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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 2123/2022
R.G.L. promossa
D A
, Parte_1
in persona dell'Assessore Regionale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo
- opponente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Delfino Parte_2
- opposto - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 22.10.2022, la parte opponente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 543/2022, emesso dal Tribunale di Trapani il 12.09.2022, col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di € 1.801,10 a titolo di incentivo spettante per aver Parte_2
superato il limite – imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale – di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno, oltre accessori e spese.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che il credito azionato in sede monitoria, scaturente dall'accordo stipulato il 14.10.2020 in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa tra il e le Controparte_1 organizzazioni sindacali, sulla scorta del “Progetto di incremento dei servizi di sicurezza
e vigilanza erogati nei siti della cultura del e Controparte_1
1 Controparte_2 dell' , risultava sfornito dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., ed in Parte_1
particolar modo di quello dell'esigibilità, in quanto privo della copertura finanziaria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Parte_2
, eccependo, preliminarmente, l'estinzione del giudizio ex art. 306, comma 3,
[...]
c.p.c. e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'opposizione; chiedeva, inoltre, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno subito ex art. 96 c.p.c.
La causa, quindi, istruita in via documentale, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di estinzione del giudizio “non potendosi configurare negli atti extraprocessuali allegati da parte opposta gli estremi di una rituale rinuncia agli atti, per difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dall'art.
306 c.p.c.” come già stabilito con ordinanza del 28.09.2023 che qui si conferma.
Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di giudicato esterno fondata dall'opposto sulla mancata opposizione da parte dell'Assessorato di precedenti decreti ingiuntivi ottenuti da altri dipendenti per analoghi crediti di lavoro. Ed invero - in disparte che, da quanto emerge dagli atti di parte, vi sono altri decreti ingiuntivi per i quali sono stati proposti altrettanti giudizi di opposizione - comunque non sussistono tra i predetti giudizi monitori passati in giudicato e il presente giudizio alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, il quale solo legittimerebbe l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa (cfr. SS.UU. n. 6523/2008, conf. Cass. n.
2322/23). Infatti, nella mancata opposizione dei predetti decreti ingiuntivi non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della illegittimità del comportamento del datore di lavoro ovvero della spettanza dei crediti dell'odierno opposto, o comunque una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento, come del resto emerge dai precedenti di segno difforme prodotti nel corso dell'odierno giudizio.
Passando al merito, va rammentato che nel giudizio di opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali con la
2 conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la verifica della fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Conseguentemente, il diritto del presunto creditore deve essere adeguatamente dimostrato, indipendentemente dal rispetto dei requisiti legali necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il lavoratore opposto fonda la propria pretesa creditoria, in prima battuta, sulla “Ipotesi di accordo tra il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e le
OO.SS.” - avente ad oggetto un “Progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del Controparte_1
” - concordata in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa in data
[...]
14.10.2020, e sulla conseguente nota prot. n° 52797 del 29/10/2021 con cui il Dirigente
Generale del avrebbe Controparte_1
riconosciuto il debito dell'Amministrazione nei confronti dei dipendenti, tra i quali l'odierno opposto;
in via subordinata, sostiene l'opposto che, avendo già prestato la propria opera nell'anno 2020 in deroga/violazione dei limiti fissati a tutela dei lavoratori dall'art. 28, comma 2 lettera d) del CCRL, avrebbe comunque diritto alla corrispondente retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c.
Quanto al primo aspetto, va rilevato che l'accordo in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa del 14.10.2020 tra il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e le OO.SS., sul quale si fonda la pretesa creditoria dell'opposto, non può ritenersi vincolante per l'amministrazione regionale, in quanto privo di taluni requisiti essenziali di efficacia nonché della copertura finanziaria.
Giova al riguardo ricordare che la contrattazione collettiva decentrata integrativa deve svolgersi nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal C.C.R.L. (v. art. 9, comma 1 C.C.R.L. comparto non dirigenziale della regione Sicilia 2016-2018).
