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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/07/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 9/6/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4042 dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Paolo Filannino, giusta procura allegata al ricorso;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Mastrorilli e Raffaele
Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 9/6/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/7/2022 la ricorrente agiva in giudizio per far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' dell'11/8/2021 di ripetizione della somma di € 1.044,20, CP_1 corrisposta per il periodo agosto e settembre 2021.
Deduceva che l' le aveva richiesto la restituzione della suddetta somma adducendo che in data CP_1
1/7/2021 si era sottoposta a visita di revisione con cui era stata revocata la prestazione di invalidità civile n. 07774007; che il relativo verbale sanitario non le era mai stato notificato e che pertanto non era tenuta ad alcuna restituzione avendo percepito quelle somme in buona fede.
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Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto evidenziando: CP_1 che all'esito della visita dell'1/7/2021 la ricorrente era stata solo riconosciuta invalida nella misura del 100%, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il verbale sanitario era stato regolarmente notificato in data 21/7/2021, tanto che era stato giudizialmente impugnato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; che dunque la pretesa restitutoria dell' era fondata. CP_1
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L'unico motivo di opposizione proposto dalla ricorrente è infondato.
La ricorrente ha infatti dedotto che l' non avrebbe potuto richiederle la restituzione della CP_1 somma di € 1.044,20 in quanto l'asserito verbale di revisione dell'1/7/2021 non le sarebbe mai stato notificato.
Tale circostanza è inveritiera. L' ha infatti documentato che il verbale di revisione è stato CP_1 notificato alla ricorrente (peraltro personalmente) in data 21/7/2021 (vd. ricevuta della raccomandata in atti). Non solo: l' ha anche documentato che avverso quel verbale sanitario la CP_1 ricorrente ha proposto un giudizio ex art. 445 bis c.p.c..
Dunque la richiesta restitutoria dell' è avvenuta legittimamente. CP_1
Tuttavia, nelle more dell'odierno giudizio, è stato definito il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del verbale sanitario;
nello specifico è stata emessa la sentenza n. 2152/2023, passata in giudicato, che all'esito del giudizio di merito ha accertato che la ricorrente possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento dalla revisione dell'1/7/2021.
Pertanto, le mensilità di indennità di accompagnamento riscosse nei mesi di agosto e settembre
2021, oggetto del provvedimento dell' dell'11/8/2021 (ricevuto dalla ricorrente in data CP_1
30/8/2021), non possono più ritenersi indebitamente erogate, a seguito della sentenza n. 2152/2023.
Ovviamente, ai fini dell'erogazione della prestazione a seguito della suddetta sentenza, nel calcolo delle somme arretrate dovute, dovrà tenersi conto che per le mensilità di agosto e settembre 2021 la ricorrente ha già ricevuto la prestazione, al fine di evitare una duplicazione di pagamento.
In definitiva questo Giudice ritiene che, a seguito dello svolgimento degli accadimenti come sopra descritti, debba dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto la ricorrente non è più tenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, essendo stato accertato con la sentenza n.
2152/2023 che ella possedeva il requisito sanitario anche nei mesi agosto e settembre per ricevere l'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerata l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti e le ragioni della cessazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
5/7/2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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