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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12077 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , all'udienza del 25/11/07, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(Avv. R. Piermarino ) Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
( Avv.A. Barbaro e L. Tinuzzo )
OPPOSTO Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il d.i. n° 1212/2025 ( RG. n. 45572/2024 ) emesso il 02.01.2025 dal Tribunale di Roma Quarta Sezione Lavoro e notificatogli il 7.2.2025 , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 10.949,92 , di cui € 389,88 quali CP_1 oneri di recupero della società incaricata dalla per l'attività di recupero CP_2 CP_1
,oltre accessori e compensi legali liquidati in € 932, oltre iva e cpa. Argomentava in ordine :all'inidoneità dell'estratto contributivo versato in atti in sede monitoria a costituire prova scritta del credito in quanto “ alquanto generico ” , in particolare con riguardo alla quantificazione delle sanzioni;
alla necessità degli enti previdenziali privatizzati di avvalersi della procedura di riscossione coattiva dei propri crediti;
alla non debenza in sede monitoria degli oneri di recupero . Concludeva chiedendo “1.accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per le ragioni sopra esposte e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile l'avverso decreto ingiuntivo N. 12/2025 R.G. N 45572/2024 del 02.01.2025 per l'inesistenza, infondatezza ed indeterminabilità del credito per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo N12/2025 - R.G. N.45572/2024 del 02.01.2025 del Tribunale di Roma Quarta Sezione Lavoro perché ingiusto, illegittimo e basato su presupposti infondati;
2. in subordine, revocare e/o porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo N.12/2025 - R.G. N.45572/2024 del 02.01.2025 del Tribunale di Roma Quarta Sezione Lavoro perché infondato, ritenere e dichiarare che la somma eventualmente dovuta è inferiore sia come sorte che a titolo di sanzioni e per l'effetto condannare al pagamento della somma minore. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge. ”
Si costituiva contestando diffusamente il ricorso;
concludeva chiedendo “1) in CP_1 via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto 2) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) ritenere e dichiarare, altresì, dovute le ulteriori somme portate dall'estratto conto a titolo di ulteriori interessi maturati successivamente alla certificazione del credito e così condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma richiesta in sede monitoria di € 10.949,92, per le ragioni espresse in atto.
4) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre sanzioni e interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi.” All'udienza del 13/5/2025 su istanza dell' il G.L. autorizzava la provvisoria CP_1 esecuzione del d.i. opposto vertendosi in materia previdenziale . Autorizzato il deposito di note conclusionali , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non è meritevole di accoglimento . L'opponente Ing. non contesta i fatti Pt_1 costitutivi della pretesa contributiva di , essendo incontestato che lo stesso sia CP_1 iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma, e che abbia svolto attività libero professionale. Agendo con l'azione monitoria, ha lamentato che l'opponente , in base al proprio CP_1 fatturato, era tenuto all'obbligo di versamento – per l'anno di riferimento 2019 - di €
5.189,70 per contributo soggettivo, di cui €. 2.340,00 per contributo minimo ed € 2.849,70 per contributo soggettivo aggiuntivo in base alla dichiarazione IRPEF, acquisita dall'Anagrafe tributaria poiché non comunicata dal professionista e di € 1.384,72 per contributo integrativo, di cui €. 695,00 per contributo minimo ed € 689,72 per differenza determinata dal volume di affari ai fini IVA, acquisita dall'Anagrafe tributaria poiché non comunicata dal professionista oltre, infine, al contributo di maternità e/o paternità determinato in € 46,64, . ; il tutto maggiorato di sanzioni ed interessi ( € 3.120,07 per mancato versamento del contributo soggettivo e, pari ad € 824,91 per mancato versamento del contributo dovuto a titolo integrativo )
A fronte di tale pretesa l'opponente ha , in primis , contestato l'inidoneità della attestazione di credito del Direttore Generale di a costituire prova idonea ex CP_1 articolo 635, comma 2, c.p.c., ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Deve rilevarsi che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10/3/2009). Nel caso in esame, come già evidenziato , l'opponente non contesta la fondatezza della pretesa contributiva di
, sicché l'eventuale insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità CP_1 del credito azionato in via monitoria sarebbe comunque irrilevante, ai fini del giudizio di opposizione. In ogni caso, poiché gestisce una forma pensionistica obbligatoria in CP_1 favore dei propri iscritti, il riferimento contenuto all'articolo 635, comma 2, c.p.c. all'articolo 459 c.p.c. deve intendersi, dopo la sua abrogazione ad opera della legge n. 533/1973, inteso all'articolo 442 c.p.c., con la conseguenza che gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994 - tra i quali rientra - costituiscono prova idonea dei crediti derivanti da omesso CP_1 versamento nei loro confronti.In tal senso, in fattispecie inerente la , ma Parte_2 esattamente mutuabile, per eadem ratio, nel caso in esame, la Suprema Corte ha affermato il principio che: "l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25888 del 28/10/2008). Tanto che "ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini;
in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8323 del 19/06/2000).