Detta procedura contrattuale si articola in più fasi che vanno dalle trattative della delegazione trattante composta da rappresentanti della parte pubblica e dei lavoratori, che culminano nella firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo, passando per la verifica della compatibilità degli oneri finanziari e per l'esame dell'organo di
3 direzione politica, fino alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo e agli adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva.
In particolare, al fine del controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è previsto che “l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 7 giorni all'organo di controllo competente, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto (…) In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni” (art. 11, comma 1);
“l'amministrazione è tenuta a trasmettere all' , entro cinque giorni dalla CP_3
sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale” (art. 11, comma 3).
Nel caso di specie, il descritto iter procedimentale non può dirsi perfezionato in quanto alla firma dell'ipotesi del contratto decentrato, avvenuta il 14.10.2020, non risulta aver fatto seguito né l'apposizione del visto contabile (o comunque la certificazione degli oneri di cui all'art. 11 comma 1 cit., che attesterebbe il positivo controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio), né la successiva sottoscrizione definitiva. Anzi, dalla corrispondenza versata in atti risulta che la presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro non avesse Controparte_4
mai accolto le richieste della di Controparte_5 iscrizione delle somme relative all'indennità in questione in bilancio o fuori bilancio.
La particolare rilevanza della verifica di compatibilità degli oneri finanziari è evidenziata dalla previsione dell'art.9 comma 9 del CCRL cit. secondo cui “i contratti
(…) non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal presente CCRL o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
Del resto, costituisce principio generale del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato (cfr. art. 8 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il proprio personale debba essere “evidente, certa e prevedibile nella evoluzione” e che le risorse finanziarie destinate a tale spesa siano
4 “determinate in base alle compatibilità economico- finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio” (Cass. n. 8002/2014).
Tale disposizione, di tenore programmatico, si rivolge direttamente alle amministrazioni, che hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie a far conoscere l'entità e l'evoluzione delle spese per il personale in rapporto alle prestazioni erogate e ai risultati conseguiti, nonché ai controllori, interni ed esterni, che hanno il dovere di segnalare eventuali anomalie riscontrate.
La rilevanza degli aspetti contabili ai fini dell'efficacia degli accordi decentrati è ulteriormente sottolineata dalle disposizioni di cui agli artt. 40 bis e 40, comma 3- quinquies del D. Lgs. 165/2001, dalle quali emerge che la stipula del contratto è subordinata al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio annuali e che, in difetto di tale positiva valutazione,
è fatto espresso divieto alle amministrazioni di sottoscrivere contratti integrativi, i quali sarebbero da ritenersi affetti da nullità con obbligo da parte dell'amministrazione di recupero delle somme indebitamente erogate.
Nel caso concreto, invece, da quanto emerge agli atti l'ipotesi di accordo decentrato in questione non ha superato detto controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto, in assenza di una preliminare certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa e in difetto della sottoscrizione definitiva dell'accordo deve ritenersi condivisile la tesi sostenuta dall'Assessorato e pertanto escludere la sussistenza di alcuna obbligazione nei confronti del lavoratore.
A supporto delle superiori argomentazioni giova anche richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive e, soprattutto, sia trasfusa in un atto legittimo e adottato nel rispetto della
5 legge. Anche la giurisprudenza contabile in più occasioni ha evidenziato che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo e l'individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l'istituto della contrattazione decentrata (o l'adozione dell'atto unilaterale da parte del datore di lavoro), che costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione (ex plurimis Cdc - Sezione controllo per la Pu. – deliberazione n. 27/2018/PA.; Cdc - Sezione controllo per il Molise – deliberazioni n.
15/2018/PA. e n. 218/2015/PA.), e precisando che solamente nel momento in cui si completa il predetto iter, l'amministrazione può impegnarsi a erogare in base al principio della competenza potenziata (c.d. esigibilità).
E poiché nel caso di specie l'iter procedimentale non risulta essersi completato per mancato superamento del controllo di compatibilità dei costi, l'obbligazione dedotta in sede di ipotesi di accordo decentrato di versamento di un compenso incentivante non può ritenersi perfezionata.
Per altro verso, va esclusa la natura ricognitiva del debito alla nota prot. n° 52797 del 29/10/2021, che a ben vedere è una mera “proposta” di riconoscimento del debito fuori bilancio formulata dal Dirigente Generale ad interim del
[...]
e inviata alla Controparte_1 Controparte_6
ma che, come s'è detto, non risulta essere mai stata accolta dalla . Controparte_4
Va pure respinta la domanda subordinata di condanna ai sensi dell'art. 2126 c.c. formulata dall'opposto che, ritenendo di avere già prestato la propria opera nell'anno
2020 in deroga/violazione dei limiti fissati a tutela dei lavoratori dall'art. 28, comma 2 lettera d) del CCRL, avrebbe comunque diritto alla corrispondente retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c.
Come è noto, il lavoratore che abbia eseguito la prestazione ha sempre diritto alla retribuzione, anche in caso di nullità del contratto, salvo l'illiceità dell'oggetto o della causa (art. 2126 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità anche di recente (Cass. n. 25696 del 2023) ha precisato che, se è vero che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego
6 possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. n. 5679/2022) e rende ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. n. 14672/2022), ciò però non consente di derogare alla disciplina, in sé centrale nell'ambito del diritto del lavoro regolato su base negoziale, di cui all'art. 2126 c.c., certamente applicabile anche nel pubblico impiego (Cass. n. 18063/2023). In tal senso, la stessa giurisprudenza ha precisato che la mancanza dell'impegno di spesa, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante, comunque non può far svanire del tutto il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione per le prestazioni aggiuntive comunque svolte (Cass. n.
25696 del 2023).
Epperò nel caso concreto il credito invocato dal lavoratore opposto, fin dalla fase monitoria, è proprio quello ad un compenso incentivante e non quello al pagamento della retribuzione.
Il compenso incentivante per cui è causa non rientra infatti nelle voci retributive previste dall'art. 81 del CCNL, la cui corresponsione non è mai stata messa in discussione, neppure con riferimento all'attività lavorativa svolta in misura eccedente,
e che comunque non costituiscono oggetto di domanda nel presente giudizio.
Risulta anzi pacifico e documentato (cfr. documenti depositati il 27.06.2023 da parte ricorrente) che per le medesime prestazioni lavorative per le quali si richiede il pagamento dell'incentivo oggetto di causa è stata pure corrisposta l'indennità di turnazione.
Del resto, le prestazioni lavorative oltre i limiti risultano essere avvenute nel corso dell'anno 2020 già prima della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del 14.10.2020, sicché neppure poteva considerarsi sorto in capo ai lavoratori un diritto soggettivo né un legittimo affidamento al compenso incentivante al momento della esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti.
Il compenso di “incentivazione” previsto dall'ipotesi di accordo dell'ottobre 2020 doveva rappresentare una misura premiale quale ulteriore contropartita al disagio derivante dal dover superare, per il personale che ne avesse manifestato espressa volontà di adesione, il limite di 1/3 dei turni di lavoro imposto dall'art. 28, comma 2 lett. d) del
7 CCRL, con conseguente riconoscimento di un compenso maggiorato indicato, appunto, come “incentivazione”.
Tuttavia, tenuto conto che era nelle facoltà delle parti del rapporto contrattuale statuire un trattamento, una maggiorazione ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria
(e straordinaria o festiva) nonché alla sopra citata indennità di turnazione a favore di quei lavoratori che avessero assicurato la sicurezza e la vigilanza dei siti culturali, tenuto conto della carenza di personale sopravvenuta, ma che tale facoltà non si è trasfusa in un accordo legittimo, stante il mancato perfezionamento del suo iter, nulla è dovuto da parte dell'amministrazione.
Alla luce delle superiori argomentazioni non appare configurabile in capo all'amministrazione regionale alcuna obbligazione nei confronti del lavoratore, e conseguentemente l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite vanno compensate stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla fattispecie oggetto di controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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