TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 25.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 962/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 22/11/1938 in PATERNÒ (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CAVALLARO GIULIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “il sig. è stato trovato affetto da infermità le quali lo rendono invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) ma NON incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “il sig. è affetto Parte_1 da patologie gravi e permanenti comportanti l'assoluta impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita ed alla deambulazione autonoma, avendo all'uopo bisogno di assistenza continua e quindi riconoscere che lo stesso ha diritto a percepire il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex leges 18/1980 e 508/1988 e succ. modif., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa
(09.10.2023) e con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ , nato a [...] il [...] ed affetto da Parte_1 marcato declino cognitivo su base vascolare cronica, da poliartrosi a discreta incidenza funzionale sulla statico-dinamica, da diabete mellito di tipo 2, da cardiopatia ischemica cronica in II NYHA e da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, è da considerarsi invalido civile in misura del 100% (cento per cento), con diritto alla indennità di accompagnamento, a far data dal gennaio 2025”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 25/09/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 25.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 962/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 22/11/1938 in PATERNÒ (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CAVALLARO GIULIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “il sig. è stato trovato affetto da infermità le quali lo rendono invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) ma NON incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “il sig. è affetto Parte_1 da patologie gravi e permanenti comportanti l'assoluta impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita ed alla deambulazione autonoma, avendo all'uopo bisogno di assistenza continua e quindi riconoscere che lo stesso ha diritto a percepire il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex leges 18/1980 e 508/1988 e succ. modif., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa
(09.10.2023) e con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ , nato a [...] il [...] ed affetto da Parte_1 marcato declino cognitivo su base vascolare cronica, da poliartrosi a discreta incidenza funzionale sulla statico-dinamica, da diabete mellito di tipo 2, da cardiopatia ischemica cronica in II NYHA e da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, è da considerarsi invalido civile in misura del 100% (cento per cento), con diritto alla indennità di accompagnamento, a far data dal gennaio 2025”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 25/09/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2