Facendo applicazione di tali principi deve evidenziarsi che l' ha allegato ( doc 9 ) CP_1 valida attestazione di credito rilasciata dal Direttore Generale di il 13/7/2023 ed CP_1 estratto conto contributivo dettagliato ( doc 13 ) "... in cui sono individuati i redditi su cui sono stati computati i contributi ,i contributi dovuti con connesso importo e l'aliquota applicata;
pertanto , tenuto conto che l'opponente ha omesso di fornire prova contraria, il credito contributivo già oggetto di azione monitoria deve ritenersi accertato. Quanto alla censura di errata quantificazione degli importi, pur del tutto genericamente espressa in ricorso, è sufficiente osservare che tutti sono stati determinati sulla scorta dello Statuto e del Regolamento Generale di Previdenza della tempo per tempo vigenti, per le annualità CP_1 di riferimento, con applicazione degli interessi previsti, senza che parte opponente abbia specificamente rilevato errori o omissioni nei calcoli prodotti.
Infondato è l'argomento secondo il quale l' avrebbe necessariamente dovuto CP_1 accedere alla riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 46/99 ; sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza, sul punto ha chiarito che gli enti previdenziali possono, alternativamente, far ricorso sia alla speciale procedura prevista per la riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici (artt. 67 e 69 del d.P.R. n. 43 del 1988), sia al procedimento monitorio ordinario o al procedimento di cognizione ex art. 163 e segg. cod. proc. civ. ( cfr Cass., 25 gennaio 1999, n. 659 su tale alternativa, per l'analoga posizione dell , v. anche Cass. 6 agosto CP_3
2012 n. 14149).
Parimenti infondate sono le contestazioni circa la debenza della somma di 389,99 per oneri di recupero determinati dall'intervento della società FI PA , essendo dovuto il risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo pagamento , di cui peraltro l'opponente era stato posto a conoscenza con la diffida versata in atti dell'11/1/2024 . Non resta che addivenire al rigetto del ricorso in opposizione . Le spese di lite , liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando ,così provvede :
rigetta il ricorso e dichiara definitivamente idoneo all'esecuzione il d.i.opposto ;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell' di € 3800,00 a titolo di CP_1 compensi professionali , oltre accessori come per legge .
Roma 25/11/2025 Il G.E.
Dott.ssa E. Capaccioli
1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , all'udienza del 25/11/07, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(Avv. R. Piermarino ) Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
( Avv.A. Barbaro e L. Tinuzzo )
OPPOSTO Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il d.i. n° 1212/2025 ( RG. n. 45572/2024 ) emesso il 02.01.2025 dal Tribunale di Roma Quarta Sezione Lavoro e notificatogli il 7.2.2025 , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 10.949,92 , di cui € 389,88 quali CP_1 oneri di recupero della società incaricata dalla per l'attività di recupero CP_2 CP_1
,oltre accessori e compensi legali liquidati in € 932, oltre iva e cpa. Argomentava in ordine :all'inidoneità dell'estratto contributivo versato in atti in sede monitoria a costituire prova scritta del credito in quanto “ alquanto generico ” , in particolare con riguardo alla quantificazione delle sanzioni;
alla necessità degli enti previdenziali privatizzati di avvalersi della procedura di riscossione coattiva dei propri crediti;
alla non debenza in sede monitoria degli oneri di recupero . Concludeva chiedendo “1.accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per le ragioni sopra esposte e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile l'avverso decreto ingiuntivo N. 12/2025 R.G. N 45572/2024 del 02.01.2025 per l'inesistenza, infondatezza ed indeterminabilità del credito per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo N12/2025 - R.G. N.45572/2024 del 02.01.2025 del Tribunale di Roma Quarta Sezione Lavoro perché ingiusto, illegittimo e basato su presupposti infondati;
2. in subordine, revocare e/o porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo N.12/2025 - R.G. N.45572/2024 del 02.01.2025 del Tribunale di Roma Quarta Sezione Lavoro perché infondato, ritenere e dichiarare che la somma eventualmente dovuta è inferiore sia come sorte che a titolo di sanzioni e per l'effetto condannare al pagamento della somma minore. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge. ”
Si costituiva contestando diffusamente il ricorso;
concludeva chiedendo “1) in CP_1 via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto 2) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) ritenere e dichiarare, altresì, dovute le ulteriori somme portate dall'estratto conto a titolo di ulteriori interessi maturati successivamente alla certificazione del credito e così condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma richiesta in sede monitoria di € 10.949,92, per le ragioni espresse in atto.
4) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre sanzioni e interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi.” All'udienza del 13/5/2025 su istanza dell' il G.L. autorizzava la provvisoria CP_1 esecuzione del d.i. opposto vertendosi in materia previdenziale . Autorizzato il deposito di note conclusionali , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non è meritevole di accoglimento . L'opponente Ing. non contesta i fatti Pt_1 costitutivi della pretesa contributiva di , essendo incontestato che lo stesso sia CP_1 iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma, e che abbia svolto attività libero professionale. Agendo con l'azione monitoria, ha lamentato che l'opponente , in base al proprio CP_1 fatturato, era tenuto all'obbligo di versamento – per l'anno di riferimento 2019 - di €
5.189,70 per contributo soggettivo, di cui €. 2.340,00 per contributo minimo ed € 2.849,70 per contributo soggettivo aggiuntivo in base alla dichiarazione IRPEF, acquisita dall'Anagrafe tributaria poiché non comunicata dal professionista e di € 1.384,72 per contributo integrativo, di cui €. 695,00 per contributo minimo ed € 689,72 per differenza determinata dal volume di affari ai fini IVA, acquisita dall'Anagrafe tributaria poiché non comunicata dal professionista oltre, infine, al contributo di maternità e/o paternità determinato in € 46,64, . ; il tutto maggiorato di sanzioni ed interessi ( € 3.120,07 per mancato versamento del contributo soggettivo e, pari ad € 824,91 per mancato versamento del contributo dovuto a titolo integrativo )
A fronte di tale pretesa l'opponente ha , in primis , contestato l'inidoneità della attestazione di credito del Direttore Generale di a costituire prova idonea ex CP_1 articolo 635, comma 2, c.p.c., ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Deve rilevarsi che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10/3/2009). Nel caso in esame, come già evidenziato , l'opponente non contesta la fondatezza della pretesa contributiva di
, sicché l'eventuale insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità CP_1 del credito azionato in via monitoria sarebbe comunque irrilevante, ai fini del giudizio di opposizione. In ogni caso, poiché gestisce una forma pensionistica obbligatoria in CP_1 favore dei propri iscritti, il riferimento contenuto all'articolo 635, comma 2, c.p.c. all'articolo 459 c.p.c. deve intendersi, dopo la sua abrogazione ad opera della legge n. 533/1973, inteso all'articolo 442 c.p.c., con la conseguenza che gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994 - tra i quali rientra - costituiscono prova idonea dei crediti derivanti da omesso CP_1 versamento nei loro confronti.In tal senso, in fattispecie inerente la , ma Parte_2 esattamente mutuabile, per eadem ratio, nel caso in esame, la Suprema Corte ha affermato il principio che: "l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25888 del 28/10/2008). Tanto che "ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini;
in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8323 del 19/06/2000).
Facendo applicazione di tali principi deve evidenziarsi che l' ha allegato ( doc 9 ) CP_1 valida attestazione di credito rilasciata dal Direttore Generale di il 13/7/2023 ed CP_1 estratto conto contributivo dettagliato ( doc 13 ) "... in cui sono individuati i redditi su cui sono stati computati i contributi ,i contributi dovuti con connesso importo e l'aliquota applicata;
pertanto , tenuto conto che l'opponente ha omesso di fornire prova contraria, il credito contributivo già oggetto di azione monitoria deve ritenersi accertato. Quanto alla censura di errata quantificazione degli importi, pur del tutto genericamente espressa in ricorso, è sufficiente osservare che tutti sono stati determinati sulla scorta dello Statuto e del Regolamento Generale di Previdenza della tempo per tempo vigenti, per le annualità CP_1 di riferimento, con applicazione degli interessi previsti, senza che parte opponente abbia specificamente rilevato errori o omissioni nei calcoli prodotti.
Infondato è l'argomento secondo il quale l' avrebbe necessariamente dovuto CP_1 accedere alla riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 46/99 ; sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza, sul punto ha chiarito che gli enti previdenziali possono, alternativamente, far ricorso sia alla speciale procedura prevista per la riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici (artt. 67 e 69 del d.P.R. n. 43 del 1988), sia al procedimento monitorio ordinario o al procedimento di cognizione ex art. 163 e segg. cod. proc. civ. ( cfr Cass., 25 gennaio 1999, n. 659 su tale alternativa, per l'analoga posizione dell , v. anche Cass. 6 agosto CP_3
2012 n. 14149).
Parimenti infondate sono le contestazioni circa la debenza della somma di 389,99 per oneri di recupero determinati dall'intervento della società FI PA , essendo dovuto il risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo pagamento , di cui peraltro l'opponente era stato posto a conoscenza con la diffida versata in atti dell'11/1/2024 . Non resta che addivenire al rigetto del ricorso in opposizione . Le spese di lite , liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando ,così provvede :
rigetta il ricorso e dichiara definitivamente idoneo all'esecuzione il d.i.opposto ;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell' di € 3800,00 a titolo di CP_1 compensi professionali , oltre accessori come per legge .
Roma 25/11/2025 Il G.E.
Dott.ssa E. Capaccioli