Versione
14 giugno 2017
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20 agosto 2022
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Art. 9.
Deducibilita' delle spese di formazione
e accesso alla formazione permanente
1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarieta'».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 54, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , si vedano le note all'art. 8.
Deducibilita' delle spese di formazione
e accesso alla formazione permanente
1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarieta'».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 54, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , si vedano le note all'art. 8.
Commentari • 6
- 1. Il ruolo della contrattazione collettiva nel lavoro agile: la conciliazione vitaDi : Alessandra Cozzolino · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 9 marzo 2025 · 1
testo integrale con note e bibliografia 1. Introduzione Per realizzare la finalità di conciliazione vita-lavoro, sin dalla legge n. 81/17 con la regolamentazione del lavoro agile, ma anche a livello europeo con la direttiva 2019/1158/UE, è stata prevista la possibilità di adottare modalità di lavoro flessibili. Per disciplinare lo svolgimento della prestazione in modalità agile, la l. 81/17 non rimanda alla contrattazione collettiva se non in riferimento al rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale , segno del ruolo marginale che a partire dal Jobs Act viene dato alle parti sociali . La disciplina del lavoro agile viene, quindi, lasciata …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Catania, sentenza 09/02/2021, n. 621Provvedimento: […] Genova, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3, l. n. 104/92), per le 1 gravissime patologie dalle quali era affetta, aveva altresì diritto ad accedere al beneficio economico riservato in favore delle persone con disabilità gravissima, di cui al D.M. 26 settembre 2016 per [.. l'applicazione dell'art. 9 della Legge regionale n. 81/2017, al D.P.R.S. n.589 del 31 agosto 2018 Org_1 al D.A. n. 113/GAB del 23 ottobre 2018, al D.A. n. 126 del 13 novembre 2018, e alla Circolare Organizzazione_2 n.21 del 3 dicembre 2018, sicchè avevano presentato la domanda, prot. n. 126506 in data 22 novembre 2018;Leggi di più...
- interessi legali·
- art. 445 bis c.p.c.·
- CTU·
- D.A. n. 126/2018·
- spese di lite·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- indennità di accompagnamento·
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- art. 9 Legge regionale n. 81/2017·
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