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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1853/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1853 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.05.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato in [...] il CP_1 C.F._2
29.01.1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Milena Di Marzio, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: Emai_1 [...]
; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la CP_1 loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Pineto (TE) in data 09.08.2013, che dall'unione non erano nati figli, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno reciproco in quanto economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano vicendevolmente domande e richieste di carattere patrimoniale;
3. per quanto sopra l'immobile sito in Pineto alla via Teramo, contraddistinto al N.C.U. del detto comune al foglio 7 part. 328 sub 3 categoria A/2 intestato per l'intero alla sig.ra e CP_1 dove ella ha la residenza, e gli immobili contraddistinti al N.C.U al foglio 7 part.
328 sub 8 cat. C/6 e foglio 7 part. 328 sub 11 cat C/2, intestati sempre alla predetta nella misura di 1/3, rimangono di proprietà della sig.ra ed alla CP_1 stessa assegnati con ogni arredo e pertinenza, senza alcun diritto del sig. Pt_1
;
4. per quanto sopra l' immobile sito in Roma alla via Andersen n. 58,
[...] contraddistinto al N.C.U. al foglio 351 particella 4295 sub 24 categoria A/2 di cui il sig. è titolare della proprietà superficiaria per intero e dove egli ha la Pt_1 sua residenza, nonché gli immobili indicati al Nuovo catasto RB (sempre del comune di Roma) al foglio 351 particella 4295 sub 55 categoria C/6 - di cui il predetto è titolare di proprietà superficiaria per l'intero - restano di esclusiva proprietà del predetto sig. , e quindi a lui assegnati con ogni Parte_1 arredo e pertinenza senza alcun diritto della sig.ra ;
5.la vettura CP_1 fiat panda con targa GC434ZW resta di proprietà del marito e Parte_1 la vettura Renault Clio con targa ED666CH resta di proprietà della sig.ra
[...]
e ognuno si farà carico dei rispettivi oneri;
6. tutti i restanti beni comuni CP_1 sono già stati equamente divisi tra i coniugi che quindi non avanzano alcuna reciproca richiesta e/o pretesa.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie relative ai diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti. Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1853/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Pineto (TE) il 09.08.2013; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Pineto (TE) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 14, parte II, serie A, Ufficio1);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 21.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1853 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.05.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato in [...] il CP_1 C.F._2
29.01.1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Milena Di Marzio, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: Emai_1 [...]
; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la CP_1 loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Pineto (TE) in data 09.08.2013, che dall'unione non erano nati figli, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno reciproco in quanto economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano vicendevolmente domande e richieste di carattere patrimoniale;
3. per quanto sopra l'immobile sito in Pineto alla via Teramo, contraddistinto al N.C.U. del detto comune al foglio 7 part. 328 sub 3 categoria A/2 intestato per l'intero alla sig.ra e CP_1 dove ella ha la residenza, e gli immobili contraddistinti al N.C.U al foglio 7 part.
328 sub 8 cat. C/6 e foglio 7 part. 328 sub 11 cat C/2, intestati sempre alla predetta nella misura di 1/3, rimangono di proprietà della sig.ra ed alla CP_1 stessa assegnati con ogni arredo e pertinenza, senza alcun diritto del sig. Pt_1
;
4. per quanto sopra l' immobile sito in Roma alla via Andersen n. 58,
[...] contraddistinto al N.C.U. al foglio 351 particella 4295 sub 24 categoria A/2 di cui il sig. è titolare della proprietà superficiaria per intero e dove egli ha la Pt_1 sua residenza, nonché gli immobili indicati al Nuovo catasto RB (sempre del comune di Roma) al foglio 351 particella 4295 sub 55 categoria C/6 - di cui il predetto è titolare di proprietà superficiaria per l'intero - restano di esclusiva proprietà del predetto sig. , e quindi a lui assegnati con ogni Parte_1 arredo e pertinenza senza alcun diritto della sig.ra ;
5.la vettura CP_1 fiat panda con targa GC434ZW resta di proprietà del marito e Parte_1 la vettura Renault Clio con targa ED666CH resta di proprietà della sig.ra
[...]
e ognuno si farà carico dei rispettivi oneri;
6. tutti i restanti beni comuni CP_1 sono già stati equamente divisi tra i coniugi che quindi non avanzano alcuna reciproca richiesta e/o pretesa.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie relative ai diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti. Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1853/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Pineto (TE) il 09.08.2013; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Pineto (TE) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 14, parte II, serie A, Ufficio1);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 21.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi