata la contestazione della dichiarazione, il Giudice dell'Esecuzione ha correttamente fissato udienza ex art. 549 c.p.c. a cui il sig. ha partecipato Pt_1
personalmente; le contestazioni ivi mosse dal creditore erano le stesse riportate nella missiva indirizzata al sig. a cui è pertanto stato consentito di prendere posizione sulle contestazioni;
lo Pt_1
stesso avrebbe potuto costituirsi formalmente in giudizio con difesa tecnica, chiedere termine per pagina 4 di 7 deposito di documenti e dedurre mezzi di prova, ma non lo ha fatto;
non vi è stata pertanto alcuna violazione del contraddittorio;
il creditore ha chiesto, alla luce dell'intervenuta cancellazione della società, quantomeno il versamento dei canoni dovuti dalla notifica del pignoramento (febbraio 2022) alla chiusura del luglio 2022, e il G.E. ha dichiarato che sono dovute le somme a titolo di canone di affitto di azienda dal marzo 2022 sino alla chiusura, ovvero luglio 2022; il creditore ha avvisato il sig. del provvedimento con comunicazione 26.1.2023 e il sig. ha riscontrato la Pt_1 Pt_1 comunicazione, confermando l'avvenuta conoscenza del provvedimento;
nel merito, l'esistenza del debito risulta provata e le allegazioni dell'appellante del tutto infondate.
L'appello è inammissibile.
L'ordinanza di accertamento del credito del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato è stata adottata dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c., a norma del quale se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni il G.E., su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo;
e detta “ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”.
L'ordinanza non può quindi essere impugnata con appello avanti alla Corte d'Appello, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi nelle forme (ricorso al G.E.) e nei termini dell'art. 617 c.p.c. (e tale procedimento, quando ritualmente introdotto nel termine perentorio prescritto, dà luogo ad un giudizio di cognizione davanti al Tribunale che si conclude con una sentenza non suscettibile di appello ex art. 618 c.p.c.).
Non è pertinente il richiamo effettuato dall'appellante a pronunce della Cassazione (quali Cass. civ.
11563/2009) precedenti alla modifica dell'art. 549 c.p.c. introdotta con L. 228/2012.
Come statuito da Cass. civ. 26702/2018 “nella vigenza del regime dell'art. 549 c.p.c., introdotto dalla riforma di cui alla L. n.228 del 2012, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, all'esito della risoluzione delle questioni indicate dallo stesso art. 549, e, dunque, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l'esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato in presenza di una sua dichiarazione negativa, abbia assegnato le somme pignorate. Non è più concepibile ipotizzare invece il rimedio dell'appello, previa qualificazione come sentenza sostanziale dell'ordinanza, nei casi che nel regime antecedente si individuavano come risolutivi da parte del giudice dell'esecuzione di questioni da decidersi in base ad un procedimento di cognizione, atteso che il giudice dell'esecuzione è abilitato dal pagina 5 di 7 nuovo art. 549 a risolvere con un accertamento sommario ogni questione insorta in relazione alla dichiarazione del terzo".
La norma, dopo la modifica del 2012, è chiara e inequivoca nel senso di prevedere che l'esistenza del debito del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato sia accertata sommariamente all'interno del procedimento esecutivo, mentre “l'accertamento con le regole della cognizione piena sull'esistenza della situazione giuridica pignorata è previsto che avvenga in via oppositiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
e tale modalità diventa necessariamente il mezzo necessario per provocare detto accertamento” (Cass. civ. 26702/2018).
Nel caso di specie il sig. ha proposto contestualmente opposizione agli atti esecutivi, che è stata Pt_1
dichiarata inammissibile dal G.E., con provvedimento del 15.6.2023, perché tardivamente introdotta con ricorso 20.4.2023.
L'appello, nei confronti dell'ordinanza ex art. 549 c.p.c. così come della conseguente ordinanza di assegnazione, è inammissibile.
Le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Sussistono i presupposti per condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore di controparte, a fronte della proposizione di un appello inammissibile;
quale risarcimento viene riconosciuto un importo corrispondente all'ammontare dei compensi liquidati (€ 3.966,00).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 6 di 7 -dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 549 Parte_1
c.p.c. e la conseguente ordinanza di assegnazione delle somme, pronunciate in data 27.12.2022 dal
Giudice dell'Esecuzione nel proc. r.g.e. n.2651/2002;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellante a pagare a parte appellata, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'ulteriore somma di € 3.966,00.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